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Informationen zum Dokument  BGer P 8/2003  Materielle Begründung
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BGer P 8/2003 vom 22.06.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
P 8/03
 
Sentenza del 22 giugno 2004
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
M.________, ricorrente, vedova del fu O.________
 
contro
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente,
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 12 febbraio 2003)
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
per decisione 14 agosto 2002 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha aumentato la prestazione complementare alla rendita AI spettante ad O.________, nato nel 1953, portandola da fr. 241.- a fr. 320.- mensili con effetto dal 1° agosto 2002,
 
l'interessato ha deferito la decisione amministrativa con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo che si tenesse conto dell'intervenuto aumento della pigione, notificatogli nel luglio 2002, già a partire da quello stesso mese e non invece dal solo mese di agosto,
 
mediante provvedimento 14 novembre 2002, reso pendente lite in seguito all'inserimento nel fabbisogno dell'assicurato, da diversi anni affetto da diabete mellito, della somma forfettaria annua di fr. 2100.- per le spese causate dal regime dietetico di cui necessitava, la Cassa ha ulteriormente aumentato l'importo della prestazione complementare, fissandolo a fr. 495.- mensili dal 1° ottobre 2002,
 
l'assicurato ha impugnato pure quest'ultimo provvedimento amministrativo, chiedendo al Tribunale di prima istanza di tener conto delle spese per la dieta già a partire dal febbraio 1999, ossia dal momento in cui, dopo una degenza ospedaliera, avrebbe comunicato all'Ufficio AI cantonale di essere affetto da diabete,
 
nel frattempo, il 20 novembre 2002, la Corte cantonale ha accolto nel senso dei considerandi il gravame proposto contro la prima decisione amministrativa, annullandola e trasmettendo gli atti alla Cassa affinché procedesse ad un riesame della situazione di O.________ e rendesse in seguito un nuovo provvedimento,
 
il giudice cantonale, da un canto, ha confermato la decisione di riconoscere l'aumento della pigione soltanto dall'inizio di agosto 2002, poiché era nel corso di quel mese che la Cassa aveva avuto conoscenza del cambiamento, né vi era sufficiente motivo scusabile che potesse giustificare una restituzione del termine,
 
essendo tuttavia emerso dall'istruttoria che l'insorgente era da anni affetto da diabete e che egli necessitava di un regime dietetico, il primo giudice ha ciò nondimeno annullato il provvedimento 14 agosto 2002 e disposto un riesame del calcolo della prestazione complementare che contemplasse pure il rimborso forfettario delle spese per prodotti dietetici per i quindici mesi precedenti la relativa comunicazione alla Cassa, avvenuta nell'ottobre 2002,
 
la Corte cantonale, mediante giudizio 12 febbraio 2003, ha in seguito respinto il ricorso presentato da O.________ contro la decisione amministrativa 14 novembre 2002,
 
il primo giudice ha ritenuto ininfluente il fatto che l'Ufficio AI fosse stato eventualmente al corrente già dal 1999 della malattia dell'assicurato, lo stesso ufficio non essendo comunque tenuto a comunicare tali dati alla Cassa, né quest'ultima doveva informarsi in merito presso la menzionata amministrazione,
 
inoltre, la precedente pronunzia cantonale non era stata oggetto di impugnazione, per cui quanto ivi stabilito poteva essere posto a base dell'attuale giudizio, nel senso che la retroattività massima di quindici mesi per il rimborso forfettario delle spese causate dal regime dietetico era ammessa soltanto a partire dal momento in cui la Cassa aveva ottenuto conoscenza della malattia dell'assicurato,
 
contro il secondo giudizio della Corte cantonale O.________ ha adito il Tribunale federale delle assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo, chiedendo il riconoscimento di una retroattività molto più estesa,
 
la Cassa propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
 
il 9 settembre 2003 l'assicurato è deceduto,
 
con atto 26 novembre 2003 gli eredi hanno dichiarato di voler continuare la procedura,
 
nel querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha correttamente ricordato come, secondo giurisprudenza, non esista nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. RDAT 1999 I n. 70 pag. 277 consid. 4b),
 
alla luce di questa giurisprudenza, l'autorità cantonale ha giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver, nel 1999, informato la Cassa, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni complementari, del fatto che O.________ necessitasse, a causa della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale,
 
per completezza si osserva che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non è applicabile alla presente fattispecie, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme vigenti al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (cfr. DTF 129 V 4 consid. 1.2),
 
l'art. 9 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) prevede che le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia,
 
secondo la menzionata norma va rimborsata, a titolo di tali spese, una somma forfettaria annua di fr. 2100.-,
 
giusta l'art. 2 lett. a OMPC le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate se il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione,
 
dagli atti emerge, come già rilevato dalla precedente istanza, che la Cassa è venuta a conoscenza della malattia dell'assicurato e del fatto che egli necessitava, oltre che di una somministrazione quotidiana d'insulina, di un regime dietetico particolare solo nel corso del mese di ottobre del 2002,
 
a ragione pertanto la Corte cantonale ha, in virtù del citato art. 2 lett. a OMPC, concluso che tale, per la Cassa, nuovo elemento poteva essere preso in considerazione solamente per i quindici mesi precedenti l'ottobre 2002, quindi a partire dal luglio 2001, come già stabilito nel primo giudizio cantonale, reso il 20 novembre 2002 e cresciuto incontestato in giudicato,
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio AI cantonale, Bellinzona, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 22 giugno 2004
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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