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Informationen zum Dokument  BGer U 240/2002  Materielle Begründung
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BGer U 240/2002 vom 28.05.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
U 240/02
 
Sentenza del 28 maggio 2004
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Lustenberger; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
Winterthur Assicurazioni, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, ricorrente, rappresentata dall'avv. Fabio Taborelli, Corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso,
 
contro
 
C.________, opponente, rappresentato dall'avv. Franco Felder, Via Pretorio 7, 6901 Lugano
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 18 giugno 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
In data 5 febbraio 1997 C.________, nato nel 1955, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta G.________ SA in qualità di magazziniere, e come tale assicurato contro gli infortuni presso la Winterthur Assicurazioni, mentre si trovava in sella al proprio scooter è rimasto vittima di uno scontro con un furgone a seguito del quale ha in particolare riportato, secondo quanto emerge dagli atti medici, una frattura della diafisi del femore destro, una frattura scomposta del polso sinistro nonché un danno ai denti frontali. Il caso è stato assunto dalla Winterthur, la quale ha corrisposto le prestazioni di legge.
 
Facendo notare che dalla continuazione della cura medica non ci si sarebbe più potuto attendere un miglioramento considerevole dello stato di salute dell'interessato, il quale aveva nel frattempo ripreso l'attività lavorativa al 50%, la Winterthur, mediante decisione 16 maggio 2000, sostanzialmente confermata anche in data 8 agosto 2001 in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, ha chiuso il caso mettendolo al beneficio di una rendita d'invalidità del 40% a far tempo dal 1° maggio 2000 e riconoscendogli un'indennità per menomazione dell'integrità di pari grado.
 
B.
 
Postulando, in via principale, l'erezione di una perizia medica giudiziaria volta ad accertare l'effettivo grado d'invalidità e, in via subordinata, l'assegnazione di una rendita del 50% dalla data stabilita, C.________, con il patrocinio dell'avv. Franco Felder, è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 18 giugno 2002, ha accolto il gravame nel senso della domanda subordinata. In sostanza, i giudici cantonali hanno reputato vincolante l'apprezzamento operato nella procedura parallela dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità mediante decisione cresciuta in giudicato.
 
C.
 
Avverso il giudizio cantonale, la Winterthur, patrocinata dall'avv. Fabio Taborelli, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in via principale, il rinvio degli atti ai primi giudici per nuova determinazione del tasso d'invalidità, che tenga conto della possibilità dell'assicurato di sfruttare pienamente le sue capacità di lavoro residue in un'attività confacente alle condizioni di salute. In via subordinata, postula il rinvio della causa alla Corte cantonale affinché disponga una perizia giudiziale che si pronunci sull'abilità lavorativa in simili occupazioni.
 
C.________, sempre tramite l'avv. Franco Felder, propone la reiezione sia della domanda principale che di quella subordinata, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni (dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica), ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimento).
 
2.
 
Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla valutazione del grado d'invalidità dell'assicurato.
 
I giudici cantonali hanno in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
 
I primi giudici hanno poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
 
L'autorità giudiziaria ticinese ha infine rammentato che per la definizione del guadagno da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali (DTF 126 V 75 segg.).
 
3.
 
Riconoscendone, con riferimento alla sentenza DTF 126 V 288, il carattere vincolante, i primi giudici, accogliendo il gravame dell'assicurato, hanno in concreto ripreso il tasso d'invalidità stabilito al 50% dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura parallela.
 
Orbene, la Winterthur a ragione censura l'operato della Corte cantonale, segnalando in proposito di aver valutato l'invalidità dell'assicurato, mediante decisione 16 maggio 2000, oltre un anno prima del competente Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, il cui progetto d'assegnazione di una mezza rendita, ritenuto dai primi giudici, porta la data del 7 giugno 2001. A prescindere da ciò, si deve inoltre rilevare che il Tribunale federale delle assicurazioni ha, in una recentissima sentenza del 13 gennaio 2004 in re T. (I 564/02), affermato che i principi sanciti nella DTF 126 V 288, secondo cui l'assicuratore sociale, che non fa uso della facoltà di impugnare la decisione, regolarmente notificatagli, di un altro assicuratore, è tenuto, di massima, ad ossequiare tale provvedimento, non valgono nei confronti dell'assicuratore infortuni, qualora la decisione sia stata pronunciata nell'ambito della procedura aperta dagli organi dell'assicurazione invalidità.
 
4.
 
Nel suo rapporto finale 25 aprile 2001, il consulente in integrazione professionale dell'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità, tenendo conto dei risultati degli accertamenti medici esperiti, ha in sostanza dichiarato che l'occupazione parziale svolta dall'assicurato presso la ditta G.________ era ben rimunerata e confacente alle caratteristiche attitudinali e fisiche di quest'ultimo. L'esperto ha concluso asserendo che l'interessato, assai limitato nelle sue capacità funzionali, cognitive e produttive, poteva essere reputato convenientemente reintegrato poiché esercitava un'attività lavorativa che gli consentiva di salvaguardare la salute mentale e fisica, il profilo attitudinale nonché l'aspetto economico.
 
Sulla base di questo apprezzamento, si giustifica senz'altro di ritenere, in concreto, la situazione salariale effettiva quale reddito da invalido da mettere a confronto con quello ipotetico realizzabile dall'assicurato senza il danno alla salute, ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LAINF. Le valutazioni del dott. H.________, medico di fiducia dell'assicuratrice infortuni, in merito alla residua capacità di lavoro in attività leggere sostitutive, ch'egli reputa essere più adeguate allo stato di salute dell'assicurato, risultano in siffatte circostanze prive di rilievo, visto il valore prioritario riconosciuto dalla giurisprudenza alle indicazioni economiche concrete (v. consid. 2 in fine).
 
5.
 
Ora, dall'inserto della causa emerge chiaramente che la Winterthur ha stabilito il tasso d'invalidità dell'assicurato senza far capo al necessario raffronto dei redditi. Sia nella decisione 16 maggio 2000 che nel successivo provvedimento su opposizione 8 agosto 2001 mancano in effetti apprezzamenti riguardanti il reddito dell'interessato prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute. Già si è detto, in precedenza, che la Corte cantonale, da parte sua, si è a torto limitata a riprendere la valutazione effettuata dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità. Gli atti devono in simili circostanze essere ritornati all'assicuratrice ricorrente per ovviare all'omissione commessa.
 
Procedendo nel senso prescritto dall'art. 18 cpv. 2 LAINF, la Winterthur farà riferimento, conformemente a quanto esposto poc'anzi, alla situazione salariale concreta esistente presso la ditta G.________ al momento dell'inizio del diritto alla rendita (cfr. DTF 128 V 174), mettendola poi a confronto con il reddito ipoteticamente realizzabile dall'assicurato, alla stessa data, presso il medesimo datore di lavoro, senza l'incidente della circolazione del 1997.
 
Giova ancora ricordare che per quanto riguarda la determinazione del grado d'invalidità, secondo la più recente giurisprudenza, il risultato aritmeticamente esatto ottenuto dal paragone dei redditi di cui all'art. 18 cpv. 2 LAINF va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera giusta le regole applicabili in matematica (sentenza del 19 dicembre 2003 in re R., non ancora pubblicata in DTF 130 V, U 27/02).
 
6.
 
Dato quanto precede il giudizio cantonale e la decisione su opposizione in lite devono essere annullati.
 
Nella limitata misura in cui si annulla la querelata pronuncia di primo grado, la ricorrente vince il processo. Tuttavia, alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico non si assegnano indennità per ripetibili (art. 135 e 159 cpv. 2 OG).
 
Visto, d'altro canto, che l'assicurato, assistito da un legale, non è integralmente soccombente, gli spetta una ridotta indennità di parte (cfr. l'art. 159 cpv. 1 OG, sempre in relazione con l'art. 135 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è evaso nel senso dei considerandi. Annullati il giudizio cantonale 18 giugno 2002 e la decisione su opposizione 8 agosto 2001, gli atti sono rinviati all'assicuratrice ricorrente perché proceda conformemente al consid. 5.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
L'assicuratrice ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
 
4.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 28 maggio 2004
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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