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Informationen zum Dokument  BGer 2A.3/2004  Materielle Begründung
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BGer 2A.3/2004 vom 19.05.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.3/2004
 
2A.4/2004 /bom
 
Sentenza del 19 maggio 2004
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Wurzburger, presidente,
 
Müller, Merkli,
 
cancelliere Bianchi.
 
Parti
 
A.________ Foundation,
 
B.________,
 
e
 
C.________,
 
ricorrenti, tutti patrocinati dall'avv. Valeria Galli,
 
contro
 
Commissione federale delle banche,
 
Schwanengasse 12, casella postale, 3001 Berna.
 
Oggetto
 
assistenza amministrativa internazionale richiesta dalla Commission des Opérations de Bourse nel caso D.________,
 
ricorsi di diritto amministrativo contro la decisione
 
del 18 novembre 2003 della Commissione federale
 
delle banche.
 
Fatti:
 
A.
 
Nel corso del mese di novembre 2001, il gruppo E.________ ha annunciato l'intenzione di mettere in vendita la sua partecipazione del 54% nella società francese D.________, attiva a livello mondiale nel settore della nutrizione animale. Il 10 dicembre 2001 il Presidente del Consiglio di amministrazione di D.________ ha stimato il valore dell'azione tra EUR 23 e EUR 33. Concretamente lo stesso è oscillato tra EUR 24 (16 maggio 2002) e EUR 19,82 (9 agosto 2002). Il 12 agosto 2002, sospesa la quotazione del titolo, è stata annunciata la vendita della partecipazione del gruppo E.________ alla società F.________ SA a EUR 14,5 per azione. Il giorno successivo, alla riapertura del mercato, il titolo è sceso a EUR 14,97, pari al 26,7% in meno rispetto all'ultimo corso del 9 agosto precedente. La quotazione si è poi stabilizzata attorno a EUR 14,5. Il 29 novembre 2002 la cessione è stata ufficializzata al prezzo di EUR 13,25. Complessivamente nel corso del 2002 il titolo D.________ ha perso il 38,4% (da EUR 22,5 a EUR 13,25).
 
In relazione a tali fatti, la Commission des opérations de bourse (ora Autorité des marchés financiers; di seguito: AMF) ha aperto un'inchiesta, al fine di verificare che le transazioni siano state effettuate nel rispetto della regolamentazione borsistica francese, segnatamente riguardo all'uso di informazioni privilegiate.
 
B.
 
Il 5 maggio 2003 l'AMF ha inoltrato alla Commissione federale delle banche una richiesta di assistenza amministrativa onde ottenere informazioni sulla vendita, il 31 luglio 2002, di 5'000 titoli D.________ tramite la banca G.________ di Lugano. L'autorità adita ha girato i quesiti alla banca G.________.
 
Il 22 maggio 2003 l'istituto bancario ha evaso le richieste, indicando che la vendita del 31 luglio 2002, al corso di EUR 20,40, è stata operata per conto della A.________ Foundation, titolare della relazione "xxx". Avente diritto economico del conto è B.________, cittadino italiano, mentre la presidente della fondazione, H.________, e I.________, pure cittadina italiana, hanno diritto di firma individuale. La banca ha pure precisato che 1000 azioni D.________ erano state acquistate il 2 ottobre 2001 al prezzo stimato di EUR 25,97 mentre le rimanenti erano state ottenute il 10 e l'11 dicembre 2001 al corso di EUR 20,42 (3000 azioni), rispettivamente EUR 20,95 (1000 azioni). Infine, sulla scorta della documentazione prodotta, la banca G.________ ha permesso di dedurre che l'ordine di vendita è stato dato da B.________.
 
C.
 
Raccolte le osservazioni della fondazione interessata, con decisione del 18 novembre 2003 la Commissione federale delle banche ha risolto di accordare assistenza amministrativa all'AMF e di trasmetterle le informazioni ricevute dalla banca G.________. Ha parimenti ricordato l'obbligo di utilizzare le medesime solamente ai fini della vigilanza diretta sulle borse e sul commercio di valori mobiliari e la necessità di richiedere nuovamente il suo consenso per l'eventuale ritrasmissione ad autorità terze.
 
D.
 
Il 17 dicembre 2003 la banca G.________ ha comunicato alla Commissione federale delle banche che la vendita del 31 luglio 2002 è in realtà stata ordinata da C.________ (cittadino italiano), titolare di una procura di amministrazione sulla relazione "xxx", formalizzata, per un disguido interno, solamente il 18 giugno 2003.
 
Fondandosi su tale circostanza, il 22 dicembre 2003 la A.________ Foundation e B.________, da un lato, e C.________, d'altro lato, hanno presentato alla Commissione federale delle banche istanza di riesame della decisione del 18 novembre precedente.
 
E.
 
Il 2 gennaio 2004 la A.________ Foundation, B.________ e, separatamente, C.________ hanno interposto ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale. Chiesta preliminarmente la sospensione del procedimento fino alla pronuncia sulle istanze di revisione, domandano l'annullamento della decisione del 18 novembre 2003 e, subordinatamente, il suo accoglimento parziale, nel senso di trasmettere all'AMF solamente le indicazioni riguardanti il gestore patrimoniale. Quest'ultimo, in via ancor più subordinata, chiede di poter prendere posizione sulle osservazioni della Commissione federale delle banche. Lamentano, in sostanza, la violazione del diritto di essere sentito, del principio di proporzionalità e dell'art. 38 della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari del 24 marzo 1995 (LBVM; RS 954.1).
 
Con scritto del 29 gennaio 2004 la Commissione federale delle banche ha respinto le istanze di riesame, ritenendole fondate su fatti già noti agli istanti prima dell'adozione della decisione contestata e comunque non suscettibili di modificarne l'esito.
 
Chiamata successivamente ad esprimersi sui gravami, la Commissione federale delle banche ha chiesto la reiezione dell'impugnativa della A.________ Foundation - considerando priva d'oggetto la domanda di sospensione del procedimento e negando la legittimazione ricorsuale di B.________ - ed ha postulato che il ricorso di C.________ sia dichiarato inammissibile.
 
In replica, i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro posizioni, abbandonando comunque la richiesta di sospensione del procedimento. All'autorità federale non è stato chiesto di esprimersi al riguardo.
 
Diritto:
 
1.
 
I gravami sono diretti contro la stessa decisione, si riferiscono al medesimo complesso di fatti e si fondano su motivazioni analoghe. Si giustifica pertanto di congiungerli e di evaderli con un unico giudizio (DTF 123 V 215 consid. 1; 122 II 367 consid. 1a).
 
2.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 129 I 337 consid. 1; 129 II 453 consid. 2, 225 consid. 1).
 
2.1 La decisione con cui la Commissione federale delle banche, in applicazione dell'art. 38 LBVM, accorda assistenza amministrativa ad un'autorità estera, disponendo in tal modo la trasmissione a quest'ultima di informazioni e documenti, è impugnabile direttamente dinanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo, ai sensi degli art. 97 segg. OG (art. 39 LBVM; DTF 127 II 323 consid. 1).
 
2.2
 
2.2.1 In quanto titolare del conto bancario al quale si riferiscono le informazioni che la Commissione federale delle banche intende trasmettere all'AMF, la A.________ Foundation è senz'altro legittimata a ricorrere, ai sensi dell'art. 103 lett. a OG (DTF 125 II 65 consid. 1). Tempestiva (art. 106 cpv. 1 OG) e formalmente ineccepibile (art. 108 OG), l'impugnativa - per quanto la concerne - è pertanto ammissibile.
 
2.2.2 Qualità di parte nel procedimento della Commissione federale delle banche e legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale non sono invece di principio riconosciute all'avente diritto economico del conto oggetto della richiesta di assistenza amministrativa, anche se la trasmissione delle informazioni richieste comporta la rivelazione della sua identità (DTF 127 II 323 consid. 3b/cc; 125 II 65 consid. 1; 129 II 484 consid. 1.2 non pubblicato). Al medesimo sono opponibili le conseguenze derivanti dalla costruzione giuridica che ha liberamente scelto, ossia l'assegnazione del ruolo di cliente della banca ad un'entità autonoma; egli non può esigere che si faccia astrazione da questa dualità giuridica, fondandosi invece sull'unità economica. I suoi diritti sono adeguatamente salvaguardati grazie all'influenza economica e giuridica che esercita sulla controparte contrattuale diretta della banca, la quale, tra l'altro, può essa stessa opporsi alla divulgazione delle generalità dell'avente diritto economico (DTF 127 II 323 consid. 3a/cc e 3b/cc; 125 II 65 consid. 1; sentenza 2A.352/2000 del 9 marzo 2001, consid. 3a, con numerosi riferimenti). Nel caso specifico, avente diritto economico del conto intestato alla A.________ Foundation è B.________: nella misura in cui è proposto da quest'ultimo, il ricorso risulta pertanto inammissibile. A questo riguardo, è ininfluente il fatto che egli sia parimenti stato indicato come responsabile dell'ordine di vendita (cfr., per un caso analogo, DTF 129 II 484, in part. consid. 1.2 non pubblicato).
 
2.2.3 Per quanto concerne C.________, indipendentemente dagli aspetti di merito della vertenza, ci si potrebbe chiedere se egli sia legittimato a far valere che la Commissione federale delle banche avrebbe dovuto riconoscergli qualità di parte. In quest'ottica sono in particolare stati ritenuti ammissibili, nell'ambito specifico, i ricorsi interposti da persone di cui la suddetta Commissione intendeva comunicare le generalità senza alcuna formalità (DTF 127 II 323 consid. 1; sentenza 2A.352/2000 del 9 marzo 2001, consid. 1). La fattispecie si differenzia invero da tali situazioni, ma la questione può ad ogni modo rimanere indecisa, dal momento che, dal profilo sostanziale, il citato insorgente solleva le stesse censure della A.________ Foundation e che, come osservato, a questo titolo la Corte deve comunque entrare nel merito.
 
3.
 
Adito con ricorso di diritto amministrativo, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale, ivi compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento (art. 104 lett. a OG). In particolare, esso verifica se sono adempiute le condizioni per concedere assistenza amministrativa all'autorità richiedente e in quale misura debba essere prestata cooperazione sul piano internazionale, senza in ciò risultare vincolato dai considerandi della decisione impugnata, né dai motivi invocati dalle parti (art. 114 cpv. 1 OG). L'insorgente può inoltre far valere l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, dal momento che l'istanza inferiore non è un'autorità giudiziaria (art. 104 lett. b e 105 OG).
 
4.
 
Giusta l'art. 38 cpv. 2 LBVM la Commissione federale delle banche può trasmettere alle autorità straniere che esercitano direttamente la sorveglianza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari informazioni e documenti pertinenti, non accessibili al pubblico. Ciò presuppone comunque che queste autorità estere utilizzino quanto ricevuto unicamente per i fini di vigilanza a cui sono preposte (lett. a; principio di specialità), e che le stesse siano vincolate al "segreto d'ufficio o al segreto professionale" (lett. b; principio di confidenzialità). I dati ottenuti per via rogatoriale possono poi essere ritrasmessi ad altre "autorità competenti e a organismi con funzioni di vigilanza dettate dall'interesse pubblico soltanto previo consenso dell'autorità di vigilanza svizzera o in virtù di un'autorizzazione generale fondata su un trattato internazionale" (lett. c primo periodo; principio della "lunga mano"). La ritrasmissione dei medesimi ad un'autorità penale è esclusa, a meno che non siano date le condizioni per fornire assistenza giudiziaria in materia penale; al riguardo, la Commissione federale delle banche decide d'intesa con l'Ufficio federale di polizia (lett. c secondo e terzo periodo). Quanto al genere di dati comunicabili e alle relative modalità, l'art. 38 cpv. 3 LBVM prevede l'applicabilità della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) se le informazioni che l'autorità di vigilanza deve trasmettere concernono singoli clienti di commercianti. La norma vieta inoltre la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.
 
5.
 
5.1 Nel caso specifico, la richiesta di cooperazione è stata formulata dall'AMF (denominata in precedenza Commission des opérations de bourse), autorità francese di sorveglianza sui mercati dei valori mobiliari ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LBVM, alla quale - come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire - può essere accordata assistenza amministrativa (DTF 129 II 484 consid. 2.2; 127 II 323 consid. 7b/aa, 142 consid. 4b; 126 II 86 consid. 3).
 
5.2
 
5.2.1 Investita di una domanda di assistenza amministrativa, l'autorità rogata deve unicamente esaminare se sussistono sufficienti indizi di potenziali distorsioni del mercato atti a giustificare la domanda stessa. La cooperazione internazionale va rifiutata solo se le informazioni richieste non sono in alcun modo in rapporto con eventuali irregolarità sul mercato borsistico e appaiono manifestamente inadeguate a favorire gli accertamenti dell'autorità straniera, di modo che la domanda di assistenza si appalesa come pretesto per una ricerca indeterminata di mezzi di prova (cosiddetta "fishing expedition"; DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a). Secondo la giurisprudenza, già una semplice correlazione temporale tra determinate transazioni e una sospetta evoluzione del mercato, o l'annuncio pubblico di informazioni rilevanti per l'oscillazione dei corsi, è sufficiente per legittimare una richiesta di assistenza amministrativa. Non sono necessari né un particolare andamento dei corsi, né uno specifico volume di transazioni (DTF 128 II 407 consid. 5.2.2; 126 II 409 consid. 5b/aa; sentenza 2A.55/2003 del 17 marzo 2003, consid. 4.2.1; sentenza 2A.534/2001 del 15 marzo 2002, consid. 4.2.1).
 
5.2.2 In concreto, la domanda di assistenza si riferisce alla vendita di 5'000 azioni D.________ al corso di EUR 20,40. Detta transazione è avvenuta il 31 luglio 2002, vale a dire una decina di giorni prima che, tra il 9 e il 13 agosto, il titolo subisse una perdita del 26,7%, da EUR 19,82 a EUR 14,97. Tale marcata flessione è riconducibile all'annuncio, il 12 agosto 2002, della vendita della quota maggioritaria, detenuta dal gruppo E.________, a EUR 14,5 per azione. In base alla giurisprudenza citata, i pochi giorni intercorsi tra la vendita delle azioni e il sensibile calo del corso della medesime costituiscono un indizio sufficiente di un possibile abuso di informazioni insider, nell'ottica dei ristretti accertamenti che competono alle autorità svizzere rogate. I presupposti per accordare assistenza all'AMF risultano pertanto adempiuti.
 
5.2.3 Il quesito di sapere se in un caso concreto sono effettivamente state sfruttate in maniera indebita informazioni confidenziali, configurando gli estremi di un delitto d'iniziati, non costituisce l'oggetto del procedimento di assistenza (DTF 128 II 407 consid. 5.2.3; 127 II 323 consid. 7b/aa; 126 II 126 consid. 6a/bb). La Commissione federale delle banche non dispone degli elementi necessari per esprimersi al riguardo; solo l'autorità di vigilanza straniera, sulla base dei diversi indizi raccolti e, eventualmente, delle prove assunte in altri Stati, è in condizione di valutare globalmente le singole transazioni e giudicarne la rilevanza dal profilo della sorveglianza dei mercati (DTF 128 II 407 consid. 5.2.3; 127 II 142 consid. 5a; 126 II 86 consid. 5b). Di conseguenza, non è in questa sede che occorre valutare l'attendibilità delle ragioni avanzate dai ricorrenti a giustificazione del momento della vendita, determinato, a loro dire, semplicemente dall'imminenza delle vacanze d'agosto.
 
5.2.4 È parimenti irrilevante che la vendita delle azioni non si sia risolta in un guadagno, ma in una perdita, rispetto al prezzo a cui le stesse erano state acquistate verso la fine dell'anno precedente. In effetti, la regolamentazione legale concernente l'attività borsistica si prefigge di garantire trasparenza e parità di trattamento nei confronti degli investitori (art. 1 LBVM), principi che possono venir disattesi non solo se l'uso improprio di informazioni riservate permette di conseguire un guadagno, ma anche se consente di contenere una perdita. È pure a torto che i ricorrenti si richiamano alla quantità relativamente modesta di titoli venduti, per rapporto al complesso delle azioni D.________, ravvisando, nella trasmissione di informazione in tali circostanze, la violazione del principio di proporzionalità. A parte il fatto che, in termini assoluti, la minor perdita è comunque stata di circa EUR 25'000, l'art. 38 LBVM non prevede eccezioni nel senso inteso dagli insorgenti. La prospettata revisione di detta normativa non concerne peraltro tale aspetto, ma intende piuttosto attenuare il principio di confidenzialità e rendere la procedura più rapida (cfr. avanprogetto della modifica legislativa e relativo rapporto esplicativo, consultabili al sito Internet del Dipartimento federale delle finanze). Un regime particolare per casi "bagatella" - come li definiscono i ricorrenti - non appare comunque attuabile, già perché l'uso di informazioni riservate può comunque essere esteso a innumerevoli transazioni di poco conto e non particolarmente significative, se considerate individualmente. Per questo motivo, anche un'unica operazione con guadagno relativamente modesto o semplici controlli a campione possono perciò legittimare l'interesse delle autorità di vigilanza e fondare una richiesta di assistenza amministrativa (DTF 125 II 65 consid. 6b/bb; sentenza 2A.595/1998 del 10 marzo 1999, in: Bollettino CFB 38/1999 pag. 36 segg., consid. 2b).
 
5.3 Oltre alla sussistenza delle condizioni per accordare assistenza come tali, i ricorrenti contestano la trasmissione delle generalità delle persone che dispongono di procura individuale sul conto della A.________ Foundation e dell'avente diritto economico, chiedendo che venga semmai comunicato unicamente il nome del gestore patrimoniale.
 
5.3.1 La trasmissione di dati che concernono i clienti diretti della banca può risultare inammissibile soltanto in presenza di un chiaro e inequivocabile mandato (scritto) di gestione patrimoniale; non deve inoltre emergere in altro modo che il cliente, sul cui conto sono state effettuate le transazioni sospette, abbia in qualche maniera partecipato a tali operazioni (DTF 128 II 407 consid. 5.2.3; 127 II 323 consid. 6b/aa; 2A.55/2003 del 17 marzo 2003, consid. 4.2.2; 2A.353/2000 del 5 aprile 2001, consid. 3c/aa).
 
5.3.2 Nel caso di specie, dalle risultanze processuali emerge che al momento in cui è avvenuta la controversa vendita a C.________ non era ancora stato conferito per iscritto l'incarico di amministrare il conto della A.________ Foundation. I documenti bancari agli atti attestano infatti che la procura in tal senso è stata sottoscritta quasi un anno dopo, il 18 giugno 2003. Il 22 maggio precedente, nella sua prima risposta alla Commissione federale delle banche, la banca G.________ ha del resto espressamente evidenziato come il cliente non avesse né sottoscritto un mandato di gestione alla banca, né conferito procura amministrativa a terze persone. Successivamente l'istituto di credito ha tuttavia precisato che C.________, pur avendo ricevuto formale procura solo in un secondo tempo, in realtà gestiva già il conto e in tale veste ha dato l'ordine di vendita delle azioni D.________. I ricorrenti invero si prodigano per tentare di chiarire gli equivoci sorti tra l'amministratrice della fondazione, l'avente diritto economico, il gestore patrimoniale esterno e il funzionario bancario di riferimento. Può comunque apparire singolare che la banca, rilevata l'imprecisione delle informazioni fornite all'autorità federale, abbia atteso sei mesi prima di rettificarle, provvedendovi soltanto dopo la pronuncia della decisione impugnata. Mal si comprende pure perché la stessa titolare del conto nelle sue osservazioni, posteriori alla data di sottoscrizione della procura, non abbia in alcun modo precisato tale circostanza. In ogni caso la giurisprudenza pone l'esigenza di un mandato di amministrazione scritto chiaro e inequivocabile proprio per evitare difficoltà e malintesi come quelli addotti dai ricorrenti e definire in maniera precisa le relazioni tra le persone implicate. Se, come nella fattispecie, all'epoca determinante il mandato non assume le caratteristiche evidenziate, è lecito supporre che il titolare del conto, rispettivamente l'avente diritto economico, abbiano amministrato loro stessi i beni o siano quantomeno stati coinvolti nella gestione. Nel caso concreto ulteriori elementi suffragano questa presunzione: da un lato, il fatto che il gestore patrimoniale abbia curato l'amministrazione del conto a margine della propria attività professionale, soprattutto in virtù di un legame d'amicizia con l'avente diritto economico; d'altro lato, l'avallo scritto che quest'ultimo, perlomeno fino alla sottoscrizione della procura, ha dato, anche se a posteriori, alle singole operazioni effettuate sul conto della A.________ Foundation. Per questi motivi, la sua compartecipazione non può pertanto essere esclusa in termini assoluti.
 
Di conseguenza, in assenza di un rapporto di amministrazione patrimoniale totalmente indipendente, la titolare del conto, le sue rappresentanti e l'avente diritto economico non rappresentano persone manifestamente non implicate, ai sensi dell'art. 38 cpv. 3 LBVM. I dati che li riguardano devono perciò essere trasmessi all'autorità estera. Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, queste informazioni non esulano in maniera inammissibile dalle richieste dell'AMF, la quale ha domandato ragguagli, tra l'altro, anche sull'identità precisa e le coordinate dei clienti finali. La Commissione federale delle banche dispone peraltro di una certa latitudine nel fornire, sulla base degli accertamenti esperiti, indicazioni non espressamente richieste, ma ritenute rilevanti per la sorveglianza dei mercati (DTF 126 II 409 consid. 6c/aa; 125 II 65 consid. 7). Anche su questo aspetto, le conclusioni dell'autorità inferiore non sono quindi lesive del diritto federale.
 
5.3.3 Le considerazioni sin qui espresse determinano pure - indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale in questa sede (cfr. consid. 2.2.3) - la posizione processuale di C.________, al quale non è stata riconosciuta, nel merito, qualità di parte. Giusta l'art. 6 PA, tale qualifica spetta alle persone i cui diritti o obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o a cui spetta un rimedio di diritto contro la medesima. In concreto, quando la Commissione federale delle banche ha statuito, l'identità e il ruolo di C.________ nell'ambito delle controverse transazioni erano del tutto sconosciuti; la decisione non faceva pertanto riferimento alla sua persona, né lo concerneva in altro modo. Pur tenendo conto delle successive rivelazioni, egli non può invero vantare un interesse degno di protezione (cfr. art. 25 cpv. 2 PA) ad ottenere una decisione che ammetta la trasmissione delle sue generalità, anziché le coordinate del titolare del conto. È infatti solo il gestore patrimoniale indipendente ad avere un interesse personale legittimo allo svolgimento di una procedura formale e dunque ad assumere il ruolo di parte; la sua posizione non può essere tutelata altrimenti, dal momento che, in tali circostanze, il suo cliente figura in genere quale persona manifestamente non implicata, ai sensi dell'art. 38 cpv. 3 ultimo periodo LBVM (DTF 127 II 323 consid. 3b/bb, concernente il titolare di un "mandat de gestion discrétionnaire"). Come già osservato, perlomeno al momento della vendita dei titoli, il ricorrente C.________ non agiva in veste di gestore patrimoniale indipendente, non avendo totale autonomia economica e completa responsabilità per gli investimenti. Di conseguenza non gli può venir riconosciuta qualità di parte dinanzi alla Commissione federale delle banche, essendo egli toccato semmai solo in maniera indiretta dal provvedimento contestato (DTF 127 II 323 consid. 3b/bb). Nelle osservazioni al gravame la medesima autorità ha indicato che le informazioni rilasciate all'AMF potrebbero venir completate attribuendo il controverso ordine di vendita a B.________ "e/o" C.________. Anche se la decisione della Commissione federale delle banche dovesse venir precisata in questo senso, C.________ non disporrebbe comunque della potestà ricorsuale. Questa indicazione non gli permetterebbe infatti di venir riconosciuto come gestore indipendente; la sua posizione rimarrebbe limitata a quella di un terzo titolare di una procura (di fatto) sul conto, che, al pari dell'avente diritto economico, non è legittimato a interporre ricorso di diritto amministrativo (DTF 127 II 323 consid. 3b/bb; sentenza 2A.213/1998 del 29 ottobre 1998, in: Bollettino CFB 37/1999 pag. 21 segg., consid. 2 [non pubblicato]; in materia penale: sentenza 1A.250/1998 del 25 giugno 1999, in: Rep. 1999 n. 21 pag. 122 seg., consid. 1d). Dal canto suo, la A.________ Foundation non può, già di per sé, invocare il diritto di essere sentito di un terzo, censurando proprio il suo mancato coinvolgimento formale nella procedura; la deduzione s'impone a maggior ragione se costui non assume qualità di parte.
 
6.
 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i gravami, nella misura in cui sono ammissibili, vanno pertanto respinti e la decisione impugnata confermata.
 
Le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Le cause 2A.3/2004 e 2A.4/2004 sono congiunte.
 
2.
 
Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono respinti.
 
3.
 
La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
 
4.
 
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti e alla Commissione federale delle banche.
 
Losanna, 19 maggio 2004
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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