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Informationen zum Dokument  BGer C 287/2002  Materielle Begründung
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BGer C 287/2002 vom 02.04.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
C 287/02
 
Sentenza del 2 aprile 2004
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
C.________, Italia, ricorrente, rappresentato dalla
 
Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST),
 
Via S. Balestra 19, 6901 Lugano,
 
contro
 
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 18 ottobre 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
A.a C.________, cittadino italiano nato nel 1964, ha lavorato dal 1° maggio 2001 alle dipendenze della ditta X.________ SA in qualità di capo muratore.
 
Con decreto 13 novembre 2001, la Pretura di L.________, ha pronunciato il fallimento della società datrice di lavoro (cfr. pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] del ...., pag. ...). Per giudizio del 30 novembre 2001, intimato il 4 dicembre successivo, la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, negando al ricorso la concessione dell'effetto sospensivo e confermando la data di fallimento, ha respinto il gravame presentato dalla società e dal suo azionista unico, B.________, avverso il decreto pretorile. Preso atto del giudizio della CEF, l'Ufficio fallimenti di L.________ ha pronunciato in data .... la disdetta immediata del rapporto di lavoro.
 
A.b Il 22 gennaio 2002, C.________, rappresentato dall'Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST) di Lugano, ha insinuato nel fallimento della predetta società pretese salariali per un importo complessivo di fr. 20'311.25. In stessa data, l'interessato ha pure presentato all'assicurazione contro la disoccupazione una domanda d'indennità per insolvenza facendo valere crediti salariali fino al 4 dicembre 2001.
 
A.c Osservando che la cassa di disoccupazione non è abilitata a versare simili prestazioni per crediti salariali posteriori alla dichiarazione di fallimento e che la data di quest'ultimo è stata confermata dalla CEF, la Cassa cantonale disoccupazione, mediante decisione del 19 febbraio 2002, ha respinto la richiesta d'indennità per insolvenza per il periodo dal 14 novembre al 4 dicembre 2001.
 
B.
 
Patrocinato dall'OCST, C.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Ritenendo determinante ai fini dell'estensione temporale del diritto alle indennità per insolvenza non tanto la data del fallimento fissata dal giudice di primo grado, bensì quella d'intimazione del giudizio di appello, l'interessato ha nuovamente invocato il versamento delle prestazioni anche per il periodo dal 14 novembre al 4 dicembre 2001.
 
Per pronuncia del 18 ottobre 2002, la Corte cantonale, confermando l'operato della Cassa, ha respinto il gravame.
 
C.
 
Sempre assistito dall'OCST, C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, dopo avere segnalato la chiusura, in data 21 ottobre 2002, del fallimento per mancanza di attivi, ripropone la proprie richieste. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
 
La Cassa postula la reiezione del gravame, mentre il Segretariato di Stato dell'economia ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione l'autorità giudiziaria cantonale abbia negato il diritto di C.________ alle indennità per insolvenza per il periodo dal 14 novembre al 4 dicembre 2001 ritenendo che l'assicurato avrebbe perso ogni ulteriore diritto a tali prestazioni successivamente alla dichiarazione di fallimento, decretato il 13 novembre 2001 e confermato dall'autorità superiore di ricorso.
 
2.
 
2.1 Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
2.2 Giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LADI hanno diritto all'indennità per insolvenza i lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, se il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali. L'art. 52 cpv. 1 LADI, per parte sua, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 30 giugno 2003, stabilisce che l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro.
 
3.
 
3.1 Pur facendo notare che l'art. 52 cpv. 1 LADI, nella versione applicabile in concreto, non prevede - a differenza per es. di quanto sancito dall'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1991, stante il quale l'indennità per insolvenza copriva i crediti salariali concernenti gli ultimi tre mesi precedenti l'apertura del fallimento - alcun esplicito riferimento a quest'ultimo momento, la Corte giudicante ha recentemente avuto modo di rilevare in altra vertenza che tale silenzio è riconducibile alla volontà del legislatore di adattare (cfr. DLA 2001 no. 33 pag. 240 consid. 4b) la disposizione legale alla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, che, anche sotto l'imperio del previgente ordinamento, prevedeva, a determinate condizioni, più precisamente, in presenza di uno stato di insolvenza del datore di lavoro già al momento della rescissione del rapporto di lavoro e di un differimento dell'apertura del fallimento o della domanda di pignoramento per motivi che l'assicurato non poteva influenzare, la possibilità di indennizzare i crediti salariali quand'anche l'apertura del fallimento (o la domanda di pignoramento) fosse intervenuta dopo la fine del rapporto di lavoro (DTF 119 V 61 consid. 4b, 114 V 56; DLA 2001 no. 33 pag. 239 consid. 3a).
 
Continuando la propria analisi al termine di un attento esame dei materiali legislativi (sulla loro importanza ai fini interpretativi cfr. DTF 124 V 189 consid. 3a con riferimenti), il Tribunale federale delle assicurazioni ha quindi stabilito che, sulla base del diritto applicabile in concreto, l'assicurato non può dedurre un diritto alle indennità per insolvenza al di là del momento di apertura del fallimento o della presentazione della domanda di pignoramento, indennizzabili essendo a questo titolo soltanto i crediti salariali già esistenti in tale data (DTF 126 V 140 consid. 3b; DLA 2001 no. 33 pag. 238).
 
3.2 Siffatta interpretazione, oltre a trovare conferma nella dottrina (cfr. per esempio Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Unter Einbezug der Nebenerlasse, vol. III, n. 2 e 19 all'art. 51 LADI), è stata dichiarata compatibile con i principi definiti nella Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 173 concernente la protezione dei crediti dei lavoratori in caso di insolvenza del loro datore di lavoro (cfr. in particolare l'art. 12 lett. a; DLA 2001 no. 33 pag. 241 consid. 5).
 
4.
 
Alla luce di questa situazione, l'operato della Corte cantonale, che ha respinto, sulla base del diritto applicabile alla presente fattispecie, la richiesta di indennità per insolvenza per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, è senz'altro conforme ai dettami vigenti in materia.
 
4.1 Contrariamente a quanto postulato dal ricorrente, il solo fatto che il decreto di fallimento sia stato impugnato e che i ricorrenti abbiano, in sede esecutiva, chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo (poi non concesso) al ricorso, non giustifica ancora una proroga del diritto alle indennità per insolvenza al di là di tale data, estendendo l'obbligo di versamento al momento di intimazione del giudizio di appello.
 
4.2 Sostenendo il contrario, l'insorgente misconosce il sistema normativo della LEF.
 
4.2.1 Giusta l'art. 175 cpv. 1 LEF il fallimento si considera aperto dal momento in cui è dichiarato. La dichiarazione di fallimento essendo immediatamente esecutiva (Staehelin/Bauer/Staehelin, op. cit., vol. II, n. 3 all'art. 175 LEF), determinante per l'inizio degli effetti da essa esplicati è la data in cui il fallimento viene pronunciato e non quella in cui il lavoratore ad esempio ne prende conoscenza (DTF 119 V 56). Donde la necessità di fissare esattamente giorno e ora della decisione (art. 175 cpv. 2 LEF; Staehelin/Bauer/Staehelin, op. cit., ibidem). Una sospensione di tali effetti - tra i quali vi è appunto, per quanto detto sopra (consid. 3), la limitazione del diritto alle indennità per insolvenza - può avvenire solo con riserva e alla condizione che, con una certa probabilità, la pronuncia impugnata sarà annullata (Staehelin/Bauer/Staehelin, op. cit., vol. II, n. 29 all'art. 174 LEF). Ciò che si avvera se viene sufficientemente resa verosimile una situazione di solvibilità oggettiva della fallita (art. 174 cpv. 2 LEF; Staehelin/Bauer/Staehelin, op. cit., vol. II, n. 25 segg. all'art. 174 LEF). Soltanto in questa evenienza l'autorità superiore o il suo Presidente sono legittimati a concedere l'effetto sospensivo al ricorso.
 
In questo modo, il differimento delle conseguenze legate all'apertura del fallimento - e, quindi, anche del termine di versamento delle indennità per insolvenza -, non viene condizionato a fattori puramente casuali bensì viene fatto dipendere dalle concrete prospettive di ottenere l'annullamento del decreto di fallimento. L'ordinamento in vigore non dà così luogo a discriminazioni di sorta, come sembra evocare a torto il ricorrente, bensì previene semmai eventuali strumentalizzazioni del mezzo di impugnazione da parte dei ricorrenti.
 
4.2.2 Nel caso di specie, dopo avere rilevato la manifesta mancanza di elementi che rendessero (sufficientemente) verosimile una situazione di solvibilità della società fallita, la CEF ha negato la concessione dell'effetto sospensivo e ha respinto il ricorso presentato avverso la dichiarazione pretorile di fallimento confermando giorno e ora dello stesso. In tali condizioni, la valutazione della Cassa disoccupazione e del Tribunale cantonale delle assicurazioni, che hanno negato il diritto alle indennità per insolvenza successivamente a tale data, non presta il fianco a censura alcuna e dev'essere pienamente tutelata.
 
4.3 Il ricorrente contesta la validità di questo sistema e fa notare che, così statuendo, il rischio per la mancata retribuzione del lavoro prestato nel lasso di tempo intercorrente tra la dichiarazione di fallimento e la pronuncia d'appello verrebbe ingiustamente addossato al lavoratore. A tal proposito va tuttavia osservato che l'indennità per insolvenza non garantisce una totale riassicurazione per i crediti salariali del lavoratore nei confronti del datore di lavoro (DTF 119 V 61 seg. consid. 4c). Per il resto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di precisare che il vuoto di indennizzazione che viene a crearsi in questo modo è conseguenza della regolamentazione applicabile in concreto, la quale tutt'al più dà luogo ad una lacuna di natura politico-sociale, che il giudice è però di principio tenuto ad accettare (DTF 119 V 62 consid. 4c).
 
A prescindere da tali considerazioni, si ricorda all'assicurato che l'ordinamento giuridico mette a disposizione diverse possibilità che gli permettono di limitare al minimo gli effetti negativi derivanti dal sistema in esame (cfr. DTF 119 V 62 consid. 4c). Basti qui accennare alle garanzie che il lavoratore, in caso di insolvenza del datore di lavoro, può chiedere entro un congruo termine e che, se non vengono soddisfatte, lo legittimano a recedere immediatamente dal rapporto di lavoro (art. 337a CO). Oppure alle disposizioni che regolano il diritto del lavoratore di rifiutare la propria prestazione in caso di ritardo nel pagamento del salario (art. 82, 324 cpv. 1 CO; DTF 120 II 209).
 
Per completezza si osserva infine che il nuovo art. 52 cpv. 1 LADI, entrato in vigore il 1° luglio 2003 in seguito alla modifica del 22 marzo 2002 - e pertanto non applicabile in concreto -, tenendo conto dei rischi evocati dal ricorrente, prevede ora che l'indennità per insolvenza, oltre ai crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento, copre gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'art. 3 cpv. 2 LADI, che, per parte sua, rimanda al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (RU 2003 pag. 1735; FF 2001 pag. 1967 segg.).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, alla Sezione cantonale del lavoro e al Segretariato di Stato dell'economia.
 
Lucerna, 2 aprile 2004
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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