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Informationen zum Dokument  BGer 5P.250/2003  Materielle Begründung
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BGer 5P.250/2003 vom 01.04.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.250/2003 /bom
 
Sentenza del 1° aprile 2004
 
II Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, presidente,
 
Nordmann, Marazzi,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
X.X.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Franco Janner,
 
contro
 
Y.X.________,
 
opponente, patrocinata dall'avv. Nicola Fornara,
 
Commissione del Tribunale del distretto Moesa,
 
6535 Roveredo GR.
 
Oggetto
 
art. 9 e 29 Cost. (provvedimenti provvisionali),
 
ricorso di diritto pubblico del 2 luglio 2003 contro la sentenza emanata il 27 maggio 2003 dalla Commissione del Tribunale del distretto Moesa.
 
Fatti:
 
A.
 
Nell'ambito della causa di divorzio pendente fra X.X.________ e Y.X._______, il presidente del Tribunale distrettuale Moesa (TDM) ha, con sentenza 2 aprile 1998, stabilito un contributo alimentare mensile per la moglie e figli (la figlia S.X.________, nata il 27 giugno 1983, e il figlio T.X.________, nato nel 1986) di fr. 4'213.--. In parziale accoglimento di un ricorso del marito, la Commissione del Tribunale del distretto Moesa ha, con sentenza 12 giugno 1998, ridotto tale contributo a fr. 3'714.-- mensili.
 
B.
 
Il 1° febbraio 1999 X.X.________ ha presentato al presidente del TDM una prima istanza di modifica delle predette misure cautelari, chiedendo una riduzione del contributo alimentare a fr. 3'000.-- mensili. Il 3 maggio 1999 e il 2 agosto 2000 ha ulteriormente chiesto una riduzione del predetto contributo. Il 24 luglio 2002 ha domandato la riattivazione delle summenzionate istanze.
 
B.a Con sentenza 14 gennaio 2003, il presidente del TDM ha reputato che fino alla data in cui il marito ha chiesto la riattivazione della procedura (luglio 2002), l'assetto cautelare era stato regolato dalle parti sulla base di accordi extragiudiziari, con cui esse avevano dapprima ridotto il contributo a fr. 2'500.-- dal mese di giugno 1999, importo ulteriormente diminuito a fr. 2'000.-- mensili dal mese di maggio 2000, ed ha stralciato dai ruoli le istanze 1° febbraio 1999, 3 maggio 1999 e 2 agosto 2000. Il primo giudice ha per contro statuito per il periodo posteriore al 24 luglio 2002. Egli ha parzialmente accolto in via supercautelare l'istanza, ha ridotto dall'agosto 2002 a fr. 1'320.-- mensili gli alimenti a carico del marito e ha destinato tale importo integralmente al figlio T.X.________.
 
B.b Con successivo decreto del 4 aprile 2003 il presidente del TDM ha respinto l'istanza 24 luglio 2002, ha revocato il dispositivo della decisione superprovvisionale concernente l'obbligo alimentare e ha omologato l'accordo extragiudiziale del maggio 2000, in cui le parti avevano concordato di ridurre a fr. 2'000.-- mensili il contributo alimentare a carico di X.X.________.
 
C.
 
La Commissione del Tribunale del distretto Moesa (in seguito: Commissione) ha, con sentenza accessoria 27 maggio 2003, respinto sia i ricorsi 4/5 febbraio e 25/28 aprile 2003 del marito, sia quello del 28/29 aprile 2003 presentato dalla moglie. Con riferimento al ricorso 4/5 febbraio 2003 diretto contro la decisione del 14 gennaio 2003, la Commissione ha reputato - come in precedenza il primo giudice - che, alla luce degli accordi intervenuti fra le parti, non vi era necessità di emanare misure cautelari per il periodo anteriore al 24 luglio 2002. Per quanto attiene invece al ricorso con cui il marito aveva impugnato il decreto presidenziale del 4 aprile 2003, la Commissione ha ritenuto che il contributo forfettario fissato nella convenzione del maggio 2000 non era destinato a diminuire con il raggiungimento della maggiore età della figlia, atteso segnatamente che quest'ultima era, quando è stata concordata la seconda riduzione del contributo alimentare, pressoché diciassettenne. Nella medesima sentenza la Commissione ha pure respinto, a causa degli accordi intervenuti fra le parti, il ricorso con cui la moglie aveva chiesto la conferma delle sentenze del 1998 sui contributi alimentari.
 
D.
 
Con ricorso di diritto pubblico del 2 luglio 2003 X.X.________ postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza della Commissione. Narrati e completati i fatti, il ricorrente lamenta che questa avrebbe violato l'art. 29 Cost. confermando il diniego di giustizia commesso dal Presidente del TDM con lo stralcio delle istanze 1° febbraio 1999 e 6 maggio 1999 di riduzione del contributo alimentare. Il ricorrente sostiene altresì che il contributo previsto nella convenzione del maggio 2000 deve pure essere destinato alla figlia maggiorenne.
 
Con risposta 14 luglio 2003 Y.X.________ propone la reiezione della domanda di effetto sospensivo e chiede, in via principale, di dichiarare inammissibile il gravame del marito e, in via subordinata, di respingerlo. Ella postula altresì di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
E.
 
Con decreto del 22 luglio 2003 la giudice presidente della II Corte civile ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Le decisioni emanate dalla Commissione di un tribunale distrettuale del Cantone Grigioni in materia di misure cautelari in una procedura di divorzio sono di ultima istanza cantonale (sentenza 5P.492/ 1998 consid. 1; Giusep Nay, Zivilprozessordnung und Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Graubünden, Coira 1986, art. 237 n. 4, pag. 146). Atteso che siffatte misure cautelari possono unicamente essere impugnate al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (DTF 126 III 261 consid. 1, con rinvii), il gravame - tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG) - si rivela in linea di principio ricevibile.
 
1.2 Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a, 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 185 consid. 1.6 pag. 189). Nella misura in cui egli solleva la censura di arbitrio, egli deve inoltre specificare perché l'atto impugnato sia palesemente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). Ne segue che il Tribunale federale non verifica di sua sponte se la decisione impugnata è integralmente conforme al diritto e all'equità, ma si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, 125 I 71 consid. 1c).
 
2.
 
2.1 Il ricorrente afferma che la Commissione avrebbe violato l'art. 29 Cost. in relazione con l'art. 48 del Codice di procedura civile grigionese, perché avrebbe confermato il diniego di giustizia commesso dal presidente del TDM, il quale non avrebbe statuito sulle istanze di riduzione del contributo alimentare del febbraio e del maggio 1999. In tal modo rimarrebbe immutata, per il periodo 1° febbraio 1999 - 30 aprile 2000, la sentenza 12/20 giugno 1998 con cui sono stati fissati i contributi alimentari. Egli sostiene segnatamente che il Presidente del TDM, rispettivamente la Commissione non potevano rifiutarsi di pronunciarsi su istanze regolarmente presentate.
 
2.2 Giusta la sentenza della Commissione, in una causa di divorzio devono unicamente essere pronunciate misure cautelari, se queste si rivelano necessarie. Qualora le parti si siano già fra di loro accordate, non sussiste alcun bisogno di emanare siffatte misure. Atteso che in concreto i coniugi avevano trovato degli accordi extragiudiziali sull'ammontare dei contributi, non vi era spazio per l'emanazione di provvedimenti cautelari sul tema. Inoltre, tranne eccezioni che non si sono verificate nel caso in esame, una domanda di modifica dell'assetto provvisionale non ha effetto retroattivo. In queste circostanze - sempre secondo la Commissione - poco importa che il giudice di primo grado abbia stralciato dai ruoli le istanze di riduzione del contributo alimentare antecedenti quella del luglio 2002, invece di respingerle: decisivo è il sussistere di accordi fra le parti che impedivano l'accoglimento delle domande del marito.
 
2.3 Da quanto precede discende che la Commissione ha esaminato le censure sollevate dal ricorrente, motivo per cui non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 29 Cost., e la censura concernente un diniego di giustizia formale si appalesa manifestamente infondata. Il ricorrente pare poi dimenticare, laddove illustra quello che ritiene il procedere corretto del giudice di primo grado, che in concreto egli può unicamente impugnare la sentenza dell'ultima autorità cantonale, atteso che questa non fruiva di una cognizione più ristretta di quella del Tribunale federale (DTF 117 Ia 394 consid. 1b e rinvii; v. anche sentenza 5P.124/1991 consid. 1). Nella fattispecie potrebbe unicamente entrare in linea di conto un diniego di giustizia materiale. Sennonché, sebbene nel proprio atto ricorsuale il ricorrente menzioni l'arbitrio, egli non sviluppa alcuna critica che soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Il ricorrente non censura segnatamente la motivazione della Commissione, secondo cui, alla luce degli incontestati accordi intervenuti fra le parti, non era possibile pronunciare misure cautelari per il periodo in cui tali convenzioni disciplinavano pacificamente l'obbligo contributivo del marito. Egli nemmeno indica per quale motivo, in queste - incontestate - circostanze, la Commissione sarebbe caduta nell'arbitrio, ritenendo che la sua situazione non si sarebbe modificata, se invece di essere state stralciate, le istanze fossero state respinte.
 
3.
 
3.1 Secondo il ricorrente, la decisione impugnata è pure arbitraria per il fatto che essa non ha accolto il ricorso con cui egli chiedeva che l'importo di fr. 2'000.--, previsto dall'omologato accordo di riduzione del maggio 2000, fosse destinato pure alla figlia e non solo alla moglie e al figlio minore.
 
3.2 La Commissione rileva che la somma di fr. 2'000.-- è stata concordata nel maggio 2000, circa un mese prima che la figlia compisse diciassette anni. Secondo i giudici cantonali, poiché ella era vicina alla maggiore età e in assenza di accordi contrari, la somma pattuita poteva essere considerata un importo forfettario, che non sarebbe diminuito dopo il diciottesimo compleanno della figlia.
 
3.3 Nella fattispecie appare innanzi tutto opportuno ricordare che il giudice di primo grado ha omologato l'accordo in questione nell'ambito della procedura con cui ha stabilito - "con un dettagliato ed esaustivo esposto" confermato dalla Commissione - gli alimenti dovuti dal marito per il periodo successivo all'istanza di riduzione dei contributi del 24 luglio 2002. Il ricorrente non contesta tale fatto e riconosce che il menzionato accordo contiene un contributo globale, ma afferma che l'importo pattuito nel 2000 debba pure essere destinato alla figlia, oramai maggiorenne. Ora, occorre innanzi tutto rilevare che egli nemmeno indica se e per quale motivo la figlia maggiorenne dovrebbe ancora beneficiare di un diritto di mantenimento nei confronti del padre. Anche qualora si volesse prescindere da questa osservazione ed ammettere che in concreto esistano i presupposti per accordare un contributo alimentare alla prole maggiorenne, il ricorrente misconosce di non essere legittimato a chiedere che un siffatto contributo sia pronunciato a suo carico, rispettivamente a ricorrere contro una decisione che non prevede un contributo per la figlia maggiorenne. Se invece, contrariamente alla lettera del suo gravame, egli avesse inteso ottenere una riduzione dell'importo pattuito nel 2000, l'argomentazione ricorsuale non adempie i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Il ricorrente non spende del resto una parola per censurare la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui gli accordi delle parti non prevedevano una riduzione, dopo il raggiungimento della maggiore età della figlia, dell'importo complessivo pattuito.
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa infondato nella ridotta misura in cui si rivela ammissibile. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG). In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie diviene priva d'oggetto.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Commissione del Tribunale del distretto Moesa.
 
Losanna, 1° aprile 2004
 
In nome della II Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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