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Informationen zum Dokument  BGer 4C.260/2003  Materielle Begründung
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BGer 4C.260/2003 vom 06.02.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.260/2003 /bom
 
Sentenza del 6 febbraio 2004
 
I Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Corboz, presidente,
 
Walter, Rottenberg Liatowitsch,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
attore,
 
patrocinato dall'avv. Luca Gandolfi,
 
contro
 
B.________,
 
convenuta,
 
patrocinata dall'avv. Stefano Ghiringhelli,
 
Oggetto
 
responsabilità del detentore di un veicolo a motore; risarcimento danni,
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
 
5 agosto 2003 dalla II Camera civile del Tribunale
 
d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
La presente controversia trae origine da un grave incidente della circolazione avvenuto il 13 agosto 1982, verso le 19.00, sulla strada cantonale a quattro corsie del Monte Ceneri, in territorio di Rivera, all'altezza del rettilineo che - venendo da nord - precede la curva a sinistra detta "curva degli ufficiali".
 
Accortosi che la vettura dietro di lui - una Ford Fiesta 110 guidata da C.________ - si era fermata sulla corsia d'emergenza e che dal cofano fuoriusciva del fumo, A.________ ha a sua volta accostato il proprio veicolo. Dopo aver aiutato i passeggeri a scendere dall'auto e aver posto in salvo i bagagli, egli ha avanzato di qualche metro il suo veicolo ed è poi tornato a fianco della Ford con una coperta che ha gettato sul motore allo scopo di spegnere le fiamme. A quel momento si è prodotta una fiammata che lo ha fatto indietreggiare istintivamente di due o tre passi verso il centro della carreggiata, dove è stato travolto dalla vettura guidata da D.________.
 
A seguito dell'incidente A.________ ha subito lo spostamento di due vertebre lombari, la frattura del femore, del ginocchio destro, di entrambi i polsi e di alcune costole; ha inoltre riportato alcune ferite lacero-contuse al capo. Non avendo egli più potuto riprendere completamente l'attività professionale, il suo datore di lavoro - E.________ - gli ha riconosciuto un'incapacità lavorativa effettiva del 60% a far tempo dal 1° marzo 1984; il 1° ottobre 1993 lo ha poi prepensionato con un grado d'invalidità del 100%.
 
B.
 
L'11 marzo 1987 A.________ (attore) ha convenuto l'assicurazione B.________ - presso la quale era assicurato il veicolo guidato da D.________ - dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, onde ottenere il pagamento di fr. 397'428.90. In sede di conclusioni egli ha aumentato la propria domanda a fr. 703'583.65 e in subordine a fr. 602'194.55 (già dedotto l'acconto di fr. 200'000.-- percepito pendente causa e inclusi gli interessi maturati sino al 30 marzo 2000). Parte convenuta si è opposta alla petizione asserendo che all'attore andava attribuita una concolpa tale da giustificare la riduzione delle sue pretese nella misura del 50%, che la sua incapacità lavorativa era unicamente del 50% - e non del 60% rispettivamente del 100% come ammesso da E.________ - nonché, infine, che le singole posizioni di danno non erano state sufficientemente sostanziate né tantomeno provate.
 
Statuendo il 13 giugno 2002, il Pretore ha condannato la B.________ al pagamento di fr. 245'537.30, oltre interessi. Egli è giunto alla conclusione che ad A.________ non poteva essere ascritta alcuna concolpa nell'incidente e, ai fini del suo giudizio, ha tenuto conto dell'incapacità lavorativa riconosciutagli dal datore di lavoro. Il giudice ha quindi concesso all'attore fr. 191'305.-- per perdita di guadagno, fr. 9'032.40 per perdita su gratifiche d'anzianità, fr. 79'900.-- per perdita di guadagno da attività viticola, fr. 2'147.-- per spese di trasferta, fr. 914.80 per spese di soggiorno in Ticino e di sostituzione abiti, fr. 623.40 per spese d'ospedalizzazione a Sion, fr. 50'000.-- per torto morale, fr. 8'142.-- a titolo di supplemento di quote cassa malati, fr. 1'115.50 per costi complementari non assunti dalla cassa malati al 1° ottobre 1987 e fr. 21'695.70 per quelli futuri. A questi importi - previa deduzione dell'acconto di fr. 200'000.-- - sono stati infine aggiunti gli interessi compensatori del 5% dalla data media del 13 agosto 1992, per complessivi fr. 80'931.30.
 
C.
 
La predetta sentenza è stata impugnata da entrambe le parti. Con l'appello principale la B.________ ha ribadito la richiesta volta alla reiezione della petizione, insistendo in particolare sull'esistenza di un'importante concolpa dell'attore, tale da giustificare la riduzione del risarcimento del 50%, e contestandogli la possibilità di prevalersi di un'incapacità lavorativa del 60% o del 100%. Dopo aver proposto di dichiarare nullo l'appello principale, rispettivamente di respingerlo integralmente, con l'appello adesivo A.________ ha invece domandato il versamento di fr. 817'473.95.
 
Evase le censure d'ordine sollevate dalle parti nelle rispettive osservazioni, concernenti, da un lato, la ricevibilità dell'appello principale - privo della formale dichiarazione d'impugnazione - e, dall'altro, la facoltà di produrre nuova documentazione in sede di appello, la Corte cantonale ha modificato il giudizio di prima istanza riducendo l'importo concesso ad A.________ a fr. 98'965.60, oltre interessi al 5% a far tempo dal 14 giugno 2002. I giudici del Tribunale d'appello hanno disatteso la pronunzia pretorile in più punti. Essi hanno infatti attribuito all'attore una lieve concolpa nell'incidente, con conseguente riduzione del 25% dell'obbligo di risarcimento a carico della convenuta; hanno deciso di riferirsi al grado d'incapacità di lavoro del 50% indicato dal perito giudiziario - e non a quello del 60%, rispettivamente del 100%, ammesso dal datore di lavoro - come pure di riconoscere ad A.________ la facoltà di aumentare le proprie pretese in sede di conclusioni. Il calcolo del risarcimento è venuto pertanto a modificarsi in maniera radicale.
 
D.
 
Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 12 settembre 2003, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma.
 
Con il secondo rimedio egli postula in via incidentale che l'appello presentato dalla convenuta il 4 luglio 2002 venga dichiarato nullo, per mancanza del requisito di cui all'art. 309 cpv. 2 lett. d) CPC/TI; nel merito chiede invece la modifica del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 817'473.95 oltre interessi al 5% a far tempo dal 14 giugno 2002.
 
Nella risposta del 12 novembre 2003 la B.________ ha proposto di dichiarare irricevibile la domanda incidentale e, per il resto, di respingere il ricorso in quanto ammissibile.
 
Diritto:
 
1.
 
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto nella misura in cui ammissibile.
 
Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame.
 
2.
 
La sentenza impugnata può essere divisa in tre parti: nella prima sono state trattate le questioni d'ordine procedurale; nella seconda è stata ricostruita la dinamica dell'incidente per determinare le rispettive colpe e responsabilità; nella terza, infine, sono state esaminate le singole posizioni di danno. Dinanzi al Tribunale federale la sentenza viene contestata nella sua integralità.
 
3.
 
Prima di chinarsi sulle numerose censure ricorsuali appare opportuno formulare alcune considerazioni preliminari di carattere generale.
 
3.1 Si rileva anzitutto la sostanziale coincidenza della motivazione del ricorso per riforma con quella del parallelo ricorso di diritto pubblico. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, in simili casi, i due rimedi non sono inammissibili già per il motivo che il loro contenuto è pressoché identico; esso può tuttavia unicamente entrare nel merito dei gravami se, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione dei ricorsi appare sufficientemente chiara ed adempie i requisiti legali (DTF 118 IV 293 consid. 2a con rinvii).
 
3.2 Nel quadro del presente giudizio il Tribunale federale non esaminerà pertanto gli argomenti rivolti contro l'applicazione del diritto processuale cantonale, contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove.
 
Giovi rammentare che il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). Con tale rimedio non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 OG) o la violazione del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG).
 
Inoltre, nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG, ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato).
 
Questi principi sono applicabili anche alla risposta (art. 59 cpv. 3 OG).
 
3.3 In concreto l'attore si prevale invero a più riprese della violazione di disposizioni federali in materia di prove, segnatamente degli art. 8 CC e 86 LCStr.
 
Come verrà meglio spiegato nei relativi considerandi, il richiamo a queste norme risulta tuttavia, ogni volta, privo di pertinenza. Si rileva in particolare che, contrariamente a quanto pare ritenere l'attore, nessuna di queste due norme prescrive al giudice come valutare le risultanze dell'istruttoria.
 
L'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto civile federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova. Tale disposto conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni, a patto che i fatti allegati siano giuridicamente rilevanti e che le prove siano state proposte conformemente alle esigenze procedurali poste dal diritto cantonale, per quanto riguarda forma e contenuto (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii). L'art. 8 CC non disciplina per contro l'apprezzamento probatorio; esso, in altri termini, non esclude né l'apprezzamento anticipato delle prove né la prova indiziaria, né tantomeno un'istruzione probatoria limitata ad alcune prove, nella misura in cui essa basta a convincere il giudice della fondatezza di un'allegazione (DTF citato; 127 III 519 consid. 2a con rinvii).
 
Dal canto suo l'art. 86 LCStr concede al giudice la facoltà di apprezzare i fatti senza essere vincolato dalle disposizioni della procedura cantonale concernenti le prove; ciò significa, ad esempio, ch'egli non è vincolato dalle norme che limitano la forza probatoria di certe deposizioni o, al contrario, accordano valore prioritario a determinati mezzi di prova (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3a ed., n. 2.1 ad art. 86 LCStr; Brehm, La responsabilité civile automobile, Berna 1999, n. 330 pag. 132 seg.). Questo disposto non comporta, per contro, la possibilità di derogare all'art. 63 cpv. 2 OG; adito quale istanza di riforma il Tribunale federale rimane vincolato all'accertamento dei fatti eseguito in sede cantonale, anche qualora si pronunci su di una controversia in ambito di circolazione stradale (Bussy/ Rusconi, n. 3.4.1 ad art. 86 LCStr).
 
4.
 
Nella prima parte del suo allegato, pur invocando la violazione del diritto federale, l'attore ripropone in sostanza le censure di natura procedurale già presentate dinanzi alla Corte cantonale.
 
4.1 Fondata sulla violazione del diritto processuale ticinese, la richiesta volta ad ottenere una decisione incidentale che attesti la nullità dell'appello presentato da parte convenuta per mancanza del requisito di cui all'art. 309 cpv. 2 lett. d) CPC/TI risulta d'acchito inammissibile (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; cfr. supra consid. 3.2).
 
4.2 L'attore ravvede una (prima) violazione dell'art. 8 CC nella decisione del Tribunale d'appello di confermare la reiezione dell'istanza di assunzione suppletoria di prove, nell'ambito della quale egli aveva prodotto documenti a sostegno della sua pretesa. A torto.
 
Come già esposto, il diritto alla prova sancito dall'art. 8 CC presuppone che i fatti allegati siano giuridicamente rilevanti e che le prove siano state proposte conformemente alle esigenze procedurali poste dal diritto cantonale, per quanto riguarda forma e contenuto (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii). In concreto nessuno di questi requisiti è adempiuto. L'attore stesso dichiara infatti - a pagina 8 del suo allegato - che "l'assunzione di questo documento non ha più rilevanza, ritenuto come già il giudice di prime cure aveva ritenuto sufficientemente comprovate le poste di danno asserite dal ricorrente e la parte convenuta non ha sollevato alcuna contestazione". In secondo luogo la Corte cantonale ha confermato la decisione pretorile di respingere l'istanza di assunzione suppletoria di prove siccome tardiva. Nella misura in cui contesta questa decisione, asserendo che - contrariamente a quanto ritenuto dalle istanze cantonali - l'istruttoria non era terminata al momento dell'introduzione dell'istanza, l'attore propone un'argomentazione fondata sul diritto di procedura cantonale e come tale inammissibile.
 
Nulla muta il generico richiamo all'art. 86 LCStr, al quale, secondo l'attore non sarebbe stata prestata la debita attenzione. In contrasto con quanto prescritto dall'art. 55 cpv. 1 lett. c OG egli non spende infatti nemmeno una parola per spiegare per quale motivo questo disposto sarebbe violato.
 
5.
 
Nella seconda parte del gravame l'attore critica la decisione di ridurre al 75% la misura del risarcimento a causa della sua concolpa nell'incidente.
 
Sulla base di quanto emerso in sede d'istruttoria, i giudici ticinesi sono infatti giunti alla conclusione che l'infortunio è stato in definitiva causato dal rapido ed improvviso spostamento dell'attore fino all'altezza della corsia veloce, dove è stato travolto dal veicolo guidato da D.________, al quale non può essere ascritta colpa alcuna.
 
Considerato che la convenuta non poteva liberarsi della sua responsabilità adducendo unicamente che al suo assicurato non era ascrivibile alcuna colpa nell'incidente (art. 59 cpv. 1 LCStr) e che all'attore doveva in ogni caso essere riconosciuta una certa concolpa, ancorché lieve, la Corte cantonale, tenuto conto del rischio d'esercizio connesso all'uso del veicolo a motore a una velocità di circa 70 km/h, imputabile alla convenuta, ha dunque ritenuto tutto sommato equo stabilire nel 75% la misura del risarcimento dovuto all'attore.
 
5.1 Prima di chinarsi sulle circostanze in cui si è svolto l'incidente vanno rammentati i principi che reggono la responsabilità del detentore di un veicolo a motore.
 
Giusta l'art. 58 cpv. 1 LCStr il detentore di un veicolo a motore risponde civilmente dei danni cagionati con l'uso del veicolo. In virtù dell'art. 59 cpv. 1 LCStr egli è tuttavia liberato da questa responsabilità se prova che l'infortunio è stato causato da colpa grave della parte lesa, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile, in particolare il conducente (art. 58 cpv. 4 LCStr). Come emerge dal testo stesso dell'art. 59 LCStr, l'onere di provare l'esistenza di circostanze atte ad escludere la sua responsabilità, rispettivamente l'esistenza di una colpa della parte lesa, incombe al detentore (DTF 115 II 283 consid. 1a).
 
Gli accertamenti effettuati dall'autorità cantonale in merito allo svolgimento dell'incidente e alle sue cause si basano sull'apprezzamento delle prove; si tratta quindi di questioni di fatto che vincolano il Tribunale federale nella giurisdizione per riforma (art. 63 OG). Il giudizio sulla colpa attiene per contro al diritto e può pertanto venir riesaminato liberamente (DTF 115 II 283 consid. 1a pag. 285 in fine). Per determinarsi sulla gravità della colpa il giudice non prende in considerazione solamente le circostanze oggettive dell'atto ma anche le caratteristiche specifiche del suo autore, in particolare la sua capacità di discernimento (DTF 111 II 89 consid. 1a).
 
Se il detentore - che non può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso 1 - prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l'infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze (art. 59 cpv. 2 LCStr), quali appunto la colpa del conducente, quella della parte lesa o ancora il rischio inerente l'esercizio di un veicolo a motore (cfr. Bussy/Rusconi, n. 2.1 ad art. 59 LCStr). Egli è tenuto a decidere secondo il suo libero apprezzamento, applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC).
 
Per giurisprudenza invalsa, il Tribunale federale esamina con riserbo l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'ultima istanza cantonale. Esso interviene quando la decisione si scosta senza motivo dai principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in materia di libero apprezzamento o si fonda su fatti che nel caso particolare non avevano importanza alcuna oppure, al contrario, quando non si è tenuto conto di elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione (DTF 123 III 274 consid. 1a/cc pag. 279 con rinvii).
 
5.2 Fatte queste premesse, si possono ora esaminare le censure sollevate dall'attore contro la decisione dei giudici ticinesi quo alle rispettive colpe.
 
5.2.1 Come già esposto, la Corte cantonale ha stabilito che l'infortunio va in definitiva ricondotto al comportamento dell'attore.
 
L'autorità ticinese ha anzitutto criticato la decisione dell'attore di spegnere l'incendio posizionandosi lungo la fiancata anteriore sinistra invece di optare per una posizione davanti alla vettura, più logica e più comoda. Così facendo egli ha disatteso le norme di comportamento previste dalla legge (che prescrivono ai pedoni di non sostare inutilmente sulla carreggiata, cfr. art. 46 cpv. 2 ONC) e ha senz'altro contribuito all'insorgere dell'incidente. Nonostante quanto affermato dal teste C.________, la sua auto, larga 156.5 cm, non poteva infatti, oggettivamente, trovarsi completamente nella corsia d'emergenza - larga in quel punto 149 cm e delimitata alla sua destra da un muretto alto 48 cm che ne impediva il completo sfruttamento - bensì sporgeva leggermente nella normale corsia di marcia larga 325 cm. Ciò significa che durante l'operazione di spegnimento - che implicava un certo spazio - l'attore sporgeva a sua volta di circa 40/50 cm sulla normale corsia di marcia, creando ed esponendosi ad una situazione di pericolo. Pericolo che si è poi concretizzato quando, al momento della fiammata, egli è repentinamente indietreggiato di due o tre passi fino all'altezza della corsia veloce, dove è stato travolto dall'auto guidata da D.________. Contrariamente a quanto ritenuto dal pretore - hanno precisato i giudici cantonali - l'impatto dev'essere avvenuto proprio entro tale corsia altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo l'auto di D.________, fermatasi già dopo 26 m, si trovasse ancora nella corsia di sorpasso, sia pure con il muso leggermente spostato verso destra.
 
Nonostante il richiamo agli art. 8 CC e 86 LCStr, gli argomenti proposti dall'attore contro le menzionate considerazioni della Corte cantonale mirano esclusivamente a ridiscutere l'apprezzamento delle prove e non l'applicazione del diritto federale. Su questo punto il gravame si avvera dunque inammissibile. Lo stesso vale laddove l'attore critica l'accertamento dei fatti alla base del giudizio sulla colpa di D.________.
 
5.2.2 Può per contro essere riesaminata la decisione sull'adeguatezza della velocità mantenuta da D.________. L'attore sostiene che questi, una volta accortosi della vettura che sostava sulla corsia di emergenza, dalla quale usciva del fumo, avrebbe dovuto ridurre la velocità così da potersi arrestare in ogni momento. Omettendo di comportarsi in questo modo egli - e di conseguenza la Corte ticinese, che ha cautelato il suo comportamento - avrebbe violato l'art. 32 LCStr e l'art. 4 ONC.
 
L'adeguamento della velocità alle circostanze (art. 32 LCStr) costituisce effettivamente uno degli obblighi essenziali che il conducente deve osservare per padroneggiare costantemente la sua vettura, così come imposto dall'art. 31 cpv. 1 LCStr. Per potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, ai sensi di questa disposizione, il conducente è tenuto a regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ch'esso possa divenire una causa d'incidente o d'intralcio eccessivo alla circolazione (Bussy/ Rusconi, op. cit., n. 1.1 ad art. 32 LCStr). Onde determinarsi sul carattere adeguato della velocità il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze del caso, quali, ad esempio, le capacità del conducente, lo stato del veicolo, le condizioni della carreggiata e le condizioni di circolazione (cfr. anche l'elenco allestito da Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.3 segg. ad art. 32 LCStr). Il giudizio sull'adeguatezza della velocità attiene al diritto e può pertanto venir riesaminato liberamente. Tuttavia, trattandosi di una valutazione basata in ampia misura sull'apprezzamento delle circostanze locali - di cui l'autorità cantonale ha una migliore conoscenza - il Tribunale federale si discosta dalle conclusioni dei giudici cantonali solamente qualora motivi speciali lo impongano (cfr. quanto già esposto sopra al consid. 5.1 in fondo e Bussy/Rusconi, op. cit., 1.29 segg., ad art. 32 LCStr).
 
In concreto, i giudici ticinesi hanno accertato - in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG) - che D.________ viaggiava incolonnato e che, non appena vista l'auto ferma sulla corsia d'emergenza, con una manovra di scansamento si è spostato dalla corsia di destra a quella veloce, come del resto fatto anche dalle macchine che lo precedevano. Egli non ha frenato e ha proseguito, con innestata la terza marcia, ad una velocità di circa 70 km/h, a fronte di una velocità massima consentita in quel tratto di 80 km/h. Tenuto conto della buona visibilità in loco, del tempo tendenzialmente bello e del fondo stradale asciutto, nonché del fatto che attorno al veicolo in panne, fermo a circa tre metri dalla corsia veloce da lui percorsa, non vi erano bambini ma solo adulti, i giudici ticinesi hanno reputato la velocità da lui mantenuta tutto sommato adeguata. Il fatto che alcune persone stazionassero attorno al veicolo in fiamme, intente a spegnere l'incendio, non permetteva ancora di prevedere, in assenza di indizi particolari in tal senso, che questi utenti della strada non si sarebbero comportati correttamente ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LCStr.
 
L'apprezzamento delle circostanze operato dai giudici cantonali è accurato ed in sintonia con la prassi del Tribunale federale. Nelle circostanze sopra descritte, considerato in particolare che D.________ viaggiava incolonnato, un rallentamento alla vista dell'auto ferma sulla corsia d'emergenza - così come preteso dall'attore - avrebbe rischiato di provocare un incidente. Tanto più che non vi era alcuna ragione di ritenere che una delle persone affaccendate attorno all'auto si sarebbe improvvisamente gettata verso il centro della carreggiata (cfr. DTF 115 II 283 consid. 1a pag. 285).
 
La censura relativa alla violazione dell'art. 32 LCStr va pertanto respinta e la decisione sul carattere adeguato della velocità del veicolo guidato da D.________ - nonché sull'assenza di una sua colpa nell'infortunio - può senz'altro essere confermata.
 
5.3 Resta ora da esaminare il giudizio sulla ripartizione della responsabilità tenuto conto delle rispettive colpe (art. 59 cpv. 2 LCStr).
 
5.3.1 Giovi anzitutto rilevare che, nella misura in cui adduce la violazione dell'art. 59 cpv. 1 LCStr, l'attore propone un'argomentazione completamente fuori luogo, avendo l'autorità cantonale esplicitamente escluso l'applicabilità di questa norma.
 
5.3.2 La censura concernente l'applicazione dell'art. 59 cpv. 2 LCStr va invece dichiarata irricevibile perché motivata in modo carente e, soprattutto, fondata su di una fattispecie diversa da quella accertata in sede cantonale.
 
Sia come sia, vale la pena di precisare che la Corte cantonale ha ossequiato il diritto federale anche su questo punto.
 
Ai fini del proprio giudizio essa ha infatti ponderato le rispettive colpe e il rischio inerente l'esercizio di un veicolo a motore, giungendo ad una conclusione che appare del tutto equa e conforme ai principi che regolano la responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore (cfr. schema di ripartizione della responsabilità proposto da Brehm, op. cit., n. 404 pag. 163).
 
6.
 
Come preannunciato, nella terza parte del ricorso l'attore impugna la pronunzia cantonale sulle varie posizioni di danno.
 
6.1 Prima di esaminare nel dettaglio le censure ricorsuali, vanno ricordati i principi che regolano il danno risarcibile nell'ambito della responsabilità del detentore di un veicolo a motore.
 
Giusta l'art. 46 cpv. 1 CO, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 62 cpv. 1 LCStr, la vittima di lesioni corporali ha diritto al risarcimento del danno che risulta dalla sua incapacità di lavoro - totale o parziale - così come del pregiudizio all'avvenire economico. La nozione di pregiudizio s'intende nel senso economico: determinante è la perdita della capacità di guadagno. Secondo la giurisprudenza il danno connesso all'invalidità dev'essere definito, nella misura del possibile, in maniera concreta. Il giudice si baserà sul tasso d'invalidità medico (o teorico) e cercherà poi i suoi effetti sulla capacità di guadagno o l'avvenire economico del leso. In altre parole, per stabilire le conseguenze pecuniarie dell'incapacità di lavoro occorre stimare il guadagno che la parte lesa avrebbe conseguito nel quadro della sua attività professionale qualora il sinistro non si fosse verificato, tenendo conto anche degli aumenti o delle diminuzioni probabili (DTF 129 III 135 consid. 2.2 pag. 141 con rinvii).
 
L'esistenza e l'ammontare del danno sono questioni di fatto e sfuggono pertanto all'esame del Tribunale federale nella giurisdizione per riforma. Il Tribunale federale interviene unicamente qualora il giudice cantonale abbia misconosciuto la nozione giuridica di danno o si sia basato su criteri di calcolo non pertinenti (DTF 127 III 73 consid. 3c pag. 75, 403 consid. 4a pag. 405).
 
6.2 In concreto l'attore, nonostante il richiamo alle succitate disposizioni di diritto federale, propone argomenti che mirano perlopiù a ridiscutere - inammissibilmente - l'applicazione del diritto processuale cantonale o l'apprezzamento delle prove.
 
6.2.1 Egli rimprovera, ad esempio, alla Corte cantonale di non essersi pronunciata sul momento determinante per stabilire il danno subito. Si tratta di una questione che concerne la motivazione del giudizio e non l'applicazione del diritto federale.
 
Giovi ribadire, ad ogni buon conto, quanto già esposto nel quadro del parallelo ricorso di diritto pubblico. I giudici ticinesi non si sono chinati sulla questione del momento determinante per stabilire il danno perché, contrariamente a quanto asserito dall'attore, non vi era litigio su questo punto. Il Pretore aveva infatti esplicitamente dichiarato di ritenere determinante la data della sua sentenza. A ragione. Secondo la giurisprudenza il danno deve infatti venire calcolato in maniera concreta sino al giorno della sentenza emanata dall'istanza cantonale dinanzi alla quale possono essere addotti fatti nuovi (DTF 99 II 214 consid. 3b pag. 216). Nel Cantone Ticino questa istanza è il Pretore, essendo in sede di appello esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI).
 
In realtà, pur dichiarando di voler censurare la decisione sul momento determinante per il calcolo del danno, l'attore sembra piuttosto voler criticare, ancora una volta, il rifiuto di annettere agli atti la documentazione da lui prodotta nel quadro della decisione sull'istanza volta all'assunzione suppletoria di prove. Trattandosi di una questione concernente la procedura cantonale, essa non può venir esaminata nel quadro del presente rimedio.
 
6.2.2 Analoghe considerazioni vanno formulate con riguardo alle censure rivolte contro la decisione sul grado d'invalidità ammesso nella sentenza impugnata.
 
Contrariamente a quanto asserito dall'attore non v'è motivo di ritenere che i giudici cantonali abbiano fatto capo ad una nozione giuridica del danno connesso all'invalidità diversa da quella ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit. n. 2.2 lett. c ad art. 62 LCStr). La Corte cantonale ha infatti ben distinto fra il grado d'invalidità medico teorica dell'attore - che il perito giudiziario aveva stimato nel 40% - e quello riferito all'incapacità al lavoro quale impiegato d'ufficio - attività da lui svolta in precedenza - che il perito giudiziario ha fissato nel 50%.
 
In realtà, l'argomentazione ricorsuale non verte tanto sulla questione giuridica quanto sulla decisione di non scostarsi dalle risultanze peritali a favore del grado d'invalidità riconosciuto dal datore di lavoro.
 
6.3 Venendo ora all'esame dettagliato delle posizioni di danno oggetto del ricorso per riforma si può osservare ciò che segue.
 
6.3.1 Perdita di guadagno
 
Una volta deciso di tener conto del grado d'incapacità lavorativa del 50%, accertato dal perito giudiziario, i giudici ticinesi hanno - a ragione - evidenziato la necessità di correggere il giudizio relativo alla perdita di guadagno. A tal scopo la Corte cantonale si è riferita al calcolo effettuato in questo senso dalla convenuta nel suo appello, siccome basato sui dati forniti dallo stesso attore, il quale non lo ha contestato.
 
L'attore non critica la decisione di riferirsi al calcolo proposto dalla controparte né tantomeno asserisce che questo sarebbe stato allestito in contrasto con i principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza (sulle modalità di calcolo della perdita di guadagno cfr. 129 III 135 consid. 2.3). Egli si limita a riproporre i conteggi presentati in sede di conclusioni e a chiedere all'autorità cantonale di tenere conto delle percentuali d'invalidità riconosciutegli dal datore di lavoro. Argomenti che, per le ragioni già esposte ai considerandi precedenti, si avverano inammissibili.
 
6.3.2 Perdita della pensione
 
Lo stesso vale per la critica rivolta contro il calcolo della perdita della pensione. L'attore non contesta il metodo di calcolo adottato dai giudici ticinesi bensì la loro decisione di riferirsi al grado di invalidità del 50% invece che del 60%, rispettivamente 100%.
 
6.3.3 Perdita su gratifiche di anzianità
 
La richiesta dell'attore volta alla concessione di fr. 17'418.55 a questo titolo è stata respinta siccome non comprovata. Nonostante l'invocazione della violazione del diritto federale, e in particolare dell'art. 8 CC, il ricorso verte ancora una volta - inammissibilmente - sulla decisione di non ammettere la documentazione offerta dall'attore mediante l'istanza di assunzione suppletoria di prove.
 
6.3.4 Perdita di guadagno da attività viticola
 
Gli argomenti che l'attore propone a questo proposito sono gli stessi già sollevati nel quadro della censura contro il giudizio sulla perdita di guadagno da attività principale e risultano inammissibili per gli stessi motivi.
 
6.3.5 Costi complementari non assunti dalla cassa malati per il futuro
 
La richiesta formulata dall'attore a questo titolo è stata respinta siccome non comprovata. Nella misura in cui ridiscute l'apprezzamento delle prove contenuto nel giudizio impugnato l'attore formula una censura inammissibile.
 
6.3.6 Spese di patrocinio nella pratica penale e spese legali preprocessuali
 
La decisione pretorile di non considerare queste posizioni siccome abbandonate in sede di conclusioni è stata confermata anche dalla massima istanza ticinese. Fondata sull'applicazione del diritto processuale cantonale questa decisione non può venire ridiscussa nel quadro del ricorso per riforma.
 
6.4 In conclusione, le critiche mosse dall'attore al calcolo del danno si avverano perlopiù inammissibili. Nella misura in cui ammissibili esse vanno respinte siccome infondate.
 
7.
 
In coda al suo ricorso, l'attore si duole della violazione dell'art. 88 LCStr. A suo modo di vedere non poteva essere ritenuto oggetto di diritto preferenziale unicamente la posta di danno relativa alla perdita di guadagno bensì anche quelle relative alla perdita sulle gratifiche d'anzianità e alla perdita della pensione.
 
7.1 L'art. 88 LCStr concede alla parte lesa che vanta diritti da un'assicurazione e che procede contro il terzo responsabile o la sua assicurazione di responsabilità civile - e che quindi si trova, in virtù di una surrogazione, in concorrenza con la propria assicurazione - un diritto prioritario (cosiddetto "diritto preferenziale") sino all'ammontare del danno effettivo e ciò anche qualora le sia imputabile una colpa (DTF 120 II 58 consid. 3c; DTF 117 II 609 consid. 11c pag. 627).
 
7.2 La Corte ticinese ha stabilito che, a parte il fatto che in concreto non vi è alcuna concorrenza tra l'attore e gli assicuratori sociali o privati tale da imporre l'applicazione della citata normativa, la sua richiesta va in ogni caso disattesa, non trattandosi - nei due casi da lui evocati, perdita sulle gratifiche d'anzianità e alla perdita della pensione - di posizioni di danno che erano coperte dalle assicurazioni sociali. Donde l'impossibilità di riconoscere a favore dell'attore un eventuale diritto preferenziale.
 
In contrasto con quanto prescritto dall'art. 55 cpv. 1 lett. c OG l'attore non prende posizione sugli argomenti esposti nella pronunzia impugnata, limitandosi a ribadire la propria pretesa. Anche su questo punto il ricorso risulta dunque inammissibile, per difetto di motivazione.
 
Sia come sia, non si ravvede per quale motivo la decisione cantonale sarebbe lesiva del diritto federale.
 
8.
 
In conclusione, nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata viene confermata.
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà fr. 6'000.-- alla convenuta per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 febbraio 2004
 
In nome della I Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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