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Informationen zum Dokument  BGer 4C.268/2003  Materielle Begründung
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BGer 4C.268/2003 vom 04.02.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.268/2003 /bom
 
Sentenza del 4 febbraio 2004
 
I Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Corboz, presidente,
 
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
 
cancelliere Ponti.
 
Parti
 
A.________,
 
convenuto e ricorrente, patrocinato dall'avv. Rinaldo Maderni,
 
contro
 
B.________,
 
attore e opponente, patrocinato dall'avv. Stefania Cavadini.
 
Oggetto
 
riconoscimento di debito,
 
ricorso per riforma contro la sentenza dell'11 agosto 2003 della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con petizione del 7 marzo 2001 l'ingegnere B.________ ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord la condanna dell'avvocato A.________ al pagamento di fr. 150'000.-- oltre interessi del 5% dal 12 dicembre 1996, avvalendosi di due riconoscimenti di debito sottoscritti da quest'ultimo in data 17 dicembre 1991 e 12 dicembre 1996. Nel primo, firmato anche dall'attore, risulta che "A.________ versa per fine luglio 1992 fr. 150'000.--"; nel secondo il convenuto si è espresso come segue: "Caro Ingegnere, cercherò di versarle CHF 20'000.-- prima di Natale e poi ogni mese altri CHF 20'000.-- fino a estinzione dell'amm. di ca. CHF 150'000.--".
 
Il Pretore ha accolto la petizione con sentenza del 30 luglio 2002, modificando unicamente la data di decorrenza degli interessi. L'appello presentato dal convenuto è stato respinto l'11 agosto 2003 dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello ticinese. La Corte cantonale - ribadendo sostanzialmente le argomentazioni esposte dal Pretore - ha ritenuto che i due documenti sopra menzionati costituivano un sufficiente riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 17 CO, respingendo al contempo le tesi del convenuto circa una nullità della causa dell'obbligazione, a dipendenza di un presunto credito vantato dall'attore nei confronti di una società immobiliare fallita.
 
B.
 
Dissentendo da tale giudizio, il 17 settembre 2003 A.________ è insorto davanti al Tribunale federale con ricorso per riforma. Chiede, in via principale, che la causa sia rimandata all'autorità cantonale affinché emani una nuova decisione dopo avere assunto altre prove (completazione dell'audizione del teste C.________ e interrogatorio formale dell'attore); in via subordinata postula la riforma del giudizio impugnato, nel senso che il suo appello venga accolto e la sentenza pretorile annullata. Delle argomentazioni contenute nel gravame si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
 
C.
 
Con risposta del 21 novembre 2003 B.________ chiede la reiezione del ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
Il ricorso per riforma è ricevibile per la violazione del diritto federale, segnatamente se un principio derivante da una prescrizione federale non è applicato o lo è in modo errato (art. 43 cpv. 1 e 2 OG). Esso non permette invece di invocare una violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG), né di norme del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c in fine OG; DTF 127 III 248 consid. 2c e riferimenti), censure che vanno semmai proposte con un ricorso di diritto pubblico. Nella misura in cui il convenuto invoca la protezione dall'arbitrio prevista all'art. 9 Cost. (e non all'art. 4 Cost.), il ricorso è pertanto irricevibile.
 
1.1 Il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 OG) o che si renda necessario un complemento degli stessi (art. 64 OG; DTF 123 III 110 consid. 2; 115 II 484 consid. 2a).
 
Un complemento degli accertamenti ai sensi dell'art. 64 OG è possibile solo mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 119 II 353 consid. 5c/aa pag. 357). L'art. 64 OG non offre infatti alle parti la possibilità di completare la fattispecie a piacimento così da ottenere una valutazione giuridica a loro favorevole. Questa norma presuppone che gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata siano così carenti da far apparire la causa non giudicabile (Poudret/Sandoz-Monoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. II, Berna 1990, n 1.3 e 2.1 ad art. 64 OG; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II p. 68). Una completazione è invece esclusa qualora venga rimproverato alla Corte cantonale di aver accertato la fattispecie in modo sbagliato o incompleto. Tali questioni attengono infatti all'assunzione delle prove e all'apprezzamento probatorio e non possono quindi essere vagliate dalla giurisdizione per riforma.
 
1.2 In concreto, il convenuto chiede una completazione degli accertamenti di fatto ai sensi dell'art. 64 OG, lamentandosi del fatto che il Pretore gli avrebbe inspiegabilmente negato di formulare alcune domande al teste C.________ e alla controparte, domande che egli ritiene indispensabili per chiarire i rapporti tra l'attore e il convenuto nell'ambito del fallimento della società immobiliare D.________ SA e per provare l'infondatezza della pretesa creditore dell'attore. A tale proposito si osserva però che il convenuto - pur lamentando la violazione dei suoi diritti di parte - non ha fatto valere la richiesta di completazione delle prove in sede cantonale conformemente alle apposite norme procedurali ticinesi: secondo gli art. 309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b CPC/TI egli avrebbe infatti potuto (e dovuto) pretendere la riassunzione di un teste e la completazione dell'interrogatorio formale dell'attore già in sede di appello (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 19 ad art. 322).
 
1.3 Per le stesse ragioni esposte al considerando precedente, non è ravvisabile una violazione dell'art. 8 CC. Tale disposto, che conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni, esige però che i fatti allegati siano giuridicamente rilevanti e che le prove siano state proposte conformemente alle esigenze procedurali poste dal diritto cantonale, per quanto riguarda forma e contenuto (DTF 114 II 289 consid. 2a). A prescindere dal fatto che il convenuto - come detto (v. consid. 1.2 supra) - non ha preteso l'assunzione delle prove richieste in modo conforme alla procedura, va inoltre ricordato che un'assunzione di prove limitata non viola l'art. 8 CC se il giudice, a quello stadio e sulla base delle prove acquisite, giunge al convincimento dell'esistenza o dell'inesistenza di un determinato stato di fatto. In questa evenienza può semmai realizzarsi una violazione dell'art. 9 Cost. per arbitrio nella valutazione delle prove o nell'applicazione del diritto cantonale, ovvero per la violazione del diritto di essere sentiti. Si tratta però di censure che devono essere proposte con un ricorso di diritto pubblico e non nell'ambito di un ricorso per riforma.
 
1.4 Ne scende che il ricorso è inammissibile nella misura in cui il convenuto chiede di modificare o completare gli accertamenti della Corte cantonale; le censure di violazione del diritto federale devono quindi essere esaminate sulla base degli accertamenti di fatto della sentenza impugnata.
 
2.
 
2.1 Il convenuto ritiene in sostanza che la Corte cantonale abbia violato l'art. 17 CO. Secondo questa disposizione, in presenza di un riconoscimento di debito, il creditore può senz'altro farvi affidamento e la sola produzione di questo documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa, restando che al debitore incombe l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, qualora essa non venga citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla o perenta (Kramer/Schmidlin, Commentario Bernese, n. 23 e segg. ad art. 17 CO; DTF 105 II 183 consid. 4a).
 
2.2 Respingendo le argomentazioni del convenuto, i giudici ticinesi hanno concluso, dopo un'analisi delle risultanze di causa, che egli non ha per nulla adempiuto all'onere della prova a suo carico, non essendovi in concreto ragioni di credere che il credito vantato dall'attore sia riconducibile alle perdite da questi subite, in qualità di azionista, nel fallimento della società immobiliare D.________ SA. Al contrario, l'istruttoria ha permesso di dimostrare che il convenuto ha assunto il debito di fr. 150'000.-- nei confronti dell'attore a titolo personale (v. sentenza impugnata, consid. 8, pagg. 4 in basso e 5 in alto). Su questo punto, il convenuto mette inammissibilmente in discussione l'apprezzamento delle prove operato dai giudici cantonali, misconoscendo che tale valutazione è vincolante per il Tribunale federale e non può essere criticata nell'ambito di un ricorso per riforma (art. 63 cpv. 2 OG). Al Tribunale d'appello non può quindi venir rimproverata una violazione del diritto federale per aver ammesso la validità dei riconoscimenti di debito ai sensi dell'art. 17 CO nel caso in esame. Anche questa censura risulta infondata.
 
3.
 
Per i motivi che precedono il ricorso per riforma è manifestamente irricevibile, rispettivamente infondato. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG e 159 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 5'500.-- è posta a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attore fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 febbraio 2004
 
In nome della I Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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