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Informationen zum Dokument  BGer H 269/2003  Materielle Begründung
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BGer H 269/2003 vom 12.01.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
H 269/03
 
Sentenza del 12 gennaio 2004
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
M.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato INCA, Rebgasse 1, 4005 Basilea,
 
contro
 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
 
Istanza precedente
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
(Giudizio del 5 agosto 2003)
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
con decisione del 24 agosto 2001 Aldo Martinoli, cittadino italiano nato il 4 agosto 1936, è stato posto dal 1° settembre 2001 al beneficio di una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 1798.- mensili oltre alla completiva per la moglie, M.________, nata il 22 marzo 1940, di fr. 539.-,
 
a seguito del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte della moglie, la Cassa svizzera di compensazione, con provvedimenti 14 marzo 2003, ha modificato l'importo della rendita del marito, aumentandolo a fr. 1826.- mensili, e assegnato alla moglie una propria rendita di vecchiaia di fr. 65.- a decorrere dal 1° aprile 2003,
 
l'opposizione interposta da M.________, volta al ripristino della rendita originaria del marito e della completiva in suo favore, è stata respinta con atto del 10 aprile 2003,
 
adita dall'assicurata, la quale riproponeva la richiesta fatta valere in sede di procedura d'opposizione, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, per pronuncia 5 agosto 2003, ha confermato l'atto amministrativo impugnato,
 
tramite il Patronato INCA, M.________ ha deferito il giudizio commissionale con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, ribadendo le sue precedenti conclusioni,
 
in sostanza, la ricorrente sostiene che sia la giurisprudenza che la LPGA prevederebbero la possibilità di rinunciare a prestazioni sociali,
 
essa poi lamenta una ingiustificata disparità di trattamento, atteso che varie casse di compensazione proporrebbero ai loro assicurati residenti in Svizzera la rinuncia alla propria prestazione assicurativa in favore di una prestazione completiva per il coniuge economicamente più vantaggiosa,
 
la Cassa svizzera di compensazione postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi,
 
la pronuncia commissionale ha già diffusamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie, segnatamente indicando le modalità di calcolo della rendita della ricorrente,
 
a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione,
 
la ricorrente non contesta il calcolo della propria rendita effettuato dall'autorità commissionale, ma, prevalendosi implicitamente del principio della protezione dei diritti acquisiti, chiede di mantenere la situazione pensionistica previgente, economicamente più vantaggiosa
 
gli esposti argomenti addotti a sostegno della domanda ricorsuale non sono suscettibili di infirmare le conclusioni della precedente istanza,
 
il primo giudice ha correttamente ricordato come il Tribunale federale delle assicurazioni, a conferma di giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS, abbia in DTF 129 V 1 stabilito non essere possibile rinunciare a una rendita ordinaria di vecchiaia al fine di continuare a percepire una rendita completiva, e ciò pure nell'ipotesi in cui la somma delle prestazioni di vecchiaia per i due coniugi sia inferiore alla singola prestazione oltre alla completiva (cfr. pure sentenza dell'8 ottobre 2003 in re G., H 212/03, consid. 3),
 
in tali condizioni la pronuncia commissionale non può che essere tutelata,
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 12 gennaio 2004
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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