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Informationen zum Dokument  BGer 1A.147/2003  Materielle Begründung
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BGer 1A.147/2003 vom 09.01.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.147/2003 /bom
 
Sentenza del 9 gennaio 2004
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Féraud, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________ di X.________,
 
B.________,
 
ricorrenti,
 
patrocinate dagli avv.ti Fabio Capoferri e Adriano A. Sala,
 
contro
 
Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Polonia,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
 
2 giugno 2003 della Direzione generale delle dogane.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 29 giugno 2001 il Ministero pubblico di Lodz, in Polonia, ha inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria all'Ufficio federale di giustizia (UFG), che l'ha delegata all'amministrazione federale delle dogane. Secondo la rogatoria, tra il 18 settembre e il 2 dicembre 1998 la società B.________ di Lodz importò in Polonia pelli di visoni, scoiattoli, puzzole, zibellini e altre pellicce per un importo di 190'849 PLN. La ditta presentò alle autorità doganali polacche tre fatture, allestite da una società statunitense, indicanti l'Italia come Paese d'origine delle pelli; le fatture e le firme sarebbero tuttavia state falsificate e non indicherebbero il vero Paese d'origine delle merci. Mediante le fatture false sarebbero stati sottratti all'ente pubblico polacco 179'414.90 PLN di dazi, 23'562.30 PLN di accise e 44'366.80 PLN di imposte sul valore aggiunto. Le pelli furono asportate dal deposito doganale di Chiasso e trasportate in Polonia dalla C.________ SA di Chiasso.
 
B.
 
Con decisione di entrata in materia del 13 novembre 2001 la Direzione generale delle dogane (DGD), ritenuto che si trattava di una truffa in materia fiscale, ha ordinato l'interrogatorio di un impiegato della C.________ SA nonché la perquisizione e il sequestro di documenti presso questa società.
 
Il 18 aprile 2002 è stato eseguito l'ordine di perquisizione e di sequestro e interrogato, come persona informata sui fatti, un ex funzionario della società; nel verbale d'audizione il testimone si è dichiarato d'accordo di trasmettere gli atti sulla base di un'esecuzione semplificata. Il 4 luglio 2002 l'avv. Egidio Mombelli, in sostituzione dell'avv. Filippo Ferrari, legale della D.________ S.n.c. e di un'altra società, addotto che la rogatoria sarebbe divenuta priva di oggetto, ha chiesto di trasmettergli, in particolare, copia del verbale di interrogatorio; la DGD, con scritto del 30 settembre 2002, ha ribadito la regolarità dell'esecuzione semplificata e, ritenuta conclusa la procedura d'assistenza, ha negato parzialmente l'accesso agli atti concernenti la C.________ SA, nel frattempo in liquidazione. Con scritto del 10 luglio 2002 l'UFG aveva trasmesso i documenti raccolti nell'ambito della rogatoria; il 12 agosto 2002 esso ha poi comunicato all'Autorità polacca che, la procedura d'assistenza non essendo ancora terminata, gli atti erano stati consegnati erroneamente. Il 1° ottobre 2002 l'avv. Mombelli ha nuovamente chiesto copia del verbale d'interrogatorio. Con decisione del 2 giugno 2003 la DGD, ritenuto che il consenso all'esecuzione semplificata è irrevocabile, ha respinto il richiesto accesso agli atti.
 
C.
 
La A.________ di X.________ e la B.________ impugnano questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono di accertare la nullità dell'esecuzione semplificata, di annullare la decisione del 2 giugno 2003 della DGD e di accogliere la domanda di consultazione degli atti.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1).
 
1.2 Le ricorrenti, tenute ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), sostengono ch'essa sarebbe manifestamente data poiché i documenti sarebbero di esclusiva spettanza delle società che hanno compiuto le transazioni commerciali litigiose, le quali concernevano essenzialmente la compravendita internazionale di pellame; aggiungono che la C.________ SA in liquidazione s'era semplicemente occupata del deposito e della spedizione della merce e ne deducono che la documentazione sequestrata esulerebbe dalla domanda di assistenza.
 
1.3 Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario del quale sono chieste informazioni, o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d, 126 II 258 consid. 2d).
 
1.4 Secondo la giurisprudenza la legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste, sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o se si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b, 121 II 459 consid. 2c); terzi, come le ricorrenti, anche se toccati personalmente dalle dichiarazioni contenute nel verbale d'interrogatorio, non sono per contro legittimati a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2b, 123 II 153 consid. 2b, 122 II 130 consid. 2c, 121 II 459 consid. 2b e c).
 
Il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza giudiziaria è legittimato a impugnare la trasmissione di verbali d'audizione di testimoni soltanto qualora le informazioni contenutevi siano equiparabili a una trasmissione di documenti concernenti il conto e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarla (DTF 124 II 180 consid. 2; causa 1A.141/1998, sentenza del 9 febbraio 1999, consid. 2a, apparsa in Rep 1999 123). Quest'eccezione a un'applicazione rigida della prassi sulla legittimazione è stata ammessa unicamente nell'ipotesi in cui la trasmissione di verbali abbia quale conseguenza di svuotare di ogni senso e di eludere le norme sulla protezione giuridica riguardo a informazioni su conti bancari.
 
1.5 Le ricorrenti non si esprimono su questa costante, pubblicata prassi, limitandosi a rilevare in maniera generica d'essere parti alle transazioni commerciali litigiose; né sostengono che si sarebbe in presenza della sopra menzionata eccezione e di un'elusione delle norme sulla protezione giuridica. Quali società italiana l'una e polacca l'altra, esse non sostengono neppure d'essere le proprietarie o le locatarie degli spazi della C.________ SA in liquidazione, dove hanno avuto luogo la perquisizione e il sequestro litigiosi; non sono pertanto legittimate a insorgere nemmeno contro queste misure d'assistenza (art. 9a lett. b OAIMP).
 
1.6 Le ricorrenti incentrano il gravame sul fatto che, al momento dell'assunzione delle contestate prove, la C.________ SA si trovava in fase di liquidazione e rilevano che l'unico rappresentante legittimato sarebbe stata la liquidatrice E.________ SA: citano al riguardo le persone che sarebbero state abilitate ad agire, con firma collettiva a due, in nome e per conto di quest'ultima. Sostengono quindi che il testimone non poteva rappresentare la C.________ SA in liquidazione e osservano che la circostanza secondo cui egli era stato per vent'anni un suo dirigente, che era in possesso delle chiavi degli uffici ed era stato contattato da un dirigente della E.________ SA non sarebbe decisiva. Secondo le ricorrenti non vi sarebbe stato un valido consenso all'esecuzione semplificata.
 
Con questa argomentazione le ricorrenti disconoscono ch'esse non sono legittimate a far valere l'asserita lesione dei diritti di rappresentanza di terzi, segnatamente della C.________ SA in liquidazione e della sua liquidatrice, che non hanno impugnato le contestate misure di assistenza; le ricorrenti non sono neppure legittimate a contestare, nel solo interesse della legge, l'applicazione dell'art. 80c AIMP (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362).
 
2.
 
2.1 Le ricorrenti rimproverano alla DGD di aver negato loro a torto la legittimazione a partecipare alla procedura di assistenza, segnatamente il diritto di consultare (integralmente) il verbale d'interrogatorio e gli atti sequestrati, violando in tal modo il loro diritto di essere sentite e (implicitamente) il loro diritto di partecipare alla procedura di assistenza.
 
Di massima, l'interessato è legittimato a far valere che l'Autorità sarebbe incorsa in un diniego di giustizia (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 124 II 180 consid. 1b) e il rifiuto di consultare l'incarto può essere oggetto di un ricorso di diritto amministrativo (DTF 127 II 198 consid. 2b e c). Nella fattispecie la DGD, ritenuto il consenso del testimone, ha proceduto all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP) e non ha emanato una decisione di chiusura secondo l'art. 80d AIMP. Ora, in linea di principio, il rifiuto di accedere agli atti non costituisce un danno irreparabile ai sensi dell'art. 80e lett. b AIMP, né le ricorrenti lo sostengono e lo rendono verosimile; del resto, in siffatta ipotesi, il ricorso, non inoltrato entro il termine di dieci giorni dell'art. 80k AIMP, sarebbe tardivo e quindi inammissibile (DTF 127 II 198 consid. 2b e c).
 
2.2 Tranne casi non realizzati nella fattispecie, la persona o le società indicate da un testimone non possono, come si è visto, di massima ricorrere contro la trasmissione del verbale d'interrogatorio. Questa carenza di legittimazione implica ch'esse non possono pretendere di poter consultare i documenti di causa, come previsto dall'art. 80b AIMP, concernente la partecipazione al procedimento e l'esame degli atti, norma peraltro non richiamata dalle ricorrenti. La qualità di parte nella procedura d'assistenza deve allinearsi infatti con il diritto di ricorrere previsto dall'art. 80h lett. b AIMP: ritenuto che tale diritto dev'essere negato alle ricorrenti, esse non possono essere ammesse a partecipare alla procedura d'assistenza e all'esecuzione della richiesta estera sulla base dell'art. 80b AIMP (DTF 127 II 104 consid. 4b). Certo, la facoltà prevista dall'art. 80b AIMP è oggetto di una norma distinta (FF 1995 III 29): il legislatore federale non ha tuttavia voluto estendere la cerchia delle persone abilitate a intervenire nella procedura ma, al contrario, limitare l'esame degli atti e il diritto di partecipazione soltanto ai casi ove ciò sia necessario per la tutela dei loro interessi. In assenza di legittimazione, le ricorrenti non potevano quindi, di massima, pretendere di poter partecipare alla procedura di assistenza e di consultare gli atti, peraltro consegnati in copia al testimone (art. 80b cpv. 1 in relazione con l'art. 80h lett. b AIMP; causa 1A.313/1997, sentenza del 27 febbraio 1998, consid. 2).
 
2.3 Neppure il diritto di essere sentito e di consultare l'incarto (art. 29 cpv. 2 Cost.) garantisce alle ricorrenti, nell'ambito della procedura di riconoscimento della loro legittimazione, la facoltà di esaminare esse medesime gli atti d'assistenza, allo scopo di vagliare se siano toccate direttamente da tale procedura; questo esame compete alle autorità e ai tribunali (causa 1A.314/2000, sentenza del 5 marzo 2001, consid. 7; cfr., sulla qualità di parte nella procedura di assistenza in materia penale, in particolare sulla facoltà di consultare gli atti di causa della parte lesa, DTF 127 II 104 consid. 3a-c).
 
3.
 
Alle ricorrenti dev'essere pertanto negata la legittimazione a ricorrere contro la trasmissione degli atti litigiosi (sulla sorte di atti trasmessi prematuramente cfr. DTF 127 II 198 consid. 2b pag. 204). Le censure, in particolare quelle concernenti l'asserita inutilità dei documenti per il procedimento estero, non devono pertanto essere esaminate.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico delle ricorrenti.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle ricorrenti, alla Direzione generale delle dogane e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 128 377).
 
Losanna, 9 gennaio 2004
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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