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Informationen zum Dokument  BGer 6P.137/2003  Materielle Begründung
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BGer 6P.137/2003 vom 07.01.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.137/2003
 
6S.393/2003 /bom
 
Sentenza del 7 gennaio 2004
 
Corte di cassazione penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Wiprächtiger, Kolly,
 
cancelliere Garré.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
 
6528 Camorino.
 
Oggetto
 
6S.393/2003
 
infrazione alle norme della circolazione stradale
 
6P.137/2003
 
art. 8 e 32 cpv. 1 Cost. (procedura penale; arbitrio, presunzione di innocenza)
 
ricorso per cassazione (6S.393/2003) e ricorso di diritto pubblico (6P.137/2003) contro la sentenza del 2 ottobre 2003 del Giudice della Pretura penale.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 7 aprile 2003, alle ore 13 e 20, si è verificato a Balerna un incidente stradale che ha coinvolto A.________, alla guida della sua automobile targata TIXXX, e B.________, in sella alla propria motocicletta con targhe di immatricolazione italiane YYY.
 
B.
 
Il 13 giugno 2003 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino condannava A.________ al pagamento di una multa di fr. 200.-- per infrazione alle norme della circolazione.
 
C.
 
In data 2 ottobre 2003 il Giudice della Pretura penale respingeva il ricorso interposto dall'interessato e confermava integralmente la decisione dipartimentale.
 
D.
 
A.________ insorge con tempestivi ricorsi per cassazione e di diritto pubblico al Tribunale federale domandando l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale. In entrambi i ricorsi presenta inoltre richiesta di effetto sospensivo.
 
E.
 
Il Giudice della Pretura penale rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. Non sono state richieste altre osservazioni.
 
Diritto:
 
1. Ricorso di diritto pubblico (6P.137/2003)
 
1.1 Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto contro decisioni cantonali di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG). Per mezzo di esso si può denunciare la violazione di diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). La violazione del diritto federale va invece fatta valere mediante ricorso per cassazione (art. 269 cpv. 1 PP).
 
1.2 La sentenza impugnata è definitiva (art. 14 cpv. 2 della legge cantonale ticinese di procedura per le contravvenzioni, del 19 dicembre 1994). Il ricorrente, la cui legittimazione ricorsuale è pacifica (art. 88 OG), lamenta la violazione di diritti costituzionali dei cittadini, segnatamente l'accertamento arbitrario delle prove nonché il mancato rispetto della presunzione di innocenza e del principio "in dubio pro reo" (ricorso pag. 4 e segg.). Il ricorso di diritto pubblico è dunque in linea di massima ammissibile.
 
2.
 
2.1 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice del merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 54 consid. 2b e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili. Perché il Tribunale federale annulli una decisione per arbitrio non è d'altra parte sufficiente che la sua motivazione sia insostenibile, ma occorre piuttosto ch'essa sia arbitraria anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
 
2.2 Il principio "in dubio pro reo" è il corollario della presunzione d'innocenza garantita agli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II e concerne sia la ripartizione dell'onere della prova che la valutazione delle prove in quanto tali. Tali disposizioni costituzionali e convenzionali garantiscono diritti fondamentali analoghi (DTF 127 I 38 consid. 2b; 123 I 221 consid. II/3f/aa).
 
Riferito all'onere probatorio, il principio "in dubio pro reo" significa che spetta all'accusa o all'autorità giudicante provare la colpevolezza dell'imputato e non invece a quest'ultimo dimostrare la sua innocenza. Il Tribunale federale fruisce al riguardo di un libero potere di esame (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvio).
 
In ambito di valutazione delle prove il principio afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvii).
 
2.3 L'autorità cantonale ha dapprima preso atto che nel caso concreto sussistono due versioni dei fatti diametralmente opposte e contrastanti. I due protagonisti dell'incidente percorrevano la Via Passeggiata procedendo da Chiasso in direzione di Balerna. L'incidente è avvenuto all'altezza di un incrocio, in prossimità del quale sostava un autotreno che bloccava la carreggiata destra. A quel punto il ricorrente sostiene di avere tempestivamente esposto l'indicatore di direzione sinistro e di essersi spostato sul margine sinistro della strada allo scopo di superare l'autotreno in questione e svoltare poi a sinistra, imboccando la strada che conduce al Pala-Penz. In quel momento egli sarebbe stato improvvisamente investito sulla parte anteriore sinistra del suo veicolo da un centauro che proveniva da tergo, in manovra di sorpasso. L'altro protagonista della collisione ha invece dichiarato di avere iniziato una manovra di sorpasso della vettura del ricorrente, già diversi metri di distanza dal predetto autotreno. Il ricorrente avrebbe però sterzato a sinistra in maniera repentina e senza preavviso, andando ad urtare la ruota anteriore della motocicletta e provocando la caduta del suo conducente (sentenza impugnata pag. 2). Dopo avere stigmatizzato la condotta imprudente e colpevole del centauro il giudice cantonale ha comunque sottolineato che in ambito penale non è ammessa compensazione delle colpe per cui non deve passare inosservata la seguente dichiarazione del ricorrente, verbalizzata dalla Polizia cantonale dopo l'incidente:
 
"Poiché ... era mia intenzione svoltare a sinistra ... esponevo l'indicatore di direzione sinistro e cominciavo la manovra di svolta scansando il mezzo pesante ... All'improvviso, da tergo, giungeva un motoveicolo in fase di sorpasso che andava ad urtarmi alla parte anteriore sinistra della vettura" (verbale d'interrogatorio del 7 aprile 2003, pag. 1).
 
Secondo l'autorità cantonale il fatto che il ricorrente abbia unicamente potuto notare l'improvviso sopraggiungere da tergo di una motocicletta attesta inequivocabilmente come egli non si sia mai in realtà avveduto della presenza del motociclista, né durante la fase di sorpasso né tantomeno in precedenza. In questo si configura una violazione dell'obbligo previsto all'art. 34 cpv. 3 LCStr, segnatamente quello di badare ai veicoli sopraggiungenti da tergo al momento della preselezione e del relativo cambio di direzione di marcia. Nulla può contro ciò il comportamento scorretto del centauro, definito testualmente "sciagurato e scriteriato", ma non tale tuttavia da cancellare l'obbligo di attenzione imposto a chi cambia direzione di marcia, che del resto, se ottemperato, avrebbe molto verosimilmente permesso di evitare il sinistro (sentenza impugnata pag. 3).
 
2.4 Il ricorrente contesta a queste considerazioni il fatto di basarsi esclusivamente sul termine "improvvisamente" da lui utilizzato durante l'interrogatorio di polizia, senza minimamente prendere in esame la dinamica del sinistro (ricorso pag. 4). In questo egli ravvisa arbitrio nell'accertamento dei fatti, nonché violazione delle garanzie processuali di cui all'art. 32 Cost., in particolare della presunzione di non colpevolezza e del principio "in dubio pro reo". A mente della difesa il giudizio impugnato è basato su una sola e semplice supposizione, ovvero quella secondo cui il ricorrente non avrebbe visto il motociclista. Il giudice avrebbe invece dovuto tenere conto anche delle sue osservazioni inviate alla Sezione della circolazione (ricorso pag. 5). L'estrapolazione di un'unica parola dall'intero contesto per dedurne che egli non avrebbe prestato la necessaria attenzione viene qualificata come operazione arbitraria. Il ricorrente afferma inoltre che sulla base della versione dei fatti risultante dagli atti si deduce che egli ha compiuto tutto quanto doveva fare durante la manovra che ha dato origine all'incidente. Non tenendo conto di questo l'autorità cantonale ha violato la presunzione di innocenza ed il principio "in dubio pro reo" (ricorso pag. 6). Arbitrio nell'accertamento fattuale viene infine ravvisato nel fatto che la Pretura penale non ha considerato che la grave colpa del motociclista fosse l'unica causa del sinistro (ricorso pag. 7).
 
2.5 L'accertamento dei fatti svolto dal giudice cantonale ruota in effetti attorno alla frase usata dal ricorrente per descrivere il momento topico dell'incidente, ma non si può per questo definire insostenibile, manifestamente incompleto o in aperto contrasto con la situazione reale. Non va infatti dimenticato che non è qui in esame la dinamica globale del sinistro ma un singolo episodio dello stesso, ovvero la condotta specifica del ricorrente nell'affrontare la manovra di sorpasso, tenuto conto di quanto prevede l'art. 34 cpv. 3 LCStr. Questa norma, come si vedrà in dettaglio più sotto a fronte del parallelo ricorso per cassazione, prescrive una determinata condotta al conducente che vuole cambiare la direzione di marcia. L'accertamento dei fatti dell'autorità cantonale deve permettere di giudicare, sulla base di materiale probatorio giuridicamente sufficiente e nel rispetto delle garanzie procedurali a tutela dell'imputato, se la condotta del conducente è sussumibile o meno alla fattispecie in questione. A questo fine il giudice cantonale ha giustamente dato molta rilevanza alle affermazioni fatte dal ricorrente durante l'interrogatorio di polizia del 7 aprile 2003, subito dopo l'incidente. Esse sono difatti di notevole momento per ricostruire il comportamento da lui tenuto in occasione del sorpasso. A tal proposito egli si limita a sostenere di avere segnalato con l'indicatore di direzione il cambiamento di direzione, ma non afferma assolutamente, nemmeno del resto nelle sue osservazioni del 23 maggio 2003 alla Sezione della circolazione o in quelle del 14 giugno 2003 alla Pretura penale, di avere controllato negli specchietti retrovisori per accertarsi che non sopraggiungessero veicoli da tergo. Da qui la sua sorpresa per la repentina apparizione del centauro, resa evidente dall'uso della locuzione avverbiale "all'improvviso", pertinentemente evidenziata nella sentenza cantonale. Pur ammettendo, in ossequio al principio "in dubio pro reo", che il ricorrente abbia esposto tempestivamente l'indicatore di direzione sinistro, si deduce dalle sue stesse dichiarazioni che egli non ha controllato rigorosamente il traffico da tergo prima di effettuare la manovra di sorpasso. È questo insieme di circostanze ad essere rilevante alla luce di quanto prescritto all'art. 34 cpv. 3 LCStr (DTF 125 IV 83 consid. 2d), a prescindere dal comportamento più o meno scorretto di eventuali altri utenti della strada. Nella misura in cui il ricorrente rimprovera al coprotagonista di essere il solo responsabile dell'incidente giova del resto ricordare, come già segnalato dal giudice cantonale, che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (sentenza 6A.23/1991 del 12 settembre 1991, consid. 1c). Il ricorrente confonde in tal senso argomentazioni che avrebbero semmai rilevanza in ambito giusprivatistico, ovvero la ripartizione della responsabilità per il pregiudizio cagionato dal sinistro, questione da sollevare eventualmente in altra sede giurisdizionale, qualora dovesse insorgere una controversia civile in merito.
 
2.6 Da tutto ciò discende che la sentenza impugnata non risulta né arbitraria né contraria alle garanzie processuali contemplate all'art. 32 Cost. Il ricorso di diritto pubblico va dunque respinto.
 
3. Ricorso per cassazione (6S.393/2003)
 
3.1 In base all'art. 268 n. 1 PP il ricorso per cassazione al Tribunale federale è ammissibile contro le sentenze che non possono essere impugnate mediante ricorso di diritto cantonale per violazione del diritto federale, con l'eccezione delle sentenze dei tribunali inferiori che abbiano deciso in istanza cantonale unica.
 
3.2 La sentenza qui impugnata pur essendo pronunciata da un tribunale cantonale inferiore non può venire considerata quale decisione di istanza cantonale unica ai sensi dell'art. 268 n. 1 seconda frase PP, visto che il Giudice della Pretura penale è stato adito mediante ricorso contro la precedente decisione dell'autorità amministrativa. In base a consolidata giurisprudenza il ricorso per cassazione è in questi casi ammissibile (DTF 127 IV 220 consid. 1b e riferimento).
 
4.
 
4.1 Il ricorrente denuncia una mancata applicazione del principio dell'affidamento giusta l'art. 26 LCStr. Egli non poteva e non doveva attendersi che il centauro tentasse un simile sorpasso, definito nella stessa sentenza impugnata "scriteriato e sciagurato". Di fronte ad un comportamento così scorretto da parte del coprotagonista dell'incidente non è possibile condannare il ricorrente per infrazione all'art. 34 cpv. 3 LCStr soltanto perché non ha guardato alle proprie spalle (ricorso pag. 4 e segg.).
 
4.2 Secondo l'ultima istanza cantonale il ricorrente, nonostante il comportamento altamente scorretto e pericoloso del centauro, si è reso colpevole di una violazione dell'obbligo impostogli in base all'art. 34 cpv. 3 LCStr poiché non ha badato ai veicoli che sopraggiungevano da tergo, ciò che gli avrebbe del resto molto verosimilmente permesso di evitare il sinistro adottando una manovra più appropriata (sentenza impugnata pag. 3).
 
4.3 Le considerazioni dell'ultima istanza cantonale sono corrette e conformi al diritto federale. Come già sottolineato a fronte del parallelo ricorso di diritto pubblico, la questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del comportamento del ricorrente all'obbligo previsto all'art. 34 cpv. 3 LCStr. Questa disposizione prevede che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. La segnalazione con l'indicatore di direzione non svincola il conducente dall'obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr). Secondo dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che seguono deve essere inteso nel senso di "non metterli in pericolo", specie quando questi sono in fase di sorpasso (sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/ Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n.3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr, con rispettivi rinvii). Le precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente uno sguardo nello specchietto retrovisore (DTF 100 IV 186 consid. 2a; sentenza 4C.192/1993 dell'11 gennaio 1994, consid. 3a). Il conducente di un veicolo che intende sorpassare o svoltare a sinistra non ha soltanto l'obbligo di segnalare con l'apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all'altro veicolo che, sopraggiungendo da tergo, già si prepari al sorpasso o abbia iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.24 ad art. 35 LCStr).
 
4.4 Sulla base dei vincolanti accertamenti di fatto effettuati in sede cantonale (art. 277bis cpv. 1 PP) risulta che il ricorrente, al momento della sua preselezione e del relativo cambio di marcia, non ha controllato se sopraggiungessero veicoli da tergo. Questa condotta configura pacificamente una violazione dell'obbligo previsto all'art. 34 cpv. 3 LCStr, per cui va sanzionata quale contravvenzione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 n. 1 LCStr. Il principio dell'affidamento non ha in questo ambito nessuna rilevanza. Esso viene del resto invocato dal ricorrente quasi come se fosse una scriminante generica, tale da escludere l'antigiuridicità obiettiva del fatto. Al contrario si tratta di un principio dedotto dall'art. 26 cpv. 1 LCStr, il quale prescrive che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo tale da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Da questa norma fondamentale della circolazione viene tratto il principio secondo il quale ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel comportamento corretto degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (DTF 125 IV 83 consid. 2b; 124 IV 81 consid. 2b pag. 84 e rispettivi rinvii). Ma questo principio non può in alcun modo venire interpretato come autorizzazione a violare le norme della circolazione stradale per il motivo che l'altro conducente ha tenuto un comportamento imprevedibile e altamente scorretto. La tesi sostenuta dal ricorrente è in questo senso priva di qualsiasi fondamento ed anzi molto pericolosa dal profilo della sicurezza stradale. Nel complesso egli cerca di applicare principi che non hanno nessuna pertinenza con la tipologia di infrazione qui in esame, ma che semmai avrebbero rilevanza se fosse in discussione un reato per negligenza, come ad esempio quello di lesioni colpose, la cui architettura dogmatica sarebbe comunque di tutt'altro tipo (v. DTF 125 IV 189 consid. 3; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; Stefan Trechsel/Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I, 5. edizione, Zurigo 1998, pag. 270).
 
4.5 Per questi motivi il ricorso, manifestamente infondato, va respinto.
 
5. Spese e richieste
 
5.1 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG, art. 278 cpv. 1 PP).
 
5.2 Visto l'esito delle cause le domande di effetto sospensivo sono divenute prive di oggetto.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso per cassazione ed il ricorso di diritto pubblico sono respinti.
 
2.
 
Le tasse di giustizia, per un ammontare complessivo di fr. 4'000.--, sono messe a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino e al Giudice della Pretura penale.
 
Losanna, 7 gennaio 2004
 
In nome della Corte di cassazione penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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