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Informationen zum Dokument  BGer I 747/2001  Materielle Begründung
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BGer I 747/2001 vom 24.12.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
I 747/01
 
Sentenza del 24 dicembre 2002
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Buerki Moreni, cancelliera
 
Parti
 
F.________, 1943, ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 31 ottobre 2001)
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
con decisione del 25 maggio 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino (in seguito UAI) ha posto F.________, nato nel 1943, al beneficio di una rendita intera di invalidità di fr. 1'592.- e di una rendita completiva per la moglie con effetto dal 1° gennaio al 30 settembre 1999;
 
l'importo della prestazione è stato fissato in base ad un reddito annuo medio determinante di fr. 41'004.-, a una durata di contribuzione di 35 anni, corrispondente alla scala di rendite 44;
 
con un ulteriore provvedimento di medesima data, ma avente effetto dal 1° ottobre 1999, in seguito al divorzio dell'assicurato l'amministrazione gli ha assegnato una rendita di fr. 1'624.-;
 
questa prestazione è stata fissata in base ad un reddito annuo medio di fr. 44'496, calcolato tenendo conto della ripartizione dei redditi conseguiti nel corso del matrimonio e degli accrediti transitori per le persone divorziate nate prima del 1° gennaio 1953;
 
contro entrambe le decisioni l'interessato è insorto presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, evidenziando essere l'ammontare della rendita troppo esiguo, considerato che il suo ultimo salario era pari a fr. 5'500 mensili;
 
con giudizio del 31 ottobre 2001 l'istanza giudiziaria cantonale, dopo aver verificato in dettaglio il calcolo della rendita effettuato dall'UAI per il periodo precedente e successivo al divorzio ha respinto il gravame; in sostanza la Corte cantonale ha statuito che, per fissare l'importo della rendita, non ci si fonda sull'ultimo salario percepito, ma sul reddito annuo medio;
 
avverso il giudizio cantonale insorge l'assicurato con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni ribadendo le censure sollevate in sede cantonale;
 
chiamato a pronunciarsi sul gravame l'UAI ha proposto la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso;
 
oggetto del contendere è l'ammontare della rendita intera di invalidità assegnata al ricorrente dal 1° gennaio 1999 modificata con effetto dal 1° ottobre 1999;
 
secondo l'art. 36a cpv. 1 lett. b OG, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 135 OG, le sezioni del Tribunale federale delle assicurazioni, nella composizione di tre giudici, decidono all'unanimità, senza deliberazione pubblica, di respingere un ricorso manifestamente infondato: è considerato tale il ricorso che appare di primo acchito, sulla base di un esame sommario ma certo, privo di ogni possibilità di esito favorevole (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, commento all'art. 36a, pag. 302); la decisione sarà motivata sommariamente; se del caso, essa potrà far riferimento ai motivi della decisione impugnata o all'atto scritto di una parte o di un'autorità (art. 36a cpv. 3 OG; Poudret, op. cit., pag. 306);
 
nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui basta in concreto rinviare, l'autorità di ricorso cantonale ha già debitamente e in modo esauriente illustrato quali siano le norme legali e di ordinanza applicabili qualora si tratti di fissare l'ammontare della rendita di invalidità;
 
in particolare l'istanza precedente ha precisato che, alla base del calcolo della rendita di invalidità ai sensi degli art. 29bis e 29quater LAVS, applicabili secondo il rinvio di cui all'art. 36 cpv. 2 LAI (si veda DTF 124 V 159), non viene posto l'ultimo salario percepito dall'assicurato, bensì il reddito annuo medio; esso si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali (art. 24quater-art. 30 LAVS);
 
per l'art. 30 cpv. 2 LAVS inoltre la somma dei redditi rivalutati secondo il capoverso 1 derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti assistenziali, sono divisi per il numero di anni di contribuzione; secondo la lettera c cpv. 2 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS, infine, si tien conto in concreto pure di accrediti transitori;
 
il Tribunale cantonale ha pure correttamente indicato che, nel caso concreto, vanno effettuati due distinti calcoli della rendita in seguito all'intervenuto divorzio (art. 29quinquies cpv. 3 lett. c LAVS);
 
nel gravame l'assicurato ha riproposto le medesime censure sollevate in sede cantonale;
 
come risulta chiaramente dalle summenzionate norme e come correttamente indicato dall'istanza precedente per stabilire l'ammontare della rendita di invalidità non si può tener conto dell'ultimo reddito percepito, ma unicamente del reddito annuo medio sia per quel che concerne il periodo precedente che quello posteriore al divorzio;
 
in simili circostanze il ricorso di diritto amministrativo essendo privo di possibilità di esito favorevole è manifestamente infondato e quindi va respinto;
 
l'assicurato può presentare domanda alla Cassa di compensazione tendente all'assegnazione di una prestazione complementare alla rendita di invalidità ai sensi dell'art. 2, 2c e 3a-d LPC;
 
non si tratta di prestazioni assistenziali (cfr. art. 115 Cost.), come supposto dal ricorrente: in effetti secondo la disposizione transitoria no. 12 dell'art. 112 Cost. fintanto che l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non copre il fabbisogno esistenziale (art. 112 cpv. 2 lett. c Cost.) la Confederazione versa ai Cantoni contributi per il finanziamento di prestazioni complementari;
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a in relazione con l'art. 135 OG pronuncia
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 24 dicembre 2002
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: La Cancelliera:
 
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