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Informationen zum Dokument  BGer 4P.214/2002  Materielle Begründung
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BGer 4P.214/2002 vom 28.11.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.214/2002 /bom
 
Sentenza del 28 novembre 2002
 
I Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Walter, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Klett e Rottenberg Liatowitsch,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
patrocinata dall'avv. Renata Loss Campana, via Pellandini 1, casella postale 1001, 6501 Bellinzona,
 
contro
 
B.________,
 
opponente,
 
patrocinato dall'avv. Curzio Fontana, viale Stazione 30, casella postale 1087, 6501 Bellinzona,
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
art. 9 Cost. (procedura civile; apprezzamento delle prove),
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 settembre 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Per una decina d'anni A.________ e B.________ hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati tre figli. Durante questo periodo essi hanno vissuto insieme ai figli nella casa di X.________ acquistata il 3 gennaio 1990 da A.________, la quale, al momento della firma del contratto di compravendita, aveva ricevuto fr. 50'000.-- da B.________. Il rapporto di coppia è andato deteriorandosi sinché, nell'aprile 1998, B.________ ha definitivamente lasciato l'abitazione di X.________.
 
Il 12 novembre 1999 egli ha chiesto la restituzione dell'importo di fr. 50'000.--, a suo dire versato a titolo di mutuo per l'acquisto dell'immobile di X.________.
 
B.
 
Fallito ogni tentativo d'intesa bonale, il 28 giugno 2000 B.________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona onde ottenere la rifusione del predetto ammontare. Sostenendo la tesi della donazione, A.________ si è opposta alla richiesta attorea; in subordine essa ha posto in compensazione fr. 44'556.--, pari agli assegni familiari percepiti da B.________ fino al 1998 e mai riversatile, nonché fr. 8'619.30 per spese straordinarie a favore dei figli.
 
Considerata la natura della relazione intercorsa fra le parti e le circostanze in cui è avvenuto il trasferimento della somma controversa, il Pretore ha qualificato il contratto in esame quale donazione. Donde la reiezione della petizione con sentenza del 13 novembre 2001.
 
C.
 
Adita dal soccombente, il 2 settembre 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato la pronunzia pretorile accogliendo la petizione limitatamente a fr. 41'380.70 oltre interessi.
 
Tenuto conto del comportamento delle parti dopo la consegna del denaro, e in particolare di varie dichiarazioni rilasciate da A.________ nel 1992 e nel 1998, la Corte cantonale ha concluso che l'importo di fr. 50'000.-- le è stato concesso a titolo di mutuo per il finanziamento parziale dell'acquisto dell'immobile di X.________.
 
Con riferimento alle pretese poste in compensazione, l'autorità ticinese ha ammesso unicamente quella relativa alle spese straordinarie per i figli, il credito di fr. 44'556.-- concernente gli assegni familiari non essendo stato dimostrato in maniera sufficiente.
 
D.
 
Contro questa decisione A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 7 ottobre 2002, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma.
 
Richiamandosi alla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), con il primo rimedio essa postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
 
Nella risposta del 13 novembre 2002 B.________ ha proposto l'integrale reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1 con rinvii). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
 
2.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a con rinvii).
 
2.1 A prescindere da eccezioni che non si avverano in concreto, il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 9 Cost. ha natura meramente cassatoria (DTF 127 III 279 consid. 1b pag. 282 e rinvii); ciò significa che il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria. Le domande volte a conclusioni diverse dal semplice annullamento del giudizio impugnato sono pertanto irricevibili (DTF 127 II 1 consid. 2c a pag. 5 con rinvii).
 
2.2 In virtù del principio della sussidiarietà assoluta sancito dall'art. 84 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se l'asserita violazione di diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad un'altra autorità federale.
 
L'applicazione arbitraria del diritto federale implica a fortiori la sua violazione, che, di principio, va fatta valere nell'ambito di un ricorso per riforma, allorquando tale rimedio giuridico è ammissibile (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.6.3 e 2.2 ad art. 43 OG). Quest'eventualità è realizzata nel caso in esame, trattandosi di una causa pecuniaria con un valore di causa ben superiore al limite di fr. 8'000.-- posto dall'art. 46 OG.
 
Ne discende che ai fini del presente giudizio non si terrà conto delle censure con cui viene criticata l'applicazione del diritto privato federale e in particolare delle norme sul mutuo, sulla donazione e sulla compensazione nonché dell'art. 18 CO e 8 CC. Su tutti questi punti il ricorso di diritto pubblico si avvera d'acchito inammissibile.
 
3.
 
Onde determinare la natura dell'accordo venuto in essere il 3 gennaio 1990, mediante la consegna della somma di fr. 50'000.--, la Corte cantonale si è riferita all'atteggiamento adottato in seguito dalle parti. Essa ha in particolare tenuto conto del fatto che in vari scritti redatti tra il 1992 e il 1998 la ricorrente ha esplicitamente ammesso di aver ricevuto in prestito il citato importo e si è dichiarata intenzionata a restituirlo. Dall'istruttoria è inoltre emerso ch'essa ha inserito la cifra di fr. 50'000.-- quale debito nei confronti dell'opponente negli elenchi debiti presentati per le dichiarazioni d'imposta tra il 1997 e il 2000. Sulla scorta di questi accertamenti i giudici ticinesi hanno concluso che, come sostenuto dall'opponente, la somma di fr. 50'000.-- è stata concessa a titolo di mutuo per il finanziamento parziale dell'acquisto della casa e non a titolo di donazione, rispettivamente quale contributo di mantenimento dei figli.
 
3.1 Il contenuto della pattuizione intervenuta tra le parti è stato determinato mediante interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della loro vera e concorde volontà (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 127 III 444 consid. 1b); secondo costante giurisprudenza le circostanze intervenute dopo la stipulazione del contratto non rivelano, infatti, la volontà ipotetica delle parti bensì la loro volontà reale (DTF 107 II 417 consid. 6).
 
In altre parole, il comportamento e le dichiarazioni delle parti successivi alla stipulazione di un contratto indicano il significato ch'esse intendevano - realmente - attribuirgli.
 
Basata sull'apprezzamento delle prove, l'interpretazione soggettiva può venire censurata nel quadro di un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio.
 
3.2 Per costante giurisprudenza, un giudizio cantonale viola il divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost., quando esso appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182).
 
L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 128 II 259 consid. 5 pag. 280 seg. con rinvio). Incombe alla parte che ricorre, l'onere di dimostrare - conformemente alle esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto. Questa esigenza di motivazione non è ossequiata quando, come nel caso concreto, ci si limita ad opporre la propria versione dei fatti a quella dell'autorità cantonale; è invece necessario dimostrare che l'accertamento criticato è in contraddizione flagrante con quanto emerge dalle tavole processuali (cfr. DTF 118 Ia 28 consid. 1b con rinvii).
 
3.3 Come anticipato, nel caso in esame la ricorrente contrappone all'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale il proprio, mettendo in rilievo il fatto che le richieste di rimborso dell'opponente coincidevano con i momenti di crisi di coppia e ch'egli non ha inserito il credito nelle proprie dichiarazioni fiscali. Si tratta di circostanze che, seppur vere, non inducono a considerare insostenibile la conclusione dei giudici ticinesi. Il tenore inequivocabile delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso degli anni, così come anche nell'allegato ricorsuale - in cui si legge fra l'altro che "una corretta valutazione delle prove doveva far concludere che A.________ riteneva sì di essere debitrice ..." - inducono semmai a credere il contrario.
 
Ne discende che su questo punto la sentenza impugnata resiste senz'altro alla censura di arbitrio.
 
4.
 
La ricorrente ravvede un'ulteriore violazione del divieto dell'arbitrio nel rifiuto di porre in compensazione il credito di fr. 44'556.--, pari agli assegni familiari percepiti dall'opponente sino al 1998 e mai riversatile.
 
4.1 Nella sentenza impugnata si è deciso che il diritto della ricorrente all'importo incassato dall'opponente a titolo di assegni familiari non è stato provato in maniera sufficiente. I giudici ticinesi hanno infatti osservato che, se è vero che dagli atti di causa non è possibile dedurre se egli abbia riversato tali contributi alla ricorrente, si può tuttavia desumere che negli anni di convivenza l'opponente ha fatto fronte ai bisogni della famiglia.
 
4.2 Gli argomenti che la ricorrente solleva contro questa valutazione hanno, ancora una volta, semplice natura appellatoria, quando non sono inammissibili. Nella misura in cui contesta la ripartizione dell'onere probatorio (art. 8 CC) essa censura infatti - inammissibilmente - l'applicazione del diritto federale. Per il resto, la ricorrente non espone elementi suscettibili di far apparire la decisione della Corte cantonale manifestamente insostenibile, in contrasto con la situazione reale. Il fatto che i giudici ticinesi non menzionino l'esistenza di un'ulteriore procedura, avente per oggetto il rimborso di lavori non meglio definiti, significa ch'essi non l'hanno ritenuta rilevante ai fini del giudizio sulla presente controversia. A ragione. Non si vede per quale motivo questa circostanza dovrebbe indurre ad escludere con assoluta certezza che l'opponente abbia adeguatamente contribuito al mantenimento della famiglia durante gli anni di convivenza. Né la ricorrente dimostra il contrario.
 
Donde la reiezione del gravame anche su questo punto.
 
5.
 
In conclusione, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto in quanto ammissibile.
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 novembre 2002
 
In nome della I Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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