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Informationen zum Dokument  BGer 5P.300/2002  Materielle Begründung
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BGer 5P.300/2002 vom 21.11.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.300/2002 /bom
 
Sentenza del 21 novembre 2002
 
II Corte civile
 
Giudici federali Bianchi, presidente,
 
Nordmann e Hohl,
 
cancelliere Piatti.
 
Avv. A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente,
 
Consiglio di moderazione del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Art. 9 Cost. (moderazione)
 
(ricorso di diritto pubblico del 2 settembre 2002 presentato contro la sentenza emanata il 1° luglio 2002 dal Consiglio di moderazione del Cantone Ticino)
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Il 4 aprile 2002 B.________ ha adito il Consiglio di moderazione del Cantone Ticino chiedendogli di tassare, poiché ritenuta troppo elevata, la nota professionale inviatale dall'avv. A.________, suo patrocinatore in una causa di stato promossa contro il marito. Con decisione del 1° luglio 2002 il Consiglio di moderazione ha ridotto sia l'onorario (da fr. 9'700.-- a fr. 8'900.--) sia le spese (da fr. 1'230,70 a fr. 1'205,70) indicate nella contestata nota. L'autorità cantonale non ha assegnato ripetibili e ha posto gli oneri del proprio giudizio di fr. 200.-- a carico del legale (dispositivo n. 2).
 
2.
 
Con ricorso di diritto pubblico del 2 settembre 2002 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la cifra 2 del dispositivo della sentenza cantonale. Rileva che la nota professionale è stata ridotta nel suo complesso unicamente del 7,5% e cioè da fr. 10'980,70 a fr. 10'155,70. Poiché essa è stata confermata nella misura del 92.5%, egli non può essere considerato parte soccombente. Non si può nemmeno ignorare che la decisione cantonale conferma sia il dispendio di tempo che la tariffa oraria da lui indicati: la riduzione è stata effettuata sulla base dell'art. 15 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), la quale prevede un onorario dal 30% all'80% di quello normale per procedimenti civili speciali di natura contenziosa. Ponendo a suo carico l'intera tassa di giustizia e negandogli ripetibili, l'autorità cantonale ha pertanto applicato in modo arbitrario l'art. 38 della legge ticinese sull'avvocatura del 15 marzo 1983 (L sull'avvocatura), l'art. 49 del regolamento di applicazione di tale legge del 21 settembre 1984 (R sull'avvocatura) nonché l'art. 148 del CPC ticinese.
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
 
3.
 
Per il procedimento di tassazione delle note professionali l'art. 38 L sull'avvocatura indica che in materia di spese giudiziali, tasse di giustizia e ripetibili si applicano per analogia le disposizioni del CPC. Sempre in tale ambito l'art. 49 R sull'avvocatura stabilisce che il Consiglio di moderazione condanna la parte soccombente a versare le tasse e le spese di procedimento e statuisce sulle ripetibili. Giusta l'art. 148 CPC ticinese il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1); se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per intero fra le parti le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 2).
 
Ora, le citate norme cantonali, che non definiscono il concetto di soccombenza, non giovano al ricorrente ai fini del presente giudizio: il Consiglio di moderazione ha posto a suo carico i costi della decisione di tassazione proprio perché considerato parte soccombente. Egli contesta però pure di essere risultato soccombente innanzi all'autorità cantonale e illustra con un calcolo aritmetico la percentuale dell'onorario e delle spese fatturati accordatagli. Tuttavia, così facendo, misconosce che la sua cliente non aveva chiesto l'azzeramento della nota, ma semplicemente una tassazione della stessa, poiché ritenuta troppo elevata. Il legale non censura l'ammissibilità di un siffatto modo di procedere, pretendendo che il Consiglio di moderazione doveva essere adito con una richiesta cifrata. In queste circostanze non è ravvisabile per quale motivo, atteso che la contestata nota professionale è stata tassata e ridotta, sarebbe insostenibile considerare l'istante parte vincente. A tal proposito è opportuno rilevare che poco importa che la nota sia stata ridotta - anche - in applicazione dell'art. 15 TOA: l'onorario e le spese tassate non erano conformi alla tariffa. Non è nemmeno possibile rimproverare all'autorità cantonale di non aver tenuto conto della relativa esiguità della riduzione: essa ha fissato le spese di giudizio (fr. 200.--) ai limiti inferiori di quanto previsto dalla normativa applicabile, ritenuto che giusta l'art. 50 n. 6 R sull'avvocatura per le decisioni del Consiglio di moderazione in materia di applicazione della tariffa sono dovute tasse da fr. 50.-- a fr. 4'000.--. Ne segue che la decisione impugnata non risulta arbitraria e cioè manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b).
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e al Consiglio di moderazione del Cantone Ticino.
 
Losanna, 21 novembre 2002
 
In nome della II Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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