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Informationen zum Dokument  BGer 2A.540/2002  Materielle Begründung
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BGer 2A.540/2002 vom 13.11.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.540/2002 /bom
 
Sentenza del 13 novembre 2002
 
II Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Wurzburger, presidente,
 
Hungerbühler e Müller,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
A.A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, via Greina 2,
 
casella postale 2250, 6901 Lugano,
 
contro
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
rilascio di un permesso di dimora
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza
 
del 26 settembre 2002 del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino)
 
Fatti:
 
A.
 
Il 21 ottobre 1998 le competenti autorità ticinesi hanno rilasciato al cittadino senegalese A.A.________(1974), intenzionato a frequentare un corso presso il Dipartimento di arte applicata della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, un permesso di dimora temporaneo per motivi di studio, il quale è stato regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza al 19 ottobre 2001. Dopo avere revocato, il 17 luglio 2001, il citato permesso dato che l'interessato aveva terminato i suoi studi, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha concesso a A.A.________ una proroga del termine di partenza impartitogli, in quanto questi era intenzionato a convolare a nozze con una cittadina svizzera.
 
B.
 
Il 21 settembre 2001 A.A.________ si è sposato con B.A.________ (1982), già sua compagna di studi, e ha successivamente chiesto il rilascio di un permesso di dimora per vivere con la moglie. Il 26 settembre 2001 B.A.________ ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di essersi sposata sotto le pressioni e minacce del marito. Con istanza del 5 febbraio 2002 ella ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di Leventina l'annullamento del matrimonio, procedura tuttora in corso.
 
C.
 
Richiamandosi al rapporto allestito in seguito all'interrogatorio dei coniugi A.________ il 13 febbraio 2002 dalla Polizia cantonale - da cui risultava, tra l'altro, che gli stessi non avevano mai vissuto insieme - la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto, in data 8 marzo 2002, l'istanza di A.A.________ volta al rilascio di un permesso di dimora, ritenendo che fosse manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un'autorizzazione di soggiorno.
 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 14 maggio 2002, poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 26 settembre 2002.
 
D.
 
Il 4 novembre 2002 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. Censura, in sostanza, una violazione del diritto federale determinante, un accertamento arbitrario dei fatti, la violazione del principio della parità di trattamento nonché un'applicazione arbitraria del diritto cantonale. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria, con nomina di un avvocato d'ufficio.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 II 106 consid. 1).
 
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri; DTF 127 II 60 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1 con numerosi rinvii).
 
1.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rilascio del permesso sollecitato dal ricorrente, sposato con una cittadina svizzera dal 21 settembre 2001, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora (cfr. art. 7 cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 LDDS) è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 122 II 289 consid. 1b; 120 Ib 6 consid. 1).
 
2.
 
2.1 I fatti accertati dal Tribunale amministrativo sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Nel caso concreto emerge chiaramente dalla sentenza querelata - ciò che peraltro il ricorrente medesimo non contesta - che i coniugi A.________ non hanno mai vissuto insieme, ossia non hanno mai creato un unione coniugale dopo la celebrazione del loro matrimonio. Orbene il ricorrente non dimostra né fornisce la prova che sua moglie sia intenzionata a vivere con lui - anzi la circostanza che ella abbia avviato una procedura in annullamento del connubio porta piuttosto a pensare il contrario - come anche non allega in modo credibile che vi sia la possibilità di creare un vero legame coniugale tra di loro. In queste condizioni, è a ragione che la Corte cantonale ha considerato che l'interessato commetteva un abuso di diritto richiamandosi al proprio matrimonio, il quale esiste solo formalmente, al fine di ottenere il rilascio di un permesso di dimora (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 128 II 145 consid. 2.2.; 127 II 49 consid. 5a; 123 II 49 consid. 4 e 5; 121 II 97 consid. 2 e 4).
 
2.2 Visto quanto precede, i motivi che hanno indotto il ricorrente a venire in Svizzera, le condizioni nelle quali egli ha conosciuto la moglie come pure le circostanze in cui è stato concluso il matrimonio ossia, in altre parole, la questione di sapere se si tratta di un matrimonio fittizio o no - aspetto che peraltro non è stato valutato dai giudici cantonali - non erano e non sono di rilievo ai fini del giudizio. Di conseguenza, il fatto che i giudici cantonali non abbiano assunto le prove proposte al riguardo né abbiano personalmente sentito il ricorrente su questo punto non viola pertanto il diritto di essere sentito di costui né implica un accertamento arbitrario dei fatti rilevanti.
 
2.3 Il ricorrente si richiama poi all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giugno 2002 (ALC; FF 1999 VI 5978 e segg.), e in particolare al diritto per i familiari di un cittadino comunitario, con diritto di soggiorno in Svizzera, di stabilirsi con esso in quest'ultimo Paese (art. 3 Allegato I ALC). A questo proposito, fa valere una disparità di trattamento. Sennonché, il ricorrente, che non è né cittadino svizzero né cittadino comunitario, non rientra tra i soggetti a cui si rivolge il suddetto accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (cfr. art. 1 prima frase ALC) e, come tale, non beneficia di nessun diritto ad essere trattato allo stesso modo di un cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero di quest'ultimo. Per tal motivo egli non può far valere sotto questo profilo la violazione del principio di parità di trattamento. In queste circostanze, non è pertanto necessario esaminare se la moglie svizzera del ricorrente avrebbe potuto invocare il trattato in questione nei confronti del coniuge che non è cittadino comunitario, lamentando una disparità di trattamento.
 
2.4 Visto quanto precede è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che il ricorrente, abusando dei diritti che gli derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta al solo scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera.
 
3.
 
Il ricorrente rimprovera ai giudici ticinesi di avergli negato arbitrariamente il beneficio dell'assistenza (art. 30 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPAmm) al motivo che, come rilevato nella sentenza querelata, il suo gravame era destinato all'insuccesso sin dall'inizio. A parere del ricorrente, se ciò fosse stato effettivamente il caso, i giudici cantonali non avrebbero ordinato un doppio scambio di allegati scritti in virtù dell'art. 49 LPAmm, ma avrebbero immediatamente evaso la causa conformemente a quanto previsto dall'art. 48 LPAmm. La tesi è inconferente. In effetti lo scambio di allegati serve a tutelare i diritti di parte (permettendo ad esempio al ricorrente di esprimersi su eventuali nuove allegazioni) nonché a permettere all'autorità di precisare l'oggetto del contendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 all'art. 49); lo stesso non ha invece niente a che vedere con la fondatezza del gravame. In altre parole, il fatto di ordinare uno scambio di allegati non preclude all'autorità la facoltà di dichiarare poi l'inammissibilità del ricorso.
 
4.
 
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG).
 
5.
 
5.1 Stante tutto quanto precede, il ricorso - ai limiti della temerarietà - dev'essere respinto e il giudizio querelato confermato.
 
5.2 Poiché il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, l'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un patrocinatore d'ufficio va respinta (art. 152 OG). Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale degli stranieri.
 
Losanna, 13 novembre 2002
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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