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Informationen zum Dokument  BGer I 296/2002  Materielle Begründung
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BGer I 296/2002 vom 05.11.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
I 296/02
 
Sentenza del 5 novembre 2002
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
C.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Salvatore Del Grosso, Via B. Marzolla 22, 72100 Brindisi, Italia,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
 
Istanza precedente
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
(Giudizio del 15 marzo 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
C.________, cittadino italiano nato nel 1938, ha lavorato in Svizzera dal 1958 al 1982, solvendo i contributi sociali di legge. In Italia ha versato contributi alle patrie assicurazioni nel 1957 e, in seguito al rientro nel suo paese, dal 1983 al 1995.
 
In data 24 agosto 1999 C.________ ha presentato alla competente autorità amministrativa una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a dipendenza di una inabilità addebitabile segnatamente ad esiti di "splendopancreasectomia caudale e resezione angolo colico e surrene sinistro per cancro neuroendocrino".
 
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), attestando all'interessato un grado di invalidità dell'80% dal 25 settembre 1998 - data alla quale faceva però difetto il requisito assicurativo -, gli ha riconosciuto, mediante decisione del 13 marzo 2001, il diritto a una rendita intera dal 1° gennaio 2001 in forza della modifica della LAI entrata in vigore a quest'ultima data.
 
B.
 
Chiedendo il riconoscimento di un grado di invalidità del 100% e l'erogazione della rendita intera già a partire dal 15 aprile 1999 - ossia da quando l'autorità italiana competente lo ha riconosciuto invalido civile -, C.________, patrocinato dall'avv. Salvatore Del Grosso, ha deferito il provvedimento amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per pronuncia 15 marzo 2002, ne ha però respinto, nella misura in cui lo ha ritenuto ammissibile, il gravame rilevando la carenza, alla data invocata, dei presupposti legali.
 
C.
 
C.________, sempre assistito dall'avv. Del Grosso, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone la richiesta di anticipare al 25 settembre 1998 o comunque al 15 aprile 1999 la data di decorrenza per l'erogazione della rendita intera e di attestargli un grado di invalidità del 100%.
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 La decisione amministrativa impugnata è stata emanata precedentemente all'entrata in vigore (1° giugno 2002) dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Questo Accordo, in particolare il suo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica pertanto nella presente procedura (sentenza del 9 agosto 2002 in re S., C 357/01, consid. 1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale; cfr. pure sentenza del 24 settembre 2002 in re B., I 619/01, consid. 7).
 
1.2 Nei considerandi dell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, il giudice commissionale ha già diffusamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Ha in particolare rilevato come in sostanza, secondo l'ordinamento valido fino al 31 dicembre 2000, il cittadino italiano doveva avere contribuito per almeno un anno all'AVS/AI svizzera, doveva essere invalido ai sensi della legge svizzera ed essere assicurato alle assicurazioni sociali elvetiche oppure a quelle patrie al verificarsi dell'evento, atteso che, secondo la regolamentazione convenzionale in materia, la condizione assicurativa risultava adempiuta quando erano versati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane, durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana oppure quando egli aveva diritto a una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (v. la cifra 2 lett. a e b del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale nonché l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo medesimo).
 
Va precisato a tal proposito che, secondo la giurisprudenza di applicazione, onde impedire la creazione artificiosa di un rapporto assicurativo retroattivo al momento della realizzazione dell'evento assicurato giusta il diritto svizzero, il cittadino italiano è considerato iscritto alle assicurazioni sociali se sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, volontaria continuata o facoltativa italiane prima del verificarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati prima della resa della decisione amministrativa (DTF 112 V 94 consid. 5, 109 V 180 consid. 2a).
 
1.3 L'istanza precedente ha quindi correttamente illustrato la nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2001, risultante dalla modifica della LAI del 23 giugno 2000 e comportante la soppressione del requisito assicurativo, la quale prevede per le persone che non avevano diritto alla rendita, perché non assicurate all'insorgere dell'invalidità, la possibilità di chiedere un riesame della loro situazione, con effetto tuttavia solo dall'entrata in vigore della modifica legislativa (cpv. 4 disp. trans. modifica LAI 23 giugno 2000, RU 2000 2683; FF 1999 pag. 4333).
 
2.
 
2.1 La pronunzia con la quale il primo giudice ha stabilito che l'invalidità, secondo il diritto svizzero, sarebbe insorta al più tardi il 25 settembre 1998, ossia un anno dopo l'intervento di "splendopancreasectomia caudale e resezione angolo colico e surrene sinistro per cancro neuroendocrino" che aveva determinato, secondo le valutazioni dell'UAI, una grave incapacità lavorativa, appare fondata e trova convincente riscontro negli atti, le affezioni dell'insorgente configurando pacificamente uno stato patologico labile, ossia suscettibile di evolvere, e la nascita del diritto all'eventuale rendita dovendosi pertanto determinare secondo i criteri di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI.
 
2.2 Parimenti pertinente è l'accertamento secondo il quale il ricorrente, che al più tardi al 31 dicembre 1995 aveva cessato di versare contributi alle assicurazioni sociali italiane, non risultava più essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (25 settembre 1998), ritenuto che la prestazione di invalidità civile - in merito alla cui qualifica il primo giudice ha peraltro giustamente rammentato che essa non è equiparabile alla pensione ordinaria d'invalidità erogata dalle assicurazioni sociali italiane, ai sensi delle disposizioni convenzionali citate al consid. 1.1 (sentenze inedite del 29 settembre 1999 in re A., I 354/99, 15 settembre 1998 in re L., I 506/97, 9 settembre 1998 in re P., I 60/98, e 23 dicembre 1996 in re C., I 327/96) - è stata erogata solo a partire dal 1° maggio 2000, ossia posteriormente all'insorgenza del rischio assicurato (cfr. sentenza del 4 ottobre 2001 in re L., I 282/01, consid. 3c).
 
Correttamente, pertanto, la Commissione di ricorso è giunta a riconoscere a C.________ un diritto alla rendita intera solo per il periodo successivo all'entrata in vigore della novella legislativa del 23 giugno 2000, che ha decretato la soppressione del requisito assicurativo.
 
3.
 
L'insorgente sembra infine insistere affinché gli venga riconosciuto un tasso di incapacità di guadagno totale e non solo dell'80%, come invece attestato dall'UAI e dalla Commissione di ricorso.
 
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare a più riprese, in materia di decisione concernente prestazioni assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado d'invalidità che determina il diritto a una rendita costituisce, in tale contesto, soltanto la motivazione del provvedimento. Se l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se l'interessato si prevale di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 418 consid. 3b/aa e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 173 consid. 1).
 
Con la decisione amministrativa litigiosa del 13 marzo 2001, l'intimata ha riconosciuto al ricorrente una rendita intera d'invalidità stante un tasso d'incapacità di guadagno dell'80%. C.________ contestando soltanto la determinazione del grado d'invalidità - una sua diversa fissazione, nel senso desiderato dall'assicurato, non essendo infatti suscettibile di modificare il diritto alla rendita -, si pone la questione di sapere se a ragione la precedente istanza ha negato l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento di un grado di invalidità superiore al tasso ritenuto dall'intimata.
 
La risposta deve essere chiaramente affermativa, atteso che C.________ né in sede commissionale né nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo fa minimamente valere un qualsivoglia interesse a tale accertamento, né tanto meno precisa per quali motivi la valutazione dell'UAI, che ha condotto alla determinazione del tasso d'invalidità dell'80%, sarebbe censurabile, in quanto inattendibile o contraddittoria (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ed alla Cassa svizzera di compensazione.
 
Lucerna, 5 novembre 2002
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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