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Informationen zum Dokument  BGer 1A.189/2002  Materielle Begründung
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BGer 1A.189/2002 vom 28.10.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.189/2002 /ngu
 
Sentenza del 28 ottobre 2002
 
I Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
 
Féraud, Catenazzi,
 
cancelliere Crameri.
 
M.________, attualmente detenuto ai fini estradizionali presso il Penitenziario cantonale "La Stampa", 6900 Lugano,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
 
contro
 
Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
 
estradizione alla Germania
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione dell'Ufficio federale di giustizia del 22 agosto 2002.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 4 aprile 2000 la Procura pubblica di Stoccarda ha presentato una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino, nell'ambito di un'inchiesta per falsificazione di documenti e frode fiscale a carico di V.K.________, cittadino iraniano, di C.________ e R.________, cittadini italiani, di N.________, cittadino tedesco, e di altre persone. Essa sospettava che R.________, amministratore della società tedesca D.________ GmbH, avrebbe agito con la complicità di C.________, di V.K.________, direttore della società cipriota T.________ Ltd., e di S.K.________, moglie di V.K.________, amministratrice di fatto della società italiana I.________ S.p.A., allo scopo di incassare, sulla base di false dichiarazioni fiscali, l'imposta precedente ("Vorsteuer") relativa al commercio di telefoni cellulari e ciò ai danni, per vari milioni di marchi tedeschi, della Germania; questi fatti sarebbero avvenuti nel 1999. Il 19 maggio 2000 anche la Procura pubblica di Monaco (Baviera) ha formulato una rogatoria al riguardo. Le commissioni rogatorie tendevano all'acquisizione di documentazione bancaria, societaria e personale, come pure al blocco di conti e all'audizione di imputati e testimoni.
 
B.
 
Con sentenze del 27 settembre 2001 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibili, i ricorsi interposti da V.K.________ contro decisioni della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che confermavano la trasmissione alla Germania dei documenti sequestrati (cause 1A.31 e 32/2001).
 
Il Tribunale federale, mediante sentenza del 22 febbraio 2002, ha poi respinto, in quanto ammissibile, un ricorso di V.K.________ avverso una decisione con cui l'Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva accordato la sua estradizione alla Germania (causa 1A.189/2001). Esso aveva ritenuto che il sistema IVA era stato utilizzato per ottenere versamenti che, in ogni caso principalmente, non costituivano una restituzione di imposta ma l'ottenimento di prestazioni senza rapporto con alcun versamento; aveva pertanto ritenuto che la fattispecie, corrispondente a quella oggetto della DTF 110 IV 34, raffigurava una truffa ai sensi dell'art. 146 CP.
 
C.
 
Con nota del 29 gennaio 2002 il Ministero di giustizia bavarese, a Monaco, fondandosi sull'ordine di arresto emesso il 7 giugno 2001 dal Tribunale di Monaco, ha chiesto all'UFG anche l'estradizione di M.________. Egli è stato arrestato il 22 aprile 2002 a Bardonnex, e trovato in possesso di diversi documenti, oggetti di valore e denaro. Il 24 aprile seguente l'UFG ha emanato contro di lui un ordine di arresto ai fini estradizionali. Con decisione del 24 maggio 2002 la Camera di accusa del Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un reclamo dell'arrestato contro detto ordine. Interrogato sulla domanda estera, l'estradando, addotta la sua estraneità ai fatti addebitatigli, si è opposto al suo accoglimento: egli ha poi sottolineato che si sarebbe in presenza di una truffa in materia fiscale, per la quale l'estradizione è esclusa, e non di una truffa di diritto comune ai sensi dell'art. 146 CP.
 
D.
 
Con decisione del 22 agosto 2002 l'UFG ha concesso l'estradizione e ordinato la consegna alla Germania dei numeri delle carte di credito, del passaporto diplomatico della Repubblica della Liberia, di cellulari nonché di apparecchi e atti appartenenti all'estradando.
 
E.
 
Quest'ultimo impugna dinanzi al Tribunale federale la decisione con un ricorso di diritto amministrativo. Chiede di annullarla, di rifiutare l'estradizione e di ordinare la sua immediata scarcerazione.
 
L'UFG propone di respingere il ricorso. Con osservazioni del 14 ottobre 2002 il ricorrente si riconferma nelle proprie conclusioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 L'estradizione fra la Germania e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), dal Secondo Protocollo addizionale, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353.12), e dall'Accordo tra i due Paesi del 13 novembre 1969 che completa la CEEstr e ne agevola l'applicazione (RS 0.353.913.61). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.).
 
1.2 L'atto impugnato è una decisione di prima istanza secondo l'art. 55 cpv. 1 AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3 all'art. 25 AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al Giudice estero del merito, e non al Giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag. 220). Le conclusioni tendenti al rifiuto della domanda e alla scarcerazione sono, di massima, proponibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c).
 
1.3 La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b).
 
2.
 
Il ricorrente fa valere che la domanda non adempirebbe i requisiti formali e che inoltre sarebbe contraddittoria e irricevibile dal profilo dell'art. 3 cpv. 3 AIMP: la fattispecie concernerebbe infatti, semmai, una truffa fiscale, né sarebbe adempiuto il requisito della doppia punibilità. D'altra parte, giusta l'art. 7 cpv. 1 CEEstr, la Svizzera sarebbe competente per reprimere i prospettati reati; infine, il ricorrente contesta l'adempimento delle condizioni per la consegna degli oggetti.
 
2.1 Il ricorrente, che rileva di essere a conoscenza della sentenza 1A.189/2001, adduce che la fattispecie è, nel suo caso, diversa. L'assunto non regge, perché i fatti di cui si tratta sono analoghi, se non identici, a quelli oggetto della menzionata causa cui, per brevità, si rinvia. Certo, il ricorrente produce nuovi documenti, segnatamente l'estratto di una nota del 18 ottobre 2001 della polizia di Monaco, il rapporto finale della polizia giudiziaria della Baviera superiore e dell'Ufficio della finanza di Monaco del 15 luglio 2002, l'atto di accusa del 24 luglio 2002 e un estratto di una intercettazione telefonica del 26 maggio 2000, come pure la sentenza 9 agosto 2001 del Tribunale di Monaco, Sezione I, resa contro l'imputato F.________: secondo lui questi atti ridimensionerebbero la sua posizione nel procedimento penale estero, ove non apparirebbe più come ideatore, rispettivamente supervisore del sodalizio criminoso, ma solo come partecipante occupantesi della cassa giornaliera e della logistica. Ora, con questa argomentazione, il ricorrente disattende che non spetta allo Stato richiesto pronunciarsi sulla colpevolezza dell'estradando e sulla fondatezza delle accuse mossegli (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 347 consid. 4).
 
2.2 Per il ricorrente la domanda sarebbe anche lacunosa, visto che non vi si precisa come e quando egli avrebbe preso le decisioni nel settore finanziario e le decisioni concernenti il percorso delle merci e del denaro all'interno del sistema fraudolento. L'argomento non può essere ritenuto, la prova di questi eventi non dovendo essere fornita nell'ambito della procedura estradizionale ma solo nel successivo procedimento penale estero. Nella causa 1A.189/2001 il Tribunale federale, esaminate le asserite contraddizioni là sollevate, e in parte qui riprese dal ricorrente, ha rilevato che le informazioni fornite dalla Parte richiedente erano sufficienti e ha ritenuto che, vista la complessa natura del procedimento estero, esse gli consentivano di esaminare i fondati sospetti sui quali si basava la domanda, lo Stato estero non essendo tenuto a provare la commissione dei reati (consid. 3.1-3.9).
 
La richiesta del ricorrente di chiedere un complemento allo Stato estero dev'essere pertanto respinta. Anche la richiesta di un parere dell'Amministrazione federale delle contribuzioni giusta l'art. 24 cpv. 3 OAIMP va respinta, visto che il tema è già stato trattato nella causa 1A.189/2001 (consid. 4 e 5), le cui considerazioni in proposito, qui richiamate, valgono anche per la presente procedura. Dai documenti prodotti dal ricorrente non risulta che la Parte richiedente avrebbe sostanzialmente modificato l'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, vincolante per il Tribunale federale, né ch'essa l'abbia ritirata o modificata. Piuttosto, dalla domanda si evince che il ricorrente ha partecipato al sistema truffaldino, in essa essendo peraltro indicato il ruolo da lui svolto. Il ricorrente rileva invero che, rispetto all'ordine di arresto, il rapporto finale della polizia giudiziaria della Baviera e l'atto di accusa avrebbero ridimensionato la sua posizione nell'ambito del procedimento penale estero. Non spetta tuttavia allo Stato richiesto pronunciarsi sul grado di colpevolezza dell'estradando e sulla fondatezza delle accuse mossegli; anche la (contestata) questione della valutazione delle prove compete al Giudice estero del merito, non al Giudice svizzero dell'estradizione.
 
Nell'ambito dei reati litigiosi, in particolare riguardo al sospettato ruolo di organizzatore tenuto dal ricorrente, la questione dell'alibi non si pone. Secondo la giurisprudenza la nozione di alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP dev'essere intesa nel senso classico, cioè di prova che, al momento del fatto, la persona perseguita non si trovasse nel luogo di commissione del reato. Una versione dei fatti diversa da quella descritta nella domanda, o semplicemente argomenti a discarico, non possono tuttavia essere ritenuti in tale ambito: nella fattispecie è del resto manifesto che, vista la natura degli addebiti, la prova dell'alibi non può essere presa in considerazione (DTF 123 II 279 consid. 2b, 122 II 373 consid. 1c, 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 215 consid. 5b). Infine, anche con questa argomentazione il ricorrente riafferma la sua estraneità ai prospettati reati: ora, come già si è indicato, non spetta allo Stato richiesto pronunciarsi sulla colpevolezza dell'estradando e sulla fondatezza delle accuse mossegli.
 
3.
 
Il ricorrente, sostenendo che si sarebbe in presenza di puri reati fiscali, contesta l'adempimento del requisito della doppia punibilità. La censura non regge: l'argomento, sul quale è incentrato il ricorso, è già stato esaminato, e ritenuto infondato, nell'ambito della causa 1A.189/2001 (consid. 4-5). Il ricorrente rileva invero che il coimputato F.________ sarebbe stato ritenuto dal Tribunale di Monaco, con sentenza del 9 agosto 2001, colpevole del solo reato di sottrazione d'imposta, e non di truffa comune. Ora, come ha rilevato l'UFG, questa sentenza non concerne esattamente gli stessi fatti né le stesse persone; comunque, se nel corso del procedimento penale l'Autorità estera dovesse modificare la qualificazione degli atti rimproverati, non v'è motivo di credere che non venga rispettata la procedura dell'art. 14 cpv. 3 CEEstr. Del resto, sebbene l'ordine di arresto nei confronti del ricorrente sia stato spiccato il 7 giugno 2001, la domanda di estradizione è stata presentata il 29 gennaio 2002, per cui è da ritenere che lo Stato richiesto fosse a conoscenza della sentenza del 9 agosto 2001.
 
Richiamando l'atto di accusa del 24 luglio 2002, concernente, tra l'altro, V.K.________, E.________ e il ricorrente stesso, questi sostiene che le Autorità fiscali sarebbero state ingannate in merito alla volontà di pagare le imposte indicate nelle dichiarazioni IVA, ciò che avrebbe consentito un'indebita sottrazione di imposte e non, come sostenuto dall'UFG, un indebito profitto, e quindi una truffa comune. Determinante per l'esame della doppia punibilità, che nell'ambito dell'estradizione dev'essere adempiuta per ogni reato oggetto della domanda (DTF 125 II 569 consid. 6; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 348), non è tanto la corrispondenza delle norme penali quanto il quesito di sapere se i fatti addotti nella domanda, eseguita la dovuta trasposizione, sarebbero punibili secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b; cfr. anche l'art. 35 cpv. 2 AIMP). Ora, nella causa 1A.189/2001 il Tribunale federale ha ritenuto che si è in presenza di negozi simulati e di fatture fittizie, non tendenti a una riduzione di imposte ma a un illecito arricchimento, al di fuori di una procedura di rimborso d'imposta. L'assunto ricorsuale, fondato su una fattispecie diversa da quella posta a fondamento della domanda germanica, non può essere seguito, né v'è motivo di credere che lo Stato richiedente non rispetti la regola della specialità enunciata all'art. 14 CEEstr.
 
4.
 
4.1 La critica ricorsuale secondo cui il requisito della doppia punibilità non sarebbe adempiuto per il reato dell'organizzazione criminale (art. 260ter CP) non è decisiva e non muta l'esito del ricorso. In effetti, nella decisione impugnata l'UFG ha concesso l'estradizione "per i fatti esposti nella domanda formale di estradizione" e rilevato nei considerandi che tali fatti potrebbero essere perseguibili in Svizzera in applicazione dell'art. 146 CP (consid. 3.2 in fine pag. 6); l'Ufficio non si è del resto espresso sull'art. 260ter CP, e neppure nella risposta al ricorso ha preso posizione in merito. Ne segue che l'estradizione, come ritenuto dall'UFG, è concessa solo per il reato di truffa.
 
4.2 Il ricorrente fa da ultimo valere che la Svizzera sarebbe competente a reprimere la truffa. La censura non regge. Nella causa 1A.189/2001 il Tribunale federale, esprimendosi sull'art. 7 CEEstr, ha rilevato che neppure un'eventuale perseguibilità dei reati in Svizzera giustificava il rifiuto dell'estradizione, visto che in Germania, dove era stata svolta gran parte delle attività, era in corso un procedimento penale contro numerosi partecipanti, sicché motivi di economia procedurale stavano a sostegno della scelta dell'UFG (consid. 6). Le stesse considerazioni valgono per la presente causa.
 
5. Il ricorrente contesta anche l'ordinata consegna degli oggetti sequestrati e sostiene in particolare che tra il passaporto diplomatico della Repubblica della Liberia e il procedimento estero, concernente una sottrazione fiscale, non sussisterebbe alcuna relazione. Ora, come si è visto, non si è in presenza di una siffatta fattispecie. Per il resto, il ricorrente accenna semplicemente al fatto che lo Stato richiedente non avrebbe fornito speciali informazioni né reso verosimile che i numeri delle carte di credito e di quelle bancarie concernano relazioni bancarie utilizzate per compiere i sospettati reati; la stessa censura, varrebbe sia per i documenti, al suo dire non relativi a persone o società coinvolte nel procedimento estero, sia per i telefoni cellulari e le carte SIM. La censura non regge.
 
Come rilevato nella decisione impugnata, con scritti del 29 maggio e del 19 giugno 2002 le Autorità tedesche hanno espressamente chiesto la consegna di tali oggetti e dei numeri delle carte di credito, rilevando che il passaporto diplomatico è verosimilmente falso, e che gli altri oggetti servono quali mezzi di prova nel procedimento penale. Ora, l'art. 59 cpv. 1 AIMP prevede che, se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che possono servire come mezzi di prova sono consegnati all'Autorità richiedente. È manifesto che i numeri delle carte di credito possano essere rilevanti come mezzi probatori, in particolare riguardo alle transazioni effettuate nell'ambito dei commerci simulati; la stessa conclusione vale per i telefoni cellulari, visto che i sospetti si fondano anche su intercettazioni telefoniche, che potrebbero permettere di confermare i legami tra gli imputati e le società coinvolte. La relazione tra il passaporto litigioso e i reati non è manifesta, ma non può essere neppure esclusa, visto che lo Stato estero lo presume falso. In siffatte circostanze, l'UFG non ha pertanto violato l'ampio potere di apprezzamento che egli compete (cfr. anche DTF 121 IV 41 consid. 4b/bb).
 
6.
 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia (B 119791/01).
 
Losanna, 28 ottobre 2002
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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