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Informationen zum Dokument  BGer 1P.258/2002  Materielle Begründung
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BGer 1P.258/2002 vom 02.10.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.258/2002 /cri
 
Sentenza del 2 ottobre 2002
 
I Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
 
Catenazzi e Fonjallaz,
 
cancelliere Gadoni.
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Francesco Naef, via Nassa 21, 6901 Lugano,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
risarcimento all'accusato a seguito dell'abbandono del procedimento penale
 
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 28 marzo 2002 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
 
Fatti:
 
A.
 
A seguito di parecchie denunce il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha aperto a partire dal 1978 nei confronti di A.________ vari procedimenti penali per i reati di truffa, amministrazione infedele, usura, incitamento alla speculazione e appropriazione indebita. Le inchieste, congiunte dal PP, riguardavano essenzialmente asseriti illeciti commessi dall'accusato tra la fine del 1977 e l'estate del 1983, mediante due società attive nel campo delle borse merci, la B.________ e la C.________ SA. Il 7 novembre 1984 il Giudice istruttore sottocenerino, incaricato dell'istruzione, aveva emanato contro A.________ un ordine d'arresto a diffusione nazionale, tuttavia mai eseguito, essendosi questi trasferito all'estero. Il provvedimento era stato impugnato senza successo dinanzi alle istanze cantonali; adito dall'accusato, il Tribunale federale ha ritenuto l'ordine di arresto non sorretto dall'interesse pubblico e lesivo del principio della proporzionalità, annullando la decisione della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che lo confermava (sentenza del 13 gennaio 1998, parzialmente pubblicata in RDAT II-1998 n. 10 pag. 22 segg.).
 
Con decreto del 5 novembre 1998 il PP ha abbandonato i procedimenti; ha rilevato che per 25 procedure era intervenuta la prescrizione e che per le due rimanenti non erano adempiuti gli elementi costitutivi di reato né erano sufficienti le indicazioni contenute nella denuncia.
 
B.
 
Il 5 novembre 1999 A.________ ha presentato alla CRP una domanda d'indennità secondo l'art. 317 CPP/TI. Chiedeva un'equa rifusione delle spese di patrocinio, fr. 1'328'444.-- quale risarcimento per il danno materiale, corrispondente all'asserita diminuzione del valore delle azioni della C.________ SA a seguito della procedura penale, e fr. 237'300.-- quale riparazione del torto morale.
 
C.
 
Con sentenza del 28 marzo 2002, la CRP ha accolto l'istanza limitatamente a un importo di fr. 2'000.--. Essa ha di massima riconosciuto all'istante il diritto all'indennità solo riguardo ai due procedimenti non prescritti, abbandonati con giudizio di merito, ma negato che tali procedimenti, connessi alla gestione della società D.________, fossero in un rapporto di causalità adeguata con la perdita di valore delle azioni della C.________ SA. La Corte cantonale ha poi negato la rifusione delle spese di patrocinio, perché non documentate, e accordato all'istante, sempre con riferimento ai soli procedimenti non prescritti, un importo di fr. 2'000.-- a titolo di riparazione morale.
 
D.
 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere una violazione degli art. 8, 9, 29 e 32 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
 
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero pubblico chiede di respingere il ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
Il ricorso, presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale (cfr. art. 320 cpv. 4 CPP/TI), è ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 87 OG. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG) e il ricorso tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG).
 
2.
 
Come rileva anche il ricorrente, dal diritto federale non si deduce una pretesa di indennità per torto morale relativa a pregiudizi subiti in conseguenza di un provvedimento legittimo adottato nell'ambito di un procedimento penale (DTF 119 Ia 221 consid. 6, 113 Ia 177 consid. 2d, 108 Ia 13 consid. 3 concernenti la Costituzione previgente; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, § 109 n. 2 e 3). Questa situazione giuridica non è stata modificata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, degli art. 31 e seg. Cost. (cfr. FF 1997 I 175; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berna 2000, pag. 177, n. 339). Una pretesa di risarcimento per detenzione formalmente legale non è nemmeno prevista dalla CEDU, il cui art. 5 n. 5 prescrive unicamente che, nel caso di arresto o di detenzione illegali, l'ente pubblico è tenuto al risarcimento del danno materiale e morale (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa N.C. c. Italia dell'11 gennaio 2001, n. 24952/94; DTF 119 Ia 221 consid. 6; Arthur Haefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., Berna 1999, pag. 128 e seg.; Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2a ed., Kehl 1996, pag. 146 e segg., n. 158 e segg.). Le suddette considerazioni valgono, a maggior ragione, anche per gli altri eventuali inconvenienti subiti dall'accusato in relazione a una procedura penale conclusa con un giudizio assolutorio o di abbandono. Il quesito di sapere se il Cantone Ticino accordi, e in che misura, una garanzia di risarcimento, deve essere vagliato secondo il diritto cantonale, la cui portata è esaminata dal Tribunale federale dal ristretto profilo dell'arbitrio, quando siano in discussione norme di rango inferiore alla Costituzione.
 
Secondo l'art. 10 cpv. 4 Cost./TI, non esplicitamente invocato dal ricorrente, il Cantone Ticino risponde del danno materiale e morale derivante dall'ingiusta privazione della libertà personale. L'art. 317 CPP/TI prevede che l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. In questa valutazione, al giudice cantonale è riservato un ampio potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina unicamente dal ristretto profilo dell'arbitrio, rispettivamente dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 124 I 208 consid. 4, 118 II 410 consid. 2a, 116 II 295 consid. 5a e rinvii).
 
3.
 
3.1 Il ricorrente non ha subito né detenzione né arresto. Ritiene cionondimeno di avere sofferto danni rilevanti per l'apertura dei procedimenti penali e l'adozione dell'ordine d'arresto, anche se non attuato, e rimprovera alla Corte cantonale, che gli ha negato un'indennità riguardo ai 25 procedimenti penali prescritti, un'applicazione arbitraria dell'art. 317 CPP/TI. Sostiene che il diritto al risarcimento spetterebbe, secondo il tenore letterale della disposizione, a ogni accusato che non sia stato condannato, senza distinzione tra una sentenza di assoluzione, un decreto d'abbandono per innocenza o un decreto d'abbandono per prescrizione. Sempre secondo il ricorrente, la procedura penale ticinese non conoscerebbe l'istituto dello stralcio dai ruoli per intervenuta prescrizione dell'azione penale: il decreto di abbandono sarebbe il solo strumento a disposizione del PP per mettere fine al procedimento penale quando, terminata l'istruzione formale, egli ritenga di non presentare l'atto o il decreto d'accusa. D'altra parte, la giurisprudenza cantonale avrebbe sinora considerato la prescrizione attinente al diritto materiale, per cui la decisione della CRP di considerarla, nel presente caso, di natura processuale costituirebbe un cambiamento di giurisprudenza arbitrario, non motivato e non fondato su serie considerazioni.
 
3.2 Secondo la Corte cantonale il PP avrebbe dovuto, dal profilo formale, stralciare dal ruolo le denunce prescritte e limitare il decreto d'abbandono ai procedimenti abbandonati per motivi di merito, poiché nella procedura penale ticinese l'accertamento della prescrizione dell'azione penale concerne il diritto processuale. I Giudici cantonali hanno quindi limitato il diritto dell'istante all'indennità secondo l'art. 317 CPP/TI agli inconvenienti connessi alle procedure abbandonate con un giudizio di merito, visto che l'intervento della prescrizione non permetterebbe di ritenere ingiustificati i procedimenti negli altri casi.
 
3.3 La natura giuridica della prescrizione è, in materia penale, controversa e il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione a sapere se la prescrizione dell'azione penale costituisca un motivo d'estinzione del diritto dello Stato di condannare, fondato sul diritto materiale, oppure una regola di procedura, costituente un impedimento processuale alla prosecuzione della causa (DTF 105 IV 7 consid. 1a pag. 9, 117 Ib 53 consid. 3 pag. 59; cfr. inoltre, riguardo alle differenti opinioni dottrinali, in Svizzera essendo comunque prevalente la natura materiale dell'istituto, per es. Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a ed., Zurigo 1997, pag. 322 seg. n. 2 segg.; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 2a ed., Berna 1996, pag. 139 n. 31; Franco del Pero, La prescription pénale, tesi, Losanna 1993, pag. 61 segg.; Hans Walder, Schuldspruch trotz Verfolgungsverjährung?, in Gedächtnisschrift für Peter Noll, Zurigo 1984, pag. 313 segg., in particolare pag. 315 segg.). Il quesito non è risolto in modo unanime dalle giurisprudenze cantonali (cfr., sulle differenti prassi cantonali, del Pero, op. cit., pag. 65 seg.; Trechsel, op. cit., pag. 323 n. 3).
 
La CRP rileva che, a mente sua, nel Cantone Ticino l'accertamento della prescrizione dell'azione penale atterrebbe al diritto procedurale (cfr. sentenza impugnata, consid. 4.2). Essa non indica tuttavia alcun riferimento giurisprudenziale cantonale, ma si limita a richiamare le sentenze del Tribunale federale del 9 gennaio 1979, pubblicata in DTF 105 IV 7 segg., e del 29 settembre 2000, pubblicata in SJ 2001 I 118 segg., oltre che l'opinione di Hauser/Schweri, op. cit., § 41 n. 9. Ora, come si è visto, in DTF 105 IV 7 il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione di sapere se l'intervento della prescrizione dell'azione penale comporti l'assenza di un presupposto processuale o l'esclusione della punibilità fondata sul diritto sostanziale, mentre nella sentenza del 29 settembre 2000 (causa 1P.207/2000), il Tribunale federale ha ritenuto non arbitrario limitare all'accusato prosciolto con un giudizio definitivo il riconoscimento di un'indennità per detenzione ingiustificata: in quest'ultima sentenza - ove era in discussione il diritto di procedura penale del Canton Ginevra - il Tribunale federale ha ritenuto che la Corte cantonale non aveva violato né il divieto dell'arbitrio né il principio della presunzione d'innocenza considerando una decisione di constatazione della prescrizione dell'azione penale non assimilabile a un giudizio di merito e negando quindi un'indennità fondata sull'art. 379 CPP/GE; come risulta chiaramente dai considerandi della sentenza, il diritto ginevrino considera tuttavia la prescrizione un evento procedurale non idoneo, come tale, a comportare l'abbandono del procedimento penale (sentenza del 29 settembre 2000 citata, consid. 2b, in SJ 2001 I 121; v. pure SJ 1990 pag. 430; del Pero, op. cit., pag. 75 e la decisione citata alla nota n. 413). Nel passaggio del commentario di Hauser/Schweri citato dalla CRP (§ 41 n. 9) gli autori si limitano a indicare come più corretto il carattere processuale della prescrizione, ma non si esprimono sulle differenti soluzioni e giurisprudenze cantonali né sulla diversa opinione della dottrina maggioritaria.
 
3.4 Riguardo specificatamente al Cantone Ticino emerge dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, resa in applicazione del previgente codice di procedura penale, del 10 luglio 1941 (vCPP/TI), che l'intervento della prescrizione comporta l'estinzione del diritto dello Stato di punire e attiene quindi al diritto materiale (cfr. la sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del 7 maggio 1986, consid. 1, pubblicata in Rep 1987 pag. 257, con riferimento a Paul Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, 2a ed., Neuchâtel/Parigi 1976, pag. 382 segg.; cfr. pure DTF 109 IV 36). D'altra parte, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione e di revisione penale, la procedura penale ticinese permette al giudice unicamente di condannare o di assolvere, la possibilità di stralciare dai ruoli il procedimento per prescrizione dell'azione penale non essendo invece prevista dalla legge (cfr. la massima della sentenza del 3 gennaio 1984, pubblicata in Rep. 1985 pag. 198 e citata da Trechsel, op. cit., pag. 323 n. 3 e da del Pero, op. cit., pag. 76 nota n. 428; cfr. pure l'art. 211 vCPP/TI). Questa situazione si presentava in modo analogo al PP al termine dell'istruzione formale, poiché al magistrato spettava unicamente, secondo il diritto ticinese, la possibilità di formulare l'atto d'accusa o l'abbandono del procedimento (cfr. art. 157 cpv. 2 vCPP/TI; cfr. pure art. 214 cpv. 1 CPP/TI).
 
Sotto i citati aspetti, la situazione non è mutata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1996, del CPP/TI, né è noto, e neppure rilevato, un cambiamento dell'esposta giurisprudenza (cfr. art. 175, 214 cpv. 1, art. 261 e 262 CPP/TI; Rapporto del 22 luglio 1992 della commissione speciale per l'esame del CPP sul messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del vCPP/TI, pag. 58 in fine; Claudio Lepori, Le nouveau Code de procédure pénale du Canton Tessin: médiation entre expériences du passé et exigences d'un présent dynamique, in RPS 114/1996, pag. 102 segg., in particolare pag. 112 e 113; Michele Rusca, Le nouveau code de procédure pénale tessinois: premier bilan, in SJZ 93/1997, pag. 360 segg., in particolare pag. 362). Del resto, anche la CRP si era in precedenza fondata sulla citata prassi cantonale, o vi aveva perlomeno implicitamente aderito, riconoscendo un'indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI nel caso in cui un accusato era stato prosciolto anche per l'intervenuta prescrizione dell'azione penale riguardo a una delle due imputazioni litigiose (cfr. sentenza della CRP del 30 novembre 1998, oggetto della sentenza del Tribunale federale 1P.20/1999 dell'8 marzo 1999, pubblicata in RDAT II-1999 n. 15 pag. 50 segg., ove il principio dell'assegnazione di un'indennità non era però litigioso).
 
Nelle esposte circostanze risulta pertanto che, nella giurisprudenza ticinese, la prescrizione ha sinora rivestito un carattere giuridico materiale, che estingueva il diritto dello Stato di punire e che doveva essere sanzionata, di conseguenza, con un giudizio di merito (cfr. del Pero, op. cit., pag. 73 e 76). La CRP aveva quindi, in tali casi, assegnato indennità ai sensi dell'art. 317 segg. CPP/TI.
 
3.5 Nel caso in esame la CRP ha ritenuto che la nozione atteneva al diritto processuale e che la prescrizione comportava dal profilo formale lo stralcio dai ruoli delle denunce prescritte: ha quindi limitato il diritto all'indennità ai due procedimenti, tra i 27, abbandonati con motivazioni non fondate sulla prescrizione. Ora, premesso che un cambiamento di giurisprudenza non risulta essere stato precedentemente annunciato (cfr. DTF 122 I 57 consid. 57 consid. 3c/bb), la Corte cantonale non si è confrontata con la citata prassi cantonale e non ha esposto, né motivato, le eventuali ragioni che avrebbero in concreto giustificato di scostarsi dalla soluzione precedentemente adottata riguardo alle conseguenze della prescrizione sul diritto dell'accusato all'indennità: essa ha quindi disatteso l'art. 29 Cost. (cfr. Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 540; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht, tesi, Berna 1998, pag. 34; cfr., in generale sulle esigenze di motivazione, DTF 126 I 97 consid. 2b). Va d'altra parte rilevato che, perché un cambiamento di giurisprudenza non violi la Costituzione, segnatamente la parità di trattamento, occorre che esso si fondi su serie ragioni oggettive quali ad esempio una migliore conoscenza della volontà del legislatore, la modificazione di circostanze esterne o della concezione giuridica o l'evoluzione dei costumi. Inoltre, più una determinata giurisprudenza è da tempo costante, più il giudice è tenuto a porre esigenze severe riguardo ai motivi alla base del cambiamento (DTF 126 I 122 consid. 5 pag. 129, 125 II 152 consid. 4c/aa, 125 I 458 consid. 4a, 122 I 57 consid. 3c/aa e rispettivi rinvii). Poiché il ricorso deve essere accolto per gli esposti motivi, non occorre esaminare in questa sede la costituzionalità, con riferimento al diritto processuale penale ticinese, della nuova soluzione prospettata dalla CRP riguardo alle conseguenze sul diritto al risarcimento in caso di prescrizione dell'azione penale; in particolare, non occorre esaminare se tale scelta, dal profilo del divieto dell'arbitrio, regga di fronte all'art. 317 CPP/TI, secondo cui ha diritto a un'indennità l'"accusato prosciolto", combinato con l'art. 320 cpv. 1 CPP/TI, secondo cui la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno "dall'abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione". Né occorre, tantomeno, in queste circostanze, qui statuire sull'ammontare del risarcimento fissato dai giudici cantonali, ritenuto che in tale ambito il comportamento dell'imputato riguardo al verificarsi della prescrizione può essere, dandosene il caso e se ciò non è escluso dal diritto cantonale, tenuto in linea di conto ai fini dell'indennità (cfr. DTF 116 Ia 162 consid. 2d/bb e 2e; Antoine Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JdT 1995 III 98 segg., in particolare pag. 101 segg. e riferimenti).
 
4.
 
Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Non si prelevano spese processuali (art. 156 cpv. 1 OG), mentre si giustifica di assegnare al ricorrente un'indennità per ripetibili di sede federale, a carico dello Stato del Cantone Ticino.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
 
2.
 
Non si preleva una tassa di giustizia.
 
3.
 
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
4.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 ottobre 2002
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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