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Informationen zum Dokument  BGer 2A.173/2002  Materielle Begründung
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BGer 2A.173/2002 vom 02.09.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.173/2002 /viz
 
Sentenza del 2 settembre 2002
 
II Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Wurzburger, presidente,
 
Betschart e Müller,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
X.________,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Yasar Ravi, via Greina 2, casella postale 2250, 6901 Lugano,
 
contro
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
 
permesso di domicilio
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 28 febbraio 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
X.________ (1966), allora cittadina marocchina, ha sposato il 24 novembre 1995 il cittadino italiano Y.________ (1952), titolare di un permesso di domicilio. Per questo motivo le è stato rilasciato un permesso di dimora. Con decisione del 10 maggio 1999, confermata su ricorso il 23 giugno successivo, le è stato negato il rinnovo del citato permesso poiché viveva separata dal marito. In accoglimento della propria istanza di revisione, con cui adduceva di avere ricostruito la comunione domestica, l'interessata ha ottenuto il 25 ottobre 1999 un nuovo permesso di dimora indicante, quale data d'entrata, il 18 giugno 1999.
 
B.
 
Il 29 novembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha comunicato a X.________ che il termine quinquennale previsto dall'art. 17 cpv. 2 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) per il rilascio del permesso di domicilio era stato interrotto dalla separazione di fatto dei coniugi ed aveva ricominciato a decorrere ex novo dalla ripresa della vita comune, ossia dal 18 giugno 1999. Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato con giudizio del 29 marzo 2000, cresciuto in giudicato.
 
C.
 
Il 29 aprile 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha ribadito a X.________ che il termine quinquennale decorreva dal 18 giugno 1999 nonché l'ha informata che il fatto che fosse diventata cittadina italiana il 28 febbraio 2000 era ininfluente in proposito.
 
D.
 
Il 6 marzo 2001 X.________, facendo valere che erano trascorsi cinque anni dalla celebrazione del matrimonio, ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio. Richiamando la decisione governativa del 29 marzo 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione le ha ribadito il 14 marzo 2001 che il termine determinante giungeva a scadenza il 17 giugno 2004.
 
Il 22 maggio 2001 il Consiglio di Stato ticinese ha dichiarato inammissibile il gravame interposto da X.________ contro la citata lettera del 14 marzo 2001, poiché a suo dire detto scritto non costituiva una decisione impugnabile, bensì un mero atto informativo senza alcun effetto giuridico proprio ed autonomo.
 
E.
 
Pronunciandosi il 28 febbraio 2002 sul gravame esperito da X.________ contro la decisione governativa sopraccitata, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino l'ha dichiarato inammissibile sia perché non era competente a statuire in virtù dell'art. 10 lett. a della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998 (LALPS), sia perché l'insorgente non poteva vantare alcun diritto al riesame, dedotto dall'art. 29 Cost., della decisione governativa del 29 marzo 2000. A titolo abbondanziale i giudici ticinesi hanno osservato che a prescindere dalle decisioni già rese e ritenute adempiute le condizioni enunciate dai trattati e dalla normativa federale determinanti, non si sarebbe potuto fare altro che confermare l'inammissibilità del gravame.
 
F.
 
Il 15 aprile 2002 X.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che le venga riconosciuto il diritto al domicilio. In via subordinata domanda che la causa sia rinviata alla Corte cantonale affinché provveda all'istruttoria del gravame ai sensi dei considerandi. Adduce, in sostanza, una violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS nonché un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
 
G.
 
Chiamati ad esprimersi, il Governo ticinese e l'Ufficio federale degli stranieri hanno postulato la reiezione del ricorso. Il Tribunale cantonale amministrativo, senza formulare osservazioni, si è limitato a confermare il proprio giudizio.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con piena cognizione sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 128 II 13 consid. 1a e riferimenti).
 
2.
 
2.1 Per prassi costante, una decisione d'irricevibilità emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale, anche se fondata sul diritto procedurale cantonale, può essere impugnata con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale laddove l'autorità, se avesse esaminato il merito del gravame, avrebbe dovuto applicare il diritto federale (DTF 127 II 264 consid. 1a; 124 II 499 consid. 1b; 123 II 231 consid. 2 e rispettivi rinvii).
 
La vertenza avviata dinanzi alle autorità cantonali prendeva spunto dalla richiesta formulata dalla ricorrente di poter beneficiare del rilascio di un permesso di domicilio giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS. In altre parole, se fosse stato ammissibile, il gravame presentato dall'insorgente davanti alla Corte cantonale avrebbe riguardato nel merito una problematica disciplinata dal diritto federale. In linea di principio è quindi data la via del ricorso di diritto amministrativo.
 
2.2 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione del diritto federale o su un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1 con numerosi rinvii).
 
La questione di sapere se in concreto la ricorrente possa vantare un diritto al rilascio di un permesso di domicilio e, quindi, se il presente gravame sia ammissibile giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG può in concreto rimanere indecisa dato che, per i motivi esposti in seguito, l'impugnativa sfugge comunque ad un esame di merito.
 
3.
 
3.1 Giusta l'art. 108 cpv. 2 OG, l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni del ricorrente e i motivi su cui esse si fondano. Se nella procedura amministrativa la legge non pone esigenze troppo severe riguardo la forma e il contenuto dei ricorsi e se l'adempimento di questi requisiti formali non va controllato con particolare rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di una certa diligenza e condurre la propria causa con un minimo di cura (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii). Egli deve quindi esporre le proprie censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni. Non è necessario che la motivazione sia pertinente, ma essa deve riferirsi al litigio in questione. Di conseguenza, se la motivazione non è topica, ossia riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335 consid. 1; 118 Ib 134 consid. 2 e rispettivi rinvii), il Tribunale federale non entra nel merito del gravame. Non va poi dimenticato che il Tribunale federale valuta con criteri più severi i ricorsi stesi da un avvocato o da un mandatario professionale (DTF 109 Ia 217 consid. 2b).
 
3.2 Le censure sviluppate dalla ricorrente nel proprio gravame si riferiscono unicamente al senso da attribuire alla nozione di "dimora regolare e ininterrotta di cinque anni" di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS nonché all'analisi della propria situazione coniugale durante questo lasso di tempo, quesiti trattati tuttavia soltanto a titolo abbondanziale dai giudici cantonali. Ella non fa valere alcunché riguardo al giudizio d'inammissibilità reso dall'istanza precedente per motivi d'ordine. Ella non formula infatti alcuna censura riguardo al fatto che la Corte cantonale si è considerata incompetente a statuire in virtù dell'art. 10 lett. a LALPS come pure in merito alla circostanza che detta autorità ha ritenuto che non erano realizzati i presupposti esatti affinché si possa procedere al riesame della risoluzione governativa del 29 marzo 2000, cresciuta in giudicato. In altre parole, la ricorrente non ha sviluppato una compiuta, chiara e precisa motivazione riferita alle opinioni espresse dall'autorità cantonale di ultima istanza. In effetti, ella non spiega perché le argomentazioni contenute nel giudizio impugnato in merito all'inesistenza della competenza a statuire della Corte cantonale e del diritto ad ottenere un riesame sarebbero contrarie al diritto. In queste condizioni, in assenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio, il gravame non soddisfa le esigenze poste dall'art. 108 cpv. 2 OG: lo stesso sfugge quindi ad un esame di merito.
 
3.3 Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere, va osservato che è a ragione che la Corte cantonale, dopo aver ricordato che la risoluzione governativa del 29 marzo 2000 era cresciuta in giudicato poiché non era stata tempestivamente impugnata, ha constatato che la ricorrente non adduceva fatti o mezzi di prova che non aveva potuto o che non aveva motivo di sollevare nella precedente procedura e che, pertanto, ella non poteva più chiedere il riesame della citata risoluzione governativa, segnatamente della decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS. Neanche in questa sede l'interessata porta argomenti che permetterebbero di giungere a diversa conclusione. Se fosse ammissibile, il presente ricorso andrebbe comunque respinto.
 
4.
 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale degli stranieri.
 
Losanna, 2 settembre 2002
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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