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Informationen zum Dokument  BGer I 311/2002  Materielle Begründung
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BGer I 311/2002 vom 28.08.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
I 311/02
 
Sentenza del 28 agosto 2002
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Kernen, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
C.________, Italia, ricorrente, rappresentato dal Patronato INAC, Via G. B. Cattabeni 85, 81013 Caiazzo, Italia,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
 
Istanza precedente
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
(Giudizio del 4 marzo 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
C.________, cittadino italiano, nato nel 1947, ha lavorato in Svizzera nei periodi 1969-1971, 1980-1981 e 1984-1985 solvendo contributi AVS/AI. Rimpatriato, ha ripreso l'attività di manovale e di bracciante agricolo. Lamentando patologie diverse ha presentato in data 6 marzo 2000 una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. La richiesta è stata respinta per carenza di invalidità rilevante dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero mediante decisione 11 ottobre 2001.
 
B.
 
Adita dall'assicurato, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con giudizio 4 marzo 2002, ha tutelato la decisione amministrativa.
 
C.
 
Assistito dal Patronato INAC, C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Ripropone la richiesta di erogazione di una rendita d'invalidità svizzera, producendo a sostegno documentazione medica.
 
Mentre l'amministrazione postula la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo.
 
Diritto:
 
1.
 
Nell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha già esposto i presupposti del diritto alla rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera.
 
1.1 È comunque opportuno ribadire per chiarezza che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se lo è almeno al 40%. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta una incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Tuttavia, in virtù della situazione giuridica esistente al momento determinante della resa della decisione amministrativa deferita in giudizio (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita giusta la lett. b dell'art. 29 cpv. 1 LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media e presentino, alla scadenza del periodo di attesa, un'invalidità pari almeno al 50% (art. 28 cpv. 1ter LAI e DTF 121 V 264 consid. 5 e 6).
 
1.2 Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
 
In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), i dati economici essendo determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Affinché il giudizio del medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure del paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a). Non è invece di principio determinante né la provenienza del mezzo di prova, né la designazione della valutazione (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).
 
1.3 In una recente sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 segg., questo Tribunale ha ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, che si riferiscono agli stipendi medi nelle diverse categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 215).
 
Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non potrà scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
 
2.
 
2.1 I primi giudici, dopo aver constatato la convergenza sul piano diagnostico tra medici italiani e svizzeri, rilevano invece come questi divergano nella valutazione dell'incidenza delle affezioni riscontrate sulla capacità di lavoro. Se per i medici italiani vi sarebbe un'incapacità del 50% in rapporto all'occupazione di bracciante agricolo svolta nell'ultimo periodo, per la consulente medica dell'Ufficio AI il ricorrente sarebbe abile al lavoro nell'attività sin qui esercitata in misura tale da escludere il diritto a prestazioni, vale a dire in misura superiore alla metà.
 
La Commissione di ricorso ha aderito alle conclusioni della dott.ssa E.________, osservando come le stesse non siano minimamente messe in discussione dalle certificazioni mediche prodotte dall'interessato, in quanto sprovviste di riscontri obiettivi.
 
2.2 Nemmeno l'ulteriore documentazione prodotta con il ricorso in esame consente una diversa conclusione. Il dott. L.________, altro consulente medico dell'Ufficio AI, ha riesaminato l'intero incarto, concludendo che se al ricorrente potrebbe essere riconosciuta un'incapacità lavorativa parziale e, meglio, del 50% come bracciante agricolo, essendo consigliabile evitare sforzi eccessivi, egli sarebbe nondimeno completamente abile al lavoro in attività sostitutive medio-leggere.
 
Queste constatazioni sono suffragate da un'attenta e convincente disamina dei reperti obiettivi: l'ipertensione è tenuta sotto controllo farmacologicamente e il circolo arterioso risulta ben compensato; l'ipertrofia ventricolare è la logica conseguenza di una prolungata ipertensione, ma non influisce sulla capacità lavorativa; la broncopatia è da tempo stata curata e la funzione polmonare, stante un deficit ventilatorio di grado lieve, corrisponde sostanzialmente all'età; anche l'artrosi è compatibile con il normale processo d'invecchiamento e le limitazioni funzionali che provoca sono lievi. Queste considerazioni fanno sì, secondo il dott. L.________, che la valutazione espressa dal medico del Patronato INAC, per il quale l'invalidità sarebbe addirittura dell'80%, è assolutamente insostenibile.
 
3.
 
3.1 L'Ufficio AI ha sottoposto il caso al proprio servizio preposto alla valutazione del grado d'invalidità. Quest'ultimo ha preso in considerazione diverse attività sostitutive non qualificate nell'ambito dell'industria alimentare, della stampa tipografica, dell'industria del cuoio, della meccanica, ecc.. Ritenendo l'ipotesi più favorevole al ricorrente, ovvero quella in cui potrebbe conseguire il reddito più basso possibile e decurtando lo stesso di un ulteriore 15% per i possibili impedimenti che potrebbe incontrare in considerazione dell'età e della precedente esperienza lavorativa, si giunge ad un grado d'invalidità del 37%, insufficiente quindi per sostanziare il diritto a una mezza rendita.
 
Non v'è motivo di distanziarsi da questa valutazione che, da un lato, considera adeguatamente la deduzione per impedimenti e, dall'altro, l'ipotesi maggiormente vantaggiosa per il ricorrente, cosicché la graduazione dell'invalidità fatta dall'apposito servizio dell'amministrazione appare il limite superiore massimo.
 
3.2 Va rilevato infine che conformemente alla giurisprudenza in materia di assicurazione per l'invalidità vale in linea generale il principio secondo cui l'assicurato, prima di chiedere il riconoscimento di prestazioni, deve intraprendere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità. Perciò il diritto a una rendita non è dato qualora l'assicurato sarebbe in grado, anche senza reintegrazione, di conseguire con il suo lavoro un reddito escludente un'invalidità pensionabile (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
 
Inoltre deve essere ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di prestare alcunché (DTF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 pag. 247 consid. 1).
 
Sotto questo aspetto il nostro diritto diverge sostanzialmente da quello italiano, che invece considera tali fattori. Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro a seguito della disoccupazione endemica che colpisce una determinata regione, quindi dovuta a veri e propri squilibri del mercato del lavoro, viene assunta nei limiti della legge dall'assicurazione contro la disoccupazione.
 
4.
 
Dato quanto precede il giudizio commissionale querelato merita tutela.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 28 agosto 2002
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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