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Informationen zum Dokument  BGer H 67/2001  Materielle Begründung
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BGer H 67/2001 vom 05.08.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
H 67/01 /Ws
 
Sentenza del 5 agosto 2002
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Meyer, Presidente, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente,
 
contro
 
1. F.________,
 
2. C.________, rappresentato dall'avv. Aldo Ferrini, Piazza Cioccaro 4, 6901 Lugano, opponenti
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio dell'11 gennaio 2001)
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
mediante tre distinte decisioni 1° luglio 1999, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato che a seguito del fallimento della B.________ SA erano rimasti scoperti contributi paritetici per il primo e secondo trimestre 1997, ha chiesto, in via solidale, a F.________, presidente del consiglio d'amministrazione, C.________, membro del consiglio d'amministrazione, e E.________, membro del consiglio stesso, poi amministratore unico, l'importo di fr. 6614.- a titolo di risarcimento danni;
 
essendosi F.________ e C.________ opposti alle decisioni amministrative, la Cassa, in data 16 agosto 1999, ha presentato contro di loro una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui chiese, in via principale, di sospendere la procedura sino al 30 novembre 2000 - in quanto era stata concessa a E.________una dilazione di pagamento del credito risarcitorio, ritenuto altresì che nel frattempo, avendo l'interessato versato degli acconti, l'importo si era ridotto a fr. 5058.65 - e, in via subordinata, di condannare i convenuti a risarcire l'importo stabilito in funzione dei versamenti effettuati da E.________;
 
con atto 30 agosto 2000 la Cassa ha comunicato al Tribunale cantonale che - non avendo E.________rispettato i termini di pagamento accordatigli - aveva dato avvio alla procedura esecutiva nei suoi confronti e che il valore di causa doveva essere aggiornato a fr. 3658.65 per tener conto di quanto nel frattempo egli aveva versato;
 
il 1° settembre 2000 F.________ e C.________ sono stati avvertiti della riattivazione delle cause;
 
per giudizio 11 gennaio 2001, l'autorità giudiziaria cantonale ha parzialmente accolto la petizione, facendo obbligo a F.________ e C.________, in solido con E.________, di risarcire alla Cassa fr. 3158.65, atteso che quest'ultimo aveva effettuato ulteriori versamenti;
 
contestualmente, al dispositivo n. 2, la Cassa venne condannata a versare a C.________ fr. 300.- a titolo di indennità per ripetibili parziali;
 
l'amministrazione ha deferito il giudizio cantonale con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte chiedendo l'annullamento di tale dispositivo, precisando altresì che l'importo da risarcire si era ridotto a fr. 2608.65 a seguito di altri versamenti di E.________;
 
nella loro risposta, F.________ e C.________ hanno postulato, in via principale, la reiezione del ricorso e il rinvio degli atti al Tribunale cantonale perché si determinasse in base ai fatti verificatisi prima dell'emanazione della pronunzia querelata e, in via subordinata, la conferma del giudizio cantonale limitatamente al dispositivo n. 2, protestate tasse, spese e ripetibili sia di istanza cantonale che federale;
 
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e E.________hanno rinunciato a determinarsi;
 
in quanto non è statuito su un tema relativo all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è onerosa (art. 134 OG e contrario);
 
gli opponenti, quali organi formali della B.________ SA, sono responsabili, in solido con E.________, del danno causato alla Cassa per il mancato pagamento dei contributi sociali da parte della fallita - come ha giustamente concluso l'autorità giudiziaria cantonale - perché non hanno assunto, ritenendosi dei semplici prestanomi, le competenze inerenti alla funzione di presidente rispettivamente di membro del consiglio d'amministrazione di una società anonima, tenuti per legge a dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, non bastando al riguardo la prudenza che si è soliti osservare nei propri affari (DTF 122 III 198 consid. 3a);
 
oggetto della lite è pertanto la sola questione di sapere se la Cassa deve versare a C.________ l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili parziali, ritenuto che con la memoria di risposta non è ammissibile formulare domande autonome;
 
qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG);
 
le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG);
 
per l'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS il ricorrente che vince la causa ha diritto, nella misura stabilita dal giudice, al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio, atteso che pure l'art. 22 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino si esprime negli stessi termini;
 
giusta i combinati disposti di cui agli art. 135 e 159 cpv. 6 OG il Tribunale federale delle assicurazioni conferma, annulla o modifica, a seconda della sentenza nel merito, la decisione dell'autorità cantonale che ha condannato una delle parti a pagare spese ripetibili alla controparte;
 
nel caso di specie l'istanza cantonale, in accoglimento parziale della petizione della Cassa, ha riconosciuto a C.________, al dispositivo n. 2, l'importo di fr. 300.- quale indennità per ripetibili parziali, omettendo però di ritenere che con petizione 16 agosto 1999 l'amministrazione aveva chiesto, in via principale, la sospensione della procedura sino al 30 novembre 2000, perché era stato concesso a E.________ un pagamento dilazionato del credito risarcitorio nel senso che l'ultimo rateo era previsto entro il 31 ottobre 2000;
 
non avendo l'interessato rispettato i termini, il 30 agosto 2000 la Cassa aveva comunicato all'autorità giudiziaria cantonale di aver dato avvio alla procedura esecutiva nei confronti di E.________, precisando che nel frattempo il valore di causa si era ridotto a fr. 3658.65;
 
l'11 dicembre 2000 la Cassa aveva poi comunicato che l'importo scoperto ammontava a fr. 3158.65;
 
al giudice cantonale era ben noto che la causa verteva su un importo fluttuante, peraltro aggiornato dalla Cassa di continuo, in connessione ai ripetuti versamenti di E.________, ancorché non secondo le modalità a suo tempo stabilite;
 
di conseguenza non può essere ravvisata una soccombenza, neppure parziale, della Cassa, anche se in corso di procedura l'importo è stato più volte modificato per fatto non imputabile alle parti in causa;
 
per la valutazione del grado di soccombenza è decisiva la domanda di causa che si ha al termine dello scambio degli allegati, ritenuto che nel caso di specie la Cassa è uscita pienamente vincitrice, i successivi versamenti di E.________non incidendo sul grado di soccombenza ai fini della determinazione delle ripetibili;
 
pertanto il ricorso di diritto amministrativo deve essere accolto, non essendo dovute ripetibili per la sede cantonale a C.________;
 
occorrerà infine tenere conto che la Cassa ha reso noto un ulteriore versamento di E.________con contestuale riduzione dello scoperto a fr. 2608.65 invece di fr. 3158.65, come risulta dal dispositivo n. 1 del giudizio cantonale;
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del giudizio querelato 11 gennaio 2001, con cui si fa obbligo alla Cassa di versare a C.________ fr. 300.- quale indennità per ripetibili parziali, è annullato.
 
2.
 
Le spese giudiziarie, ammontanti a complessivi fr. 300.-, sono poste a carico di F.________ e C.________, in solido.
 
3.
 
L'anticipo spese di fr. 700.- prestato dalla ricorrente viene retrocesso.
 
4.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a E.________.
 
Lucerna, 5 agosto 2002
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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