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Informationen zum Dokument  BGer 1P.128/2002  Materielle Begründung
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BGer 1P.128/2002 vom 09.04.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.128/2002/COL
 
Sentenza del 9 aprile 2002
 
I Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
 
Nay, Catenazzi,
 
cancelliere Gadoni.
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Curzio Fontana, viale
 
Stazione 30, casella postale 1087, 6501 Bellinzona,
 
contro
 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
rifiuto del gratuito patrocinio;
 
(ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il
 
31 gennaio 2002 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto
 
del Cantone Ticino).
 
Fatti:
 
A.
 
Contro A.________ il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale per ripetuta contravvenzione e infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti.
 
Il 13 novembre 2001 l'accusata ha presentato al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio cui ha fatto seguire, il 30 gennaio 2002, insieme ad altra documentazione, il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria con il preavviso favorevole del Municipio di Bellinzona.
 
B.
 
Con decisione del 31 gennaio 2002 il GIAR ha respinto l'istanza e negato il gratuito patrocinio. Ha considerato l'accusata in grado di far fronte alle spese della difesa siccome al beneficio di un reddito mensile di circa fr. 2'580.--, le uscite ammesse per il calcolo del minimo di esistenza ammontando a fr. 2'070.--. A quest'ultimo riguardo il GIAR ha riconosciuto l'importo base di fr. 1'100.--, il canone di locazione di fr. 580.--, il premio della cassa malati di fr. 285.-- e il premio dell'assicurazione sulla vita di fr. 105.--; ha inoltre considerato relativamente semplice il procedimento penale contro l'accusata.
 
C.
 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questa decisione, chiedendo di annullarla e di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nel procedimento penale promosso nei suoi confronti. Postula inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche per la sede federale. Fa valere la violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2 e 3 Cost. e dell'art. 52 CPP/TI. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
 
D.
 
Il GIAR osserva, nella risposta, di avere valutato la situazione economica della ricorrente sulla base della tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata il 27 dicembre 2000 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Rileva di rimettersi comunque al giudizio del Tribunale federale.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 127 II 198 consid. 2, 126 I 257 consid. 1a).
 
1.2 Secondo l'art. 87 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito; tali decisioni non possono più essere impugnate successivamente (cpv. 1). Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2).
 
Per costante giurisprudenza il Tribunale federale considera le decisioni sull'assistenza giudiziaria di natura incidentale, poiché non pongono fine alla lite, ma concernono soltanto una fase del procedimento e assumono una funzione meramente strumentale rispetto a quelle destinate a concluderlo (DTF 126 I 207 consid. 2, 122 I 39 consid. 1a e rinvii). Il rifiuto di accordare l'assistenza giudiziaria può tuttavia causare un danno giuridico irreparabile, di modo che il ricorso di diritto pubblico contro la decisione che la nega è di principio ricevibile (DTF 126 I 207 consid. 2a, 121 I 321 consid. 1, 111 Ia 276 consid. 2). D'altra parte, il GIAR ha statuito quale ultima (anche se unica) istanza cantonale (art. 52 e 73 CPP/TI in relazione con l'art. 284 CPP/TI che elenca le materie, tra cui non figura quella del gratuito patrocinio, ove la decisione del GIAR sia suscettibile d'impugnativa in sede cantonale; vedi pure il messaggio aggiuntivo del Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, fascicolo separato, pag. 70 in fine).
 
1.3 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 127 II 1 consid. 2c, 126 III 534 consid. 1c e rinvio). Ove la ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impugnato, segnatamente la concessione da parte del Tribunale federale del gratuito patrocinio per il procedimento penale nella sede cantonale, il gravame è quindi inammissibile (DTF 125 I 492 consid. 1a/bb, 104 consid. 1b e rinvii).
 
2.
 
La ricorrente ritiene che per valutare la sua situazione di indigenza occorra procedere analogamente a quanto esposto in DTF 121 III 49 in materia di pensione alimentare nell'ambito di un divorzio, secondo il previgente art. 152 CC. Essa sostiene inoltre che il GIAR avrebbe dovuto comunque tenere conto anche dei costi del medico dentista, dell'obbligo di rimborsare un credito privato contratto presso la Banca Migros, del premio relativo all'assicurazione per l'automobile, del premio dell'assicurazione per l'economia domestica e dell'onere fiscale, costi che, se aggiunti alle uscite riconosciute dal GIAR, comporterebbero un ammanco di fr. 635,50. La ricorrente considera che la mancata presa in considerazione di questi costi, senza che ne fossero indicate le ragioni, violerebbe il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita e l'obbligo di motivazione. Essa ritiene comunque che si giustificherebbe di concederle l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio anche volendo ammettere la disponibilità accertata dal GIAR.
 
Il principio, l'estensione e i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme del diritto procedurale cantonale. Solo quand'esso non contenga disposizioni in proposito, o non assicuri al cittadino indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti, può essere invocato, ed entrare in linea di conto, l'art. 29 cpv. 3 Cost., che, come il previgente art. 4 vCost., garantisce a ognuno un minimo di protezione giuridica (DTF 127 I 202 consid. 3a, 124 I 1 consid. 2, 306 consid. 2a, 122 I 49 consid. 2a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 542 segg.). Il Tribunale federale rivede l'applicazione del diritto cantonale solo dal ristretto angolo dell'arbitrio; esamina invece liberamente se il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita, dedotto direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost., sia stato rispettato. Ove sia in discussione l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza cantonale, il potere cognitivo del Tribunale federale è pure limitato all'arbitrio (DTF 127 I 202 consid. 3a, 126 I 165 consid. 3, 124 I 304 consid. 2c, 119 Ia 11 consid. 3a e rinvii).
 
La ricorrente accenna invero all'art. 52 CPP/TI secondo cui l'accusato che giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa può chiedere il gratuito patrocinio (cpv. 1), che è accordato dal GIAR, esperite le necessarie indagini (cpv. 2). Essa non sostiene tuttavia che la garanzia offerta dal diritto cantonale avrebbe una portata più estesa di quella conferita dalla Costituzione, né insiste particolarmente su un'asserita applicazione arbitraria dell'art. 52 CPP/TI, spiegando, con un'argomentazione precisa, conforme alle esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e dalla giurisprudenza, per quali ragioni la decisione impugnata non solo sarebbe discutibile o errata, ma addirittura del tutto insostenibile e quindi arbitraria (DTF 127 I 38 consid. 3c, 125 I 1 consid. 2b/aa, 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d). In tali circostanze, la pretesa violazione del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita deve essere esaminata unicamente dal profilo dell'art. 29 cpv. 3 Cost.
 
3.
 
Perché a una persona indigente sia riconosciuto il gratuito patrocinio occorre, sulla base dell'art. 29 cpv. 3 Cost., che i suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato (DTF 127 I 202 consid. 3b; cfr. pure DTF 122 I 49 consid. 2c/bb, concernente l'art. 4 vCost.; Müller, op. cit., pag. 549). In concreto, pur ritenendo relativamente semplice il procedimento, il GIAR non ha rifiutato il gratuito patrocinio per questo aspetto. La necessità per la ricorrente di essere assistita da un avvocato non risulta quindi essere stata seriamente posta in dubbio in sede cantonale e può, di conseguenza, essere qui ammessa.
 
3.1 Il GIAR si è fondato sulla tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo. Ha accertato che le entrate mensili dell'istante ammontavano a circa fr. 2'580.--, riconoscendole uscite per complessivi fr. 2'070.--, costituite dall'importo base di fr. 1'100.--, dal canone di locazione di fr. 580.--, dal premio della cassa malati de fr. 285.-- e dal premio dell'assicurazione sulla vita di fr. 105.--. Ha quindi ritenuto l'accusata in grado di sopperire alle spese della sua difesa.
 
3.2 Una persona è indigente quando non sia in grado di affrontare i costi della procedura senza dovere utilizzare i mezzi necessari per soddisfare il suo minimo vitale e quello della sua famiglia (DTF 127 I 202 consid. 3b e rinvii). Per stabilire lo stato di bisogno occorre prendere in considerazione l'intera situazione dell'istante, e cioè non solo il suo reddito, ma anche i suoi rapporti patrimoniali (DTF 124 I 1 consid. 2a, 120 Ia 179 consid. 3a). Secondo la giurisprudenza, in quest'ambito non è tuttavia determinante l'applicazione schematica del minimo di esistenza secondo il diritto esecutivo: occorre piuttosto tenere obiettivamente conto delle circostanze individuali, cosicché uno stato di bisogno potrebbe essere rilevato anche quando il reddito dell'istante ecceda l'importo assolutamente necessario per vivere (DTF 124 I 1 consid. 2a, 108 Ia 108 consid. 5b, 106 Ia 82 consid. 3; Rusca/Salmina/Verda, Commento del codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 9 all'art. 52). In effetti, diversamente dall'ambito esecutivo, nel procedimento penale non sono decisivi gli interessi dei creditori, bensì l'interesse dell'accusato di poter seguire la procedura senza dovere limitare eccessivamente le sue esigenze di vita. L'assistenza giudiziaria ha pertanto anche lo scopo di impedire che l'istante si indebiti ulteriormente o non adempia a obblighi importanti per pagarsi una difesa oggettivamente necessaria (cfr. Alfred Bühler, Die Prozessarmut, in: Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 157 e 177).
 
Il preavviso favorevole rilasciato dal Municipio nel certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria non era vincolante (cfr. Rusca/Salmina/ Verda, op. cit., n. 8 all'art. 52), per cui il GIAR non era tenuto ad ammettere indistintamente tutte le poste debitorie elencate dalla ricorrente. Inoltre, l'ultima rata dell'onorario del dentista scadeva il 28 febbraio 2002, appena un mese dopo l'emanazione della decisione. Infine, l'esercizio della professione della ricorrente (segretaria), segnatamente la distanza tra il suo domicilio (Bellinzona) e il posto di lavoro (Camorino) non imponevano necessariamente l'uso dell'automobile (DTF 117 III 20 consid. 2, 108 III 60, 65).
 
Il GIAR poteva invero appoggiarsi ai principi atti a determinare il minimo di esistenza secondo il diritto esecutivo; egli doveva tuttavia tenere sufficientemente conto anche della situazione dell'istante e degli interessi in discussione. La decisione impugnata si fonda invece essenzialmente su un'applicazione schematica del minimo esistenziale secondo gli art. 92 seg. LEF e non considera, senza che peraltro ne siano addotte le ragioni, gli ulteriori elementi risultanti dagli atti, riguardo alla situazione personale dell'istante. Ora, l'eccedenza accertata dal GIAR è tutto sommato modica; inoltre, non sono ravvisabili valori patrimoniali nella disponibilità della ricorrente e l'ammontare documentato dei debiti da lei contratti è, rispetto al reddito, assai elevato. Né risulta che i prestiti in questione siano serviti al finanziamento di beni di lusso o chiaramente superflui (cfr. Alfred Bühler, op. cit., pag. 176 segg.). La situazione debitoria complessiva emergente dagli atti potrebbe quindi molto verosimilmente comportare la necessità per la ricorrente di contrarre nuovi prestiti o di venir meno agli obblighi di rimborso attuali, qualora essa dovesse assumersi le spese della sua difesa. L'esame e la presa in considerazione di questi aspetti giustificava quindi, nelle concrete circostanze, di accordare alla ricorrente l'assistenza giudiziaria gratuita.
 
Ne consegue che il GIAR, ritenendo non realizzato il requisito dell'indigenza e negando all'istante il beneficio del gratuito patrocinio, ha violato l'art. 29 cpv. 3 Cost.
 
4.
 
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Non si prelevano spese processuali (art. 156 cpv. 1 OG), mentre si giustifica di assegnare alla ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale, a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 159 cpv. 1 OG).
 
Visto l'esito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata dalla ricorrente per la procedura del ricorso di diritto pubblico diviene priva di oggetto.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
 
2.
 
Non si preleva una tassa di giustizia.
 
3.
 
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
4.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 aprile 2002
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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