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Informationen zum Dokument  BGer 4P.290/2001  Materielle Begründung
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BGer 4P.290/2001 vom 26.03.2002
 
[AZA 0/2]
 
4P.290/2001
 
I CORTE CIVILE
 
***************************
 
26 marzo 2002
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
 
Klett e Favre.
 
Cancelliera: Gianinazzi.
 
________
 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 16 novembre 2001 presentato dalla A.________, società cooperativa, patrocinata dall'avv. Barbara Rossignoli Alberti, studio legale Broggini, Lugano, contro la sentenza emanata il 12 ottobre 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone a B.________, patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, Chiasso, in materia di contratto di lavoro (remunerazione delle ore di lavoro straordinario);
 
Ritenuto in fatto :
 
A.- Dal 1° giugno 1996 al 30 giugno 1998 B.________ ha lavorato alle dipendenze della società cooperativa A.________, in qualità di gerente di un'osteria con alloggio e di una bottega di paese a X.________. Il contratto di lavoro, che si richiamava al contratto collettivo di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCL), prevedeva un salario lordo di fr. 4'500.-- mensili, per 45 ore di lavoro settimanali e 5 settimane di vacanza all'anno.
 
Con petizione del 21 agosto 1998 essa ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro onde ottenere la consegna di fr. 35'281. 25, oltre interessi, per le 1129 ore di straordinario effettuate durante il periodo d'impiego.
 
Avversata questa pretesa, in via riconvenzionale la società cooperativa ha chiesto il pagamento di fr. 21'950. 45, oltre interessi.
 
Ambedue le azioni sono state respinte il 6 novembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. Con riferimento a quella principale, egli ha negato alla lavoratrice il diritto alla remunerazione delle ore straordinarie:
 
da un lato perché svolgeva una funzione dirigenziale e dall'altro perché, in quanto socia della cooperativa, era tenuta a contribuire alla sua prosperità.
 
B.- Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale, il 12 ottobre 2001, ha modificato il giudizio di primo grado, riconoscendo a B.________ fr. 35'171. 85, oltre interessi.
 
La Corte ticinese si è innanzitutto discostata dalla tesi pretorile secondo la quale la lavoratrice esercitava un ufficio direttivo elevato ai sensi dell'art. 3 lett. d Legge federale sul lavoro (LL; RS 822. 11), precisando che l'attività supplementare da lei svolta eccedeva, in ogni caso, ciò che un datore di lavoro può ragionevolmente pretendere da un impiegato di rango superiore. Nulla muta il fatto che B.________ fosse socia della cooperativa; contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, questa circostanza non le impediva di chiedere la remunerazione delle ore straordinarie effettuate nell'ambito del rapporto di lavoro, tanto più ch'essa ha chiaramente specificato di non volerle considerare quale opera di volontariato. Né può essere considerato abusivo il fatto di aver atteso la conclusione del rapporto di lavoro per far valere le note pretese.
 
Ritenuto che l'esecuzione delle ore supplementari è avvenuta con il consenso della datrice di lavoro, la quale non ha dimostrato l'erroneità dei conteggi allestiti dalla controparte - fatta eccezione per quello concernente il mese di febbraio 1998, che ha dovuto essere ridotto di 3.5 ore - i giudici ticinesi hanno infine deciso di riconoscere alla lavoratrice la remunerazione di 1125. 5 ore, pari a fr.
 
35'171. 85.
 
C.- Contro questa decisione la società cooperativa A.________ è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma.
 
Prevalendosi della violazione dell'art. 9 Cost. - divieto dell'arbitrio nella valutazione delle prove - e di varie norme del diritto processuale cantonale concernenti anch'esse l'apprezzamento probatorio, con il primo rimedio la ricorrente postula l'annullamento della sentenza impugnata.
 
L'autorità cantonale e la controparte non sono state invitate a presentare osservazioni.
 
Considerando in diritto :
 
1.- In data odierna il parallelo ricorso per riforma è stato dichiarato irricevibile per mancato versamento dell'anticipo. Nulla osta quindi all'esame del ricorso di diritto pubblico.
 
2.- Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a).
 
In concreto, come meglio esposto nei prossimi considerandi, il gravame si rivela in larga misura inammissibile in quanto mescola argomenti concernenti l'apprezzamento probatorio e tesi di diritto. Prima di chinarsi sulle singole censure ricorsuali vale pertanto la pena di formulare alcune considerazioni di principio.
 
a) Appare anzitutto necessario rammentare che il ricorso di diritto pubblico ha natura sussidiaria (art. 84 cpv. 2 OG). Quando, come nel caso in esame, il ricorso per riforma è proponibile, la violazione del diritto federale va fatta valere nell'ambito di tale rimedio (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
 
II, n. 1.6.3 ad art. 43 OG pag. 140).
 
Ai fini del presente giudizio ci si asterrà pertanto dal tener conto delle numerosi questioni di diritto evocate nell'allegato ricorsuale.
 
b) Per quanto concerne invece l'apprezzamento probatorio, è opportuno rilevare l'ampio margine di apprezzamento di cui gode il giudice cantonale del merito in questo ambito. Il Tribunale federale annulla la sua decisione, per violazione dell'art. 9 Cost. , solo se risulta ch'egli ha abusato del suo potere e pronunciato una sentenza arbitraria, laddove, secondo la giurisprudenza sviluppata sotto il vecchio diritto - e tuttora valida (DTF 126 I 168 consid. 3a pag. 170) - l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata.
 
Per essere arbitraria la pronunzia impugnata deve apparire - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell' esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56 con riferimenti).
 
Incombe alla parte che ricorre dimostrare, con un' argomentazione dettagliata e precisa, che queste condizioni sono realizzate e che la decisione impugnata è manifestamente insostenibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). Questa esigenza di motivazione non è adempiuta quando chi ricorre si limita a contrapporre la propria versione dei fatti a quella dell'autorità cantonale: è necessario dimostrare che il criticato accertamento non trova alcun riscontro nell' incarto (DTF 122 I 170 consid. 1c, 117 Ia 10 consid. 4b).
 
3.- Sulla scorta delle varie deposizioni agli atti la Corte cantonale ha in sostanza stabilito che la lavoratrice ha effettuato del lavoro straordinario con il consenso - perlomeno tacito - della datrice di lavoro, qui ricorrente.
 
Le critiche contenute nel ricorso contro questo accertamento non ne dimostrano il carattere arbitrario. Se è forse vero che alcuni membri della società hanno, a posteriori, lasciato intendere di aver disapprovato il comportamento della lavoratrice, è però altrettanto vero che dagli atti non risulta - né la ricorrente prova il contrario - ch'essa sia mai stata invitata ad astenersi dalla sua attività o a farsi sostituire da volontari, disposti ad intervenire gratuitamente.
 
4.- A prescindere da quanto appena esposto, la ricorrente è comunque dell'avviso che la lavoratrice non può pretendere di essere remunerata per le ore di lavoro straordinario effettuate.
 
a) Contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato essa era infatti un'impiegata di rango superiore, tenuta a fornire uno sforzo supplementare, sottoforma di ore straordinarie, senza avere, di principio, diritto ad una retribuzione particolare.
 
La ricorrente censura, dunque, l'accertamento secondo il quale la lavoratrice non disponeva di un potere decisionale su affari importanti, accertamento che - unito agli altri indizi raccolti - ha indotto i giudici ticinesi ad escludere ch'essa esercitasse un ufficio direttivo elevato ai sensi dell'art. 3 lett. d LL.
 
aa) Secondo la ricorrente, una corretta valutazione delle prove avrebbe permesso alla Corte cantonale di capire che, anche se formalmente esclusa dal Consiglio d'amministrazione, la dipendente era di fatto un organo della società poiché partecipava regolarmente alle sedute del Consiglio d'amministrazione, prendeva la parola, discuteva tutti i temi relativi alla cooperativa e decideva assieme agli amministratori i passi da compiere. La Corte ticinese avrebbe in particolare mal compreso la deposizione del teste Poggiati, il quale - contrariamente a quanto da lei ritenuto - non si è limitato a confermare il potere decisionale della lavoratrice prima dell'assunzione bensì anche dopo.
 
Sennonché la Corte cantonale non ha dato alle parole del teste Poggiati la portata asseverata nel gravame.
 
Essa ha ben considerato il fatto ch'egli ha attestato il ruolo decisionale svolto dalla dipendente nella fase iniziale del progetto A.________. Tale situazione è però venuta a mutare dopo la conclusione del contratto di lavoro; dalle tavole processuali è infatti emerso che dopo l' assunzione la lavoratrice partecipava ad alcune - ma non tutte - riunioni dell'amministrazioni, con la possibilità di formulare proposte, ma senza alcun potere decisionale, prova ne sia il fatto che non le veniva nemmeno messa a disposizione la documentazione concernente situazione finanziaria della società. In queste circostanze, la Corte ha relativizzato la tesi apparentemente opposta di Poggiati, tanto più ch'egli sembra essersi limitato a ribadire quanto precedentemente affermato.
 
Gli argomenti proposti dalla ricorrente contro queste considerazioni non ossequiano i requisiti esposti al considerando 2b; in particolare essa non dimostra l'esistenza di prove in grado di contrastare, indiscutibilmente, l'accertamento dei giudici ticinesi, che, pertanto, resiste alla critica di arbitrio.
 
bb) Per il resto, nella misura in cui contesta la valutazione dell'insieme delle circostanze accertate e la conclusione dei giudici circa la natura della funzione svolta dalla lavoratrice, la ricorrente sembra confondere l'apprezzamento delle prove con l'apprezzamento giuridico dei fatti (sussunzione) - ovverosia la loro qualificazione giuridica - formulando così una censura improponibile nel ricorso di diritto pubblico, siccome concernente l'applicazione del diritto.
 
b) Lo stesso vale per la tesi ricorsuale secondo cui l'esecuzione delle ore di lavoro straordinario sarebbe una forma di adempimento degli obblighi dei soci di una cooperativa (art. 866 CO) e, di conseguenza, gratuita. Anche in questo caso si tratta di una questione di diritto che non può essere ridiscussa in questa sede.
 
c) Giovi infine osservare che, contrariamente a quanto asserito nel gravame, la dipendente ha manifestato in maniera sufficientemente chiara la volontà di vedere remunerato il lavoro straordinario; essa ha infatti esplicitamente chiesto di essere pagata per il lavoro svolto.
 
Non avendo la ricorrente dimostrato l'esistenza di un accordo in senso contrario, la decisione cantonale appare sostenibile anche su questo punto.
 
La questione di sapere se, aspettando la fine del rapporto di lavoro per avanzare le sue pretese, la dipendente abbia commesso un abuso di diritto ai sensi dell' art. 2 cpv. 2 CC attiene invece al diritto e non può pertanto venir riesaminata nel quadro del presente rimedio
 
5.- Scartate le tesi addotte a sostegno della gratuità delle prestazioni fornite, la Corte cantonale ha quindi riconosciuto alla lavoratrice il diritto alla retribuzione del lavoro straordinario.
 
a) Premesso che, in applicazione delle norme del CCL, l'onere di dimostrare l'erroneità dei dati presentati dalla lavoratrice incombeva semmai alla ricorrente, i giudici hanno osservato che, in assenza dei noti conteggi, essi avrebbero comunque dovuto quantificare il numero di ore da retribuire, in via equitativa giusta l'art. 42 cpv. 2 CO, con un risultato che - a loro modo di vedere - sarebbe stato analogo. In queste circostanze hanno quindi deciso di riferirsi al numero di ore notificato dalla dipendente nel documento riassuntivo, rettificando solamente un errore di calcolo segnalato dalla ricorrente, che li ha portati ad ammettere la remunerazione di 1125. 5 ore, pari a fr.
 
35'171. 85.
 
b) La ricorrente contesta l'ammontare della pretesa avanzata in causa, non avendo la dipendente dimostrato il numero di ore prestate. Ai conteggi da lei presentati non può infatti essere attribuita forza probatoria: quelli precedenti l'aprile 1997 non sono mai stati messi a disposizione dell'amministrazione, mentre quelli successivi sono allestiti in maniera assai sommaria; non è inoltre possibile tener conto del conteggio riassuntivo (doc. H), impreciso e parzialmente sbagliato.
 
aa) Ancora una volta gli argomenti che la ricorrente adduce contro la decisione impugnata si avverano in gran parte inammissibili siccome rivolti contro l'applicazione del diritto: essa censura infatti sia l'applicabilità delle disposizioni del contratto collettivo in materia di onere probatorio che i presupposti per l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2CO.
 
bb) Per quanto concerne, più in particolare, il calcolo delle ore di lavoro straordinario per il periodo precedente l'aprile 1997, la ricorrente non dimostra per quale motivo l'accertamento dei giudici, secondo i quali tale documentazione era accessibile all'amministrazione, dovrebbe essere considerato arbitrario.
 
Con riferimento alla forza probatoria del documento riassuntivo, giova rammentare ch'esso non è così rilevante come vorrebbe far credere la ricorrente; i giudici ticinesi hanno infatti precisato che, anche senza questo conteggio, essi avrebbero raggiunto un risultato analogo effettuando una stima delle ore straordinarie giusta l'art. 42 cpv. 2 CO.
 
La critica concernente l'errore di calcolo contenuto nel citato documento dev'essere dichiarata invece inammissibile perché presentata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale. Salvo eccezioni non realizzate in concreto, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico è inammissibile la presentazione di nuove allegazioni, fatti o prove che non sono stati sottoposti all'autorità cantonale (DTF 118 III 37 consid. 2a).
 
Inammissibile, per lo stesso motivo, appare infine anche la richiesta di dedurre gli oneri sociali dall'importo calcolato.
 
c) Anche su questo punto, dunque, la decisione impugnata resiste alla censura dell'arbitrio.
 
6.- In conclusione, il ricorso dev'essere respinto in quanto ammissibile.
 
Considerato che la controversia in esame deriva da un rapporto di lavoro e ha un valore litigioso superiore a fr. 30'000.--, la ricorrente, soccombente, è tenuta a pagare gli oneri processuali (art. 343 cpv. 2 CO e art. 156 cpv. 1 OG).
 
Alla resistente, che non è stata invitata a formulare osservazioni al ricorso, non viene assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale.
 
Per questi motivi,
 
il Tribunale federale
 
pronuncia :
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 26 marzo 2002 MDE
 
In nome della I Corte civile
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
Il Presidente,
 
La Cancelliera,
 
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