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Informationen zum Dokument  BGer 1P.96/2002  Materielle Begründung
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BGer 1P.96/2002 vom 14.03.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.96/2002/col
 
Sentenza del 14 marzo 2002
 
I Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
 
Reeb, Catenazzi,
 
cancelliere Crameri.
 
X.________, ricorrente, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, via Nassa 36-38, casella postale 2638, 6901 Lugano,
 
contro
 
A.________, patrocinato dall'avv. Michela Delcò Petralli, viale Stazione 32, casella postale 1855, 6501 Bellinzona,
 
B.________, patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, via E. Bossi 1, casella postale 2229, 6901 Lugano,
 
C.________,
 
D.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Luigi Mattei, piazza Indipendenza 7, casella postale 2747, 6501 Bellinzona,
 
E.________, patrocinata dall'avv. Giacomo Talleri, casella postale 2206, 6901 Lugano,
 
F.________, patrocinato dall'avv. Gianni Masera, studio legale Velo & Associati, via Soave 5, 6900 Lugano,
 
G.________, patrocinato dall'avv. Roberto Macconi, via Ginevra 5, casella postale 3140, 6901 Lugano,
 
H.________, patrocinato dall'avv. Massimiliano Schiavi, corso Elvezia 14, casella postale 2212, 6901 Lugano,
 
I.________, via Concordia 13b, 6900 Lugano,
 
J.________, Lungolago 12, 6815 Melide,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
art. 9, 29 cpv. 1 e 32 cpv. 1 Cost., art. 6 CEDU; rifiuto di congiungere procedimenti penali
 
(ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 20 febbraio 2002 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino)
 
Fatti:
 
A.
 
Contro il dott. X.________, medico-psichiatra, titolare di uno studio medico e responsabile di tre cliniche nel Cantone Ticino, è stato aperto nel 1998 un procedimento penale per i titoli di truffa e falsità in documenti. È stato arrestato il 1° dicembre 1998 e scarcerato il 24 dicembre 1999 in seguito a un suo accordo con la parte civile Federazione Ticinese Casse Malati sulla base di un risarcimento complessivo di 10 milioni di franchi. È accusato di aver illecitamente agito ai danni di casse malati, assicurazioni sociali, case farmaceutiche e pazienti, segnatamente per aver fatturato ricoveri di pazienti che in realtà non si trovavano degenti negli istituti di cura, o che ancora non vi erano stati accolti, o che ne erano già stati dimessi, e per aver fatturato prestazioni mediche mai eseguite nell'ambito di trattamenti ambulatoriali. Il periodo di indagine, tenuto conto del termine decennale di prescrizione per i reati ipotizzati, è stato fatto decorrere dal 1° dicembre 1988; il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ritiene però che l'inizio delle attività illecite possa essere collocato negli anni 1991/1992.
 
B.
 
Nel corso dell'istruttoria sono emersi coinvolgimenti del personale medico e paramedico, come pure di amministratori, per lo meno nell'accettare e nel mettere in atto le direttive del medico inquisito. Nei confronti di alcune persone è quindi stata promossa l'accusa, con procedimenti pacificamente disgiunti da quello avviato nei confronti dell'accusato, mediante decisione del PP del 17 marzo 2000. Una perizia giudiziaria ha poi accertato un maggior danno di quello oggetto della menzionata convenzione, concludendo per un importo complessivo di circa 20 milioni di franchi.
 
C.
 
Con istanza del 17 aprile 2001 X.________ ha chiesto la congiunzione del suo procedimento con quelli diretti contro il personale dirigente medico e amministrativo, non dovendo egli farsi carico delle situazioni processuali di terze persone. Il 19 aprile 2001 il PP ha respinto l'istanza, ritenendo che l'aumento del danno non ha influenza sull'assetto accusatorio e sulle responsabilità dei singoli.
 
X.________ ha inoltrato un reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino Claudio Lepori (GIAR), che l'ha respinto con giudizio del 20 febbraio 2002.
 
D.
 
Avverso questo giudizio l'accusato presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di concedere effetto sospensivo al gravame e di annullare la decisione impugnata.
 
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1).
 
1.1 La decisione impugnata, relativa al rifiuto di congiungere il procedimento a carico del ricorrente con quelli concernenti suoi collaboratori e dipendenti (art. 35 e 36 CPP/TI), riguarda solo una fase del procedimento penale e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo; essa costituisce quindi una decisione incidentale (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa, 115 Ia 311 consid. 2a).
 
1.2 Poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. In effetti, se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2).
 
2. Il ricorrente afferma che la decisione impugnata gli causerebbe un danno irreparabile poiché essa, peraltro carente nella motivazione, anticiperebbe l'esame della sua colpevolezza: in effetti, a suo dire, il GIAR avrebbe rilevato in maniera arbitraria che il coinvolgimento degli altri indagati sarebbe marginale rispetto al suo, che dal verosimile maggior danno non si potrebbero trarre conclusioni su una sua diversa partecipazione e che i disgiunti procedimenti potrebbero essere di competenza di differenti giudici del merito. Il ricorrente fa poi valere che il contestato giudizio, presupponendo l'accertamento della sua responsabilità rispetto a quella degli altri correi, i quali avrebbero realizzato il 90% del danno ipotizzato, pregiudicherebbe anche i suoi interessi difensivi, la fattispecie dovendo essere valutata complessivamente; sostiene inoltre che sarebbero altresì pregiudicati crediti fiscali, visto che sarebbero state pagate imposte su utili ora definiti provento di reato.
 
2.1 I nocumenti addotti dal ricorrente non costituiscono pregiudizi irreparabili ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG, ossia di natura giuridica che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 126 I 207 consid. 2). Secondo la costante giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento del processo penale. Così, il deferimento di una persona alla Corte di merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile, né l'accenno del GIAR all'eventuale diverso e marginale coinvolgimento degli altri indagati rispetto a quello del ricorrente anticipa l'esame della sua colpevolezza, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale egli potrà avvalersi dei suoi diritti di difesa (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenza del 4 ottobre 2000 in re V., consid. 2, causa 1P.563/2000).
 
2.2 Il ricorrente sostiene che non potrà richiedere la ricongiunzione dei procedimenti in sede dibattimentale, visto che secondo il GIAR la situazione marginale degli altri indagati, rispetto alla sua "sicuramente condurrà a possibile esito dinnanzi ad altro giudice del merito, di grado inferiore, rispetto a quello di verosimile deferimento del reclamante". Adduce quindi che il GIAR, superando le sue competenze, si sarebbe pronunciato a titolo definitivo sulla mancata ricongiunzione dei procedimenti, ciò che gli impedirebbe di riformulare la richiesta in sede di dibattimento. Il rilievo del GIAR, contrariamente all'assunto ricorsuale, non è affatto definitivo né perentorio, come già si desume dai termini impiegati ("possibile", "verosimile"): spetterà al PP decidere, in applicazione dell'art. 199 CPP/TI, il deferimento degli accusati al Tribunale di merito competente. Per di più il ricorrente, tranne l'infondata critica appena citata, non dimostra affatto perché il Giudice del merito non potrebbe esaminare un'eventuale nuova istanza di ricongiunzione delle cause (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3a e c, 126 I 235 consid. 2a), facoltà che non parrebbe essere manifestamente esclusa (cfr. art. 37 della legge organica giudiziaria civile e penale, del 24 novembre 1910 e art. 35 cpv. 2 CPP/TI; vedi Rapporto dell'8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, pag. 24 ad art. 35 cpv. 2, richiamato da Niccolò Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno 1999, pag. 108). L'asserita lesione dei diritti costituzionali del ricorrente, in particolare la censura di un esame anticipato della sua colpevolezza, sulla quale è imperniato il gravame, potrà essere esaminata, se del caso, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro un'eventuale decisione cantonale di ultima istanza di condanna (art. 87 cpv. 3 OG; DTF 116 Ia 305 consid. 4b; sentenza del 1° maggio 2001 in re G., causa 1P.62/2001).
 
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, per cui esso non può essere esaminato nel merito.
 
3.
 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
 
y
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 marzo 2002
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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