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Informationen zum Dokument  BGer 4C.280/2001  Materielle Begründung
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BGer 4C.280/2001 vom 11.03.2002
 
[AZA 0/2]
 
4C.280/2001
 
I CORTE CIVILE
 
***************************
 
11 marzo 2002
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
 
Klett e Favre.
 
Cancelliera: Gianinazzi.
 
________
 
Visto il ricorso per riforma del 7 settembre 2001 presentato dalla A.________ S.A., convenuta, patrocinata dall'avv.
 
Stefano Camponovo, Lugano, contro la sentenza emanata il 10 agosto 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone ad B.________, attrice, patrocinata dall'avv. Daniele Calvarese, Lugano, in materia di contratto di lavoro (interpretazione del contratto, commissione);
 
Ritenuto in fatto :
 
A.- Dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1999 B.________ ha lavorato nei negozi gestiti dalla A.________ S.A. sotto la denominazione "C.________", svolgendo, oltre all'attività di commessa, anche mansioni direttive nel settore vendita e acquisti. A titolo di retribuzione il contratto prevedeva uno stipendio mensile lordo di fr.
 
3'700.--, poi aumentato a fr. 4'500.--, e una commissione dell'1% al raggiungimento di una cifra d'affari annua di fr. 800'000.--.
 
Con petizione del 17 settembre 1999 B.________ ha convenuto la sua ex datrice di lavoro dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, onde ottenere il pagamento di fr. 32'799. 50, oltre interessi. Questa somma corrispondeva alle spese sostenute per l'acquisto del materiale utilizzato per la decorazione dei negozi di Lugano, Bellinzona e Locarno (fr. 1'873. 50), al pagamento di sei giorni di vacanze non godute nel 1998 e 1999 (fr. 1'350.-- lordi) nonché alle provvigioni maturate tra il 1997 e il 1999 (fr. 29'576. 15), calcolate sulla base della cifra d' affari conseguita nei tre negozi "C.________".
 
Ammesse le pretese concernenti le vacanze ed il materiale, la convenuta ha negato di dovere all'attrice delle provvigioni, ritenuto che durante il periodo della sua attività le vendite del negozio di Lugano non hanno mai toccato il totale di fr. 800'000.--. La società ha infatti dichiarato di non aver mai voluto riconoscere all'impiegata il pagamento di una provvigione anche relativamente alle vendite realizzate a Locarno e Bellinzona: da un canto, perché all'epoca della sua assunzione questi negozi non esistevano ancora e, dall'altro, perché la cifra d'affari di fr. 800'000.-- contemplata nel contratto era stata calcolata su criteri di redditività riferiti unicamente al punto di vendita luganese.
 
L'azione è stata accolta limitatamente a fr.
 
4'726. 95. Il Segretario assessore ha infatti respinto la tesi secondo cui la clausola relativa alla percentuale si riferiva anche ai negozi di Locarno e Bellinzona. Nella sentenza del 27 aprile 2001 egli ha quindi riconosciuto ad B.________ solo le pretese non contestate e il versamento di una commissione di fr. 1'503. 45, calcolata sulla cifra d'affari raggiunta nel negozio di Lugano nel 1999 (fr.
 
920'064.--).
 
B.- Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che il 10 agosto 2001 ha modificato il giudizio di prima istanza, riconoscendo ad B.________ l'integralità dell'importo richiesto in petizione.
 
C.- Contro questa decisione la A.________ S.A. ha tempestivamente interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale. Prevalendosi della violazione degli art. 1 e 18 CO, essa chiede la modifica della pronunzia impugnata nel senso di respingere l'appello di B.________ e confermare, di conseguenza, le conclusioni del primo giudice.
 
Con risposta del 6 novembre 2001 l'attrice ha postulato l'integrale reiezione del gravame.
 
Considerando in diritto :
 
1.- Nel contratto venuto in essere nel 1996 le parti hanno pattuito che l'attrice avrebbe lavorato quale "venditrice con mansioni direttive nel settore vendita e acquisti", senza indicare il suo luogo di lavoro. Analogo silenzio si ritrova nel paragrafo concernente la commissione dell'1%, stabilita genericamente, senza alcun riferimento ad uno specifico punto di vendita.
 
2.- In ingresso all'atto ricorsuale la convenuta riconosce che l'attrice ha lavorato presso tutti i punti vendita della convenuta. A suo modo di vedere, questa circostanza ha indotto i giudici ad esaminare in maniera sbagliata il quesito giuridico al centro della presente vertenza, che riguarda la questione di sapere se la clausola contrattuale concernente la percentuale si riferiva unicamente alla cifra d'affari realizzata nel negozio di Lugano oppure a quella globale dei tre punti vendita (Lugano, Locarno e Bellinzona).
 
3.- Sennonché, contrariamente a quanto vuol far credere la convenuta, la Corte cantonale non si è limitata all'accertamento del luogo, rispettivamente dei luoghi, in cui l'attrice ha svolto la sua attività; essa ha determinato anche la natura delle incombenze affidatele. Infine, ha stabilito che, benché non esplicitamente menzionata, l' estensione dei compiti dell'attrice - sia dal profilo territoriale che da quello materiale - era già inclusa nel contratto di lavoro sottoscritto nel 1996.
 
a) Dalle risultanze istruttorie è infatti emerso che - conformemente a quanto da lei asserito - l'attrice ha assunto il ruolo di gerente responsabile per i tre negozi della convenuta nel Cantone Ticino, in particolare nel settore della presentazione al pubblico (pubblicità), nonché in quello degli acquisti, della gestione dei magazzini, dell'inventario, dei saldi, della gestione del personale, dei computers ecc. In altre parole, l'attrice è stata tenuta ad estendere le proprie competenze gestionali e decisionali - svolte per breve tempo solo a Lugano - dapprima al negozio di Bellinzona e poi a quello di Locarno, in ordine di apertura. L'assenza di una modifica del contratto in questo senso dimostra, secondo i giudici ticinesi, che l'estensione dei compiti dell'attrice era già prevista al momento della sua assunzione. Tale valutazione, oltre ad essere confermata da due testimonianze, trova conforto anche nel fatto che nelle - analoghe - pattuizioni stipulate successivamente con le altre venditrici il luogo di lavoro è stato indicato con precisione e, infine, nel fatto che il contratto di locazione per il negozio di Bellinzona è stato sottoscritto pochissimo tempo dopo l'inizio dell'attività dell'attrice.
 
In un simile contesto, i giudici non hanno considerato rilevante il fatto che l'attrice, nelle motivazioni allegate alla lettera di licenziamento, si sia espressa dicendo che l'incremento di lavoro "concerneva tre negozi anziché uno come da contratto". Né può essere interpretato a suo sfavore il testo della proposta di modifica contrattuale del 21 dicembre 1998, trattandosi appunto di un'offerta, che comunque non ha avuto seguito e di una modifica che nulla aveva a che vedere con la pattuizione in vigore.
 
b) Emerge da quanto appena esposto che, ai fini del suo giudizio, la Corte cantonale si è riferita al comportamento mostrato dalle parti dopo la stipulazione del contratto di lavoro.
 
Ora, per costante giurisprudenza, circostanze intervenute dopo la conclusione dell'accordo non rivelano una volontà ipotetica, bensì la volontà reale delle parti. L' accertamento di tale volontà è di natura fattuale ed è pertanto sottratto alla cognizione del Tribunale federale adito con ricorso per riforma (sentenza del Tribunale federale 4C.484/1996 consid. 3a, pubblicata in SJ 1996 pag. 549 segg. ; DTF 118 II 365 consid. 1 con rinvii).
 
Ne discende l'inammissibilità di tutti gli argomenti formulati dalla convenuta contro questo punto della decisione cantonale (art. 63 cpv. 2 OG).
 
4.- L'accertamento - vincolante - secondo cui, al momento della stipulazione del contratto di lavoro, le parti hanno pattuito che l'attrice avrebbe lavorato anche presso i negozi di Bellinzona e Locarno, assumendo le citate competenze decisionali e gestionali, costituisce evidentemente un elemento significativo per l'interpretazione della clausola concernente la percentuale.
 
a) Quando, come nel caso in rassegna, non esistono degli accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o si constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene infatti accertata interpretando le rispettive dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 126 III 59 consid. 5a e b pag. 67). A questo scopo vanno considerati il testo e il contesto delle dichiarazioni, come anche le circostanze che hanno preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto (DTF 119 II 449 consid. 3a con rinvii).
 
L'interpretazione del contratto secondo il principio dell'affidamento concerne l'applicazione del diritto e può quindi essere riesaminata liberamente nella giurisdizione per riforma (DTF 127 III 248 consid. 3a pag. 253 con rinvii).
 
b) In concreto la Corte cantonale ha deciso di aderire alle tesi dell'attrice. A ragione.
 
Già si è detto del contesto in cui si inserisce la citata clausola. Il fatto che le parti abbiano concordato che l'attrice avrebbe lavorato nei tre negozi depone senz' altro a favore dell'esistenza di un accordo analogo per quanto concerne la percentuale.
 
Anche l'importo elevato della cifra d'affari pattuita induce a ritenere ch'essa si riferisse ai tre negozi e non unicamente a quello di Lugano, che - da solo - l'ha raggiunta per la prima volta nel 1999.
 
Vista l'importanza dei compiti affidati all'attrice e le responsabilità a questi connesse, non si può inoltre ragionevolmente sostenere, come fa la convenuta, ch'essa sia già stata adeguatamente retribuita mediante l'aumento del salario da fr. 3'700.-- a fr. 4'500.-- (lordi).
 
L'interpretazione dei giudici cantonali appare infine coerente con la natura giuridica da loro attribuita alla nota percentuale - partecipazione al risultato d'esercizio ai sensi dell'art. 322a CO - che la convenuta non contesta.
 
c) Ne discende che, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, la decisione dei giudici cantonali di ritenere che la pattuizione della percentuale concerneva tutti i punti vendita ticinesi - e non solo quello di Lugano - non viola il diritto federale in materia di interpretazione dei contratti.
 
5.- Il ricorso per riforma deve dunque essere respinto siccome privo di fondamento; la sentenza impugnata merita di essere confermata.
 
Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. e e 159 cpv. 1 e 2 OG).
 
Per questi motivi,
 
il Tribunale federale
 
pronuncia :
 
1. Il ricorso per riforma è respinto e, di conseguenza, la sentenza impugnata viene confermata.
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr.
 
2500.-- per ripetibili della sede federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 11 marzo 2002 MDE
 
In nome della I Corte civile
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
Il Presidente,
 
La Cancelliera,
 
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