VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 7B.26/2002  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 7B.26/2002 vom 22.02.2002
 
[AZA 0/2]
 
7B.26/2002
 
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
 
****************************************
 
22 febbraio 2002
 
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,
 
Escher e Meyer.
 
Cancelliere: Piatti.
 
________
 
Visto il ricorso del 25 gennaio 2002 presentato dalla S.________, Bellinzona, patrocinata dall'avv. Mauro Molo, Bellinzona, contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone la ricorrente all'Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Bellinzona in merito alla nomina dell'avv. G.________, Bellinzona, quale suo rappresentante in una procedura ai sensi dell'art. 609 CC;
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.- Nell'ambito dell'esecuzioni promosse da diversi creditori nei confronti di R.________ sono state pignorate le ragioni ereditarie dell'escusso nella successione di sua madre. Dopo aver chiesto e ottenuto di intervenire nella divisione in luogo del predetto erede quale autorità ai sensi dell'art. 609 CC, il 16 agosto 2001 l'Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha affidato all'avv. G.________ - già patrocinatore dell'escusso - il mandato di rappresentarlo in tale procedura.
 
2.- Con sentenza 11 gennaio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato dalla S.________ contro la summenzionata decisione dell'Ufficiale di designarsi un rappresentante. I Giudici cantonali hanno rilevato che il loro potere di vigilanza è limitato all'applicazione del diritto esecutivo federale e cantonale e che in concreto l'Ufficiale non ha agito sulla base del diritto esecutivo, ma quale autorità ex art. 609 CC, con riferimento a operazioni di divisione di una successione regolate dal Codice civile. La summenzionata norma non presuppone del resto nemmeno una procedura esecutiva in corso.
 
3.- Con ricorso 25 gennaio 2002 la S.________ ha postulato l'annullamento della sentenza dell'autorità di vigilanza e del mandato affidato all'avv. G.________. La ricorrente afferma che l'Ufficiale di esecuzione e fallimenti ha agito in questa funzione con il compito primario di soddisfare i creditori e non in rappresentanza di un erede estromesso, tanto più che egli stesso ha chiesto di poter intervenire nella divisione successoria. Questa iniziativa costituisce un provvedimento esecutivo. Inoltre, gli art. 104 e 132 LEF nonché il regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC) disciplinano l'attività dell'Ufficiale di esecuzione e fallimenti in merito al pignoramento dei diritti di un debitore in una successione indivisa, motivo per cui non è possibile affermare - come indicato nella sentenza impugnata - che la decisione dell'Ufficiale non sottostà alla giurisdizione dell'autorità di vigilanza sulle esecuzioni. Infine la decisione dell'Ufficiale di incaricare un legale di rappresentarlo è priva di base legale ed è pertanto nulla, poiché viola sia l'art. 2 LEF - che prevede unicamente una sua sostituzione in caso di incompatibilità o di impedimento con il supplente - sia l'art. 10 LEF, perché l'avvocato scelto, oltre a essere stato il legale dell'erede escusso, ha nell'attività di patrocinio un interesse proprio.
 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
4.- Giusta l'art. 609 cpv. 1 CC a richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso. La designazione di tale autorità come la disciplina della procedura innanzi ad essa spetta ai Cantoni (art. 54 cpv. 1 e 3 tit. fin. CC; Schaufelberger, Commento basilese, n. 2 all'art. 609 CC; Tuor/ Picenoni, Commento bernese, n. 17 all'art. 609 CC; cfr.
 
anche Escher, Commento zurighese, n. 21 all'art. 609 CC).
 
L'art. 96 della legge ticinese di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC) recita che l'autorità competente nel caso dell'art. 609 CC è l'Ufficiale delle esecuzioni. Il Tribunale federale ha poi già avuto modo di statuire che - in applicazione dell'art. 12 RDC - ove la procedura di divisione sia già in corso e un creditore domandi la realizzazione della parte ereditaria pignorata, l'Ufficio delle esecuzioni presenta in suo luogo la richiesta prevista dall'art. 609 CC e tendente a far intervenire l'autorità nella successione (DTF 110 III 46).
 
Nella fattispecie, a giusta ragione, nemmeno la ricorrente nega che sia stata chiesta la realizzazione della parte ereditaria pignorata e che sia in corso la divisione della relativa successione. Ne segue che, contrariamente a quanto affermato nel gravame, l'Ufficiale non si è "autonominato" autorità ai sensi dell'art. 609 CC, ma egli riveste tale funzione in base alla vigente normativa. A giusta ragione quindi, i giudici cantonali hanno rilevato che egli ha emanato la querelata decisione di farsi rappresentare nella procedura di divisione della successione, quale autorità prevista dall'art. 609 CC. Ora, la LEF non contiene alcun articolo di legge che dichiara l'autorità di vigilanza sugli uffici di esecuzione e sugli uffici dei fallimenti anche autorità di vigilanza sull'autorità menzionata dall' art. 609 CC e, d'altro canto, invano si cerca nell'atto di ricorso una qualsiasi norma di diritto federale con un tale contenuto (art. 79 cpv. 1 OG), ragione per cui la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha rettamente dichiarato inammissibile il gravame fondato sull'art. 17 LEF. Per il resto non è ravvisabile né la ricorrente spiega per quale motivo la procedura - stabilita dal diritto cantonale - innanzi all'autorità ai sensi dell'art. 609 CC sarebbe retta dai disposti della LEF e segnatamente dagli art. 2 e 10 LEF. Inoltre, anche qualora i predetti articoli fossero in tale ambito applicabili - ad esempio a causa di un rinvio effettuato dal legislatore cantonale - si tratterebbe nondimeno di diritto cantonale (DTF 126 III 370 consid. 5), la cui violazione non può essere fatta valere con un ricorso fondato sull'art. 19 LEF (DTF 125 III 247 consid. 2).
 
5.- Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1LEF).
 
Per questi motivi
 
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
pronuncia :
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, all'avv. G.________ e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 22 febbraio 2002 MDE
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
La Presidente, Il Cancelliere,
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).