VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5C.289/2001  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5C.289/2001 vom 18.02.2002
 
[AZA 0/2]
 
5C.289/2001
 
II CORTE CIVILE
 
****************************
 
18 febbraio 2002
 
Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presidente,
 
Raselli e Hohl.
 
Cancelliere: Piatti.
 
_______
 
Visto il ricorso per riforma del 14 novembre 2001 presentato da S.________, attrice, patrocinata dall'avv. dott.
 
Dario Item, Lugano, contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2001 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente a M.________, convenuto, patrocinato dall'avv. Aurelio Facchi, Lugano, in materia di servitù;
 
Ritenuto in fatto :
 
A.- Il 13 luglio 1954 è stata iscritta nel registro fondiario di Bioggio una servitù "di passo con carro" a carico della particella n. XXX e a favore - fra l'altro - del fondo n. YYY, allora di proprietà di B.________. Sul fondo dominante sorgeva una casa d'abitazione e una stalla, mentre il fondo serviente non era edificato. Il 30 gennaio 1992 S.________ ha acquistato una superficie di 81 m2 del fondo n. XXX, che ha integrato nella particella n. ZZZ già di sua proprietà. La servitù di passo con carro a carico di quest'ultima particella e a favore del mappale n. YYY è stata iscritta a registro fondiario il 15 gennaio 1996, dopo una procedura di rettifica del registro fondiario promossa dall'Ufficiale innanzi al Pretore del distretto di Lugano.
 
B.- Il 23 febbraio 1996 S.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Lugano M.________, proprietario della particella n. YYY, con un'azione tendente alla cancellazione della predetta servitù di passo con carro.
 
Nel frattempo il convenuto ha nuovamente frazionato il fondo n. YYY, da cui ha scorporato il fondo n. HHH, rimasto di sua proprietà, e sul quale è stato trasferito il noto diritto di passo. Dopo le mutazioni a registro fondiario la servitù litigiosa permetteva di accedere al mappale HHH, passando attraverso un'area originariamente censita come strada sul fondo n. ZZZ, la quale si immette su di una strada privata perpendicolare (particella n. XXX), che sfocia sulla pubblica via. Il 14 novembre 2000 il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato la cancellazione senza indennità della servitù di passo con carro a carico della particella n. ZZZ e in favore del fondo n. HHH.
 
C.- Con sentenza 5 ottobre 2001 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, in accoglimento di un appello inoltrato da M.________, respinto la petizione e posto a carico dell'attrice le tasse di giustizia e le ripetibili di prima e seconda istanza. I giudici cantonali hanno rilevato che la chiara e completa iscrizione a registro fondiario (diritto di passo con carro) non lascia spazio a interpretazioni. Dagli atti non risulta poi alcuna limitazione particolare nell'esercizio della servitù, motivo per cui essa dev'essere intesa, alla luce dell' evoluzione tecnologica, come un diritto di passo con veicoli a motore per ogni genere d'uso del fondo dominante. Sebbene in base alle deposizioni agli atti non sia nemmeno possibile affermare che la servitù sia rimasta a lungo inutilizzata, i giudici cantonali hanno osservato che un mancato uso non ne comporta la decadenza. Del resto, il proprietario del fondo dominante aveva nel 1996 anche promosso un'azione possessoria per ottenere il ripristino della servitù.
 
Neppure un riscatto contro indennità entra in linea di conto, poiché gli atti non dimostrano che l'utilità della servitù per il fondo dominante sia oramai esigua rispetto all'onere gravante il fondo serviente.
 
D.- S.________ ha presentato al Tribunale federale un unico atto, datato 14 novembre 2001, che racchiude sia un ricorso di diritto pubblico che un ricorso per riforma.
 
Con quest'ultimo rimedio domanda, in via principale, la modifica della sentenza di seconda istanza nel senso che l'appello è respinto. In via subordinata postula il parziale accoglimento del rimedio cantonale e della petizione con la cancellazione dell'invisa servitù in seguito al versamento di un'indennità di fr. 13'972. 50. Lamenta una violazione dell'art. 8 CC, sostenendo che i Giudici cantonali hanno chiesto un grado di prova troppo elevato e afferma che essi sono pure incorsi in una svista manifesta.
 
La sentenza impugnata definisce inoltre la servitù litigiosa come un diritto di passo per ogni genere di uso senza che agli atti vi sia una qualsiasi prova in tal senso. La Corte cantonale ha inoltre tutelato l'agire abusivo del convenuto, che durante la causa ha frazionato il fondo dominante creando, in violazione dell'art. 2 cpv. 2 CC, una giustificazione per l'esistenza della servitù. Infine, sempre secondo l'attrice, la sentenza impugnata viola l'art. 736 CC, essendo leso il principio dell'identità della servitù e avendo la Corte cantonale ignorato la sproporzione esistente fra la sua utilità per il fondo dominante e l'aggravio risultante per quello serviente.
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
 
Considerando in diritto :
 
1.- a) In data odierna il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, il parallelo ricorso di diritto pubblico. Nulla osta quindi all'esame del presente ricorso per riforma.
 
b) Interposto in tempo utile contro una sentenza finale della suprema istanza cantonale in una contestazione civile, il ricorso per riforma è per principio ammissibile, atteso altresì che il valore di lite previsto dall'art. 46 OG appare manifestamente dato. Ritenuto come il gravame non sia solo firmato da due praticanti, ma pure da un avvocato il ricorso per riforma appare ricevibile anche dal profilo dell'art. 29 cpv. 2OG.
 
2.- a) La sentenza impugnata indica che l'iscrizione a registro fondiario della servitù litigiosa quale "passo con carro" è chiara e completa. Dagli atti non risulta poi alcuna limitazione particolare nell'esercizio della servitù. Infatti il titolo d'acquisto e l'istanza di iscrizione si limitano a definire la menzionata servitù come un "diritto di passo pedonale e con carro" e nemmeno la deposizione del teste A.________ - assente tutto il giorno per motivi di lavoro - è sufficiente per desumere che essa fosse stata utilizzata per molto tempo, pacificamente e in buona fede unicamente da un contadino per farvi passare le mucche ed escludere il suo esercizio per altri scopi e in altri modi, segnatamente connessi alla casa di abitazione costruita sul fondo dominante. Infine, anche qualora il diritto di passo fosse in origine destinato al solo transito agricolo, esso potrebbe, viste l'evoluzione dei tempi e la riduzione delle zone agricole, essere utilizzato per altri fini.
 
b) L'attrice fa innanzi tutto valere una violazione dell'art. 8 CC, poiché i giudici cantonali sono dipartiti da un grado di prova troppo elevato, richiedendo una certezza assoluta che ignora le difficoltà probatorie in cui essa si trovava nel ricostruire lo scopo originario di una servitù iscritta a registro fondiario quasi 50 anni fa.
 
Essa era inoltre chiamata a dimostrare un fatto negativo, e cioè che il passaggio litigioso non veniva utilizzato a fini diversi di quelli agricoli. L'assunto dei giudici cantonali, secondo cui la servitù dev'essere intesa come un diritto di passo con veicoli a motore per ogni genere di usi, non è fondato su alcuna prova oggettiva. Infine la Corte cantonale è pure incorsa in una svista manifesta non considerando la testimonianza V.________ e i documenti attestanti la destinazione rurale del fondo dominante.
 
c) Giusta l'art. 63 cpv. 2 OG il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista. Il ricorso per riforma non deve criticare accertamenti di fatto, né addurre fatti nuovi, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. cOG).
 
Con la propria censura, peraltro analogamente proposta nel parallelo ricorso di diritto pubblico, l'attrice critica in realtà - inammissibilmente - l'apprezzamento delle prove effettuato dai giudici cantonali. Essa ripropone infatti una propria - soggettiva - lettura dei risultati dell'istruttoria, tacendo, ad esempio, che il teste A.________, dopo aver deposto che la servitù era stata utilizzata da un contadino per farvi passare le mucche, ha relativizzato tale dichiarazione con il fatto di essere stato assente durante la giornata per motivi di lavoro e che il teste R.________ ha testimoniato che durante gli anni sessanta il passo litigioso è stato utilizzato dall'impresa edile situata sul fondo dominante con una frequenza maggiore a quella dei decenni successivi. Altrettanto inammissibile appare la censura concernente una svista manifesta: l'attrice non indica infatti dove la teste V.________ avrebbe dichiarato che il passaggio in questione era stato per lungo tempo unicamente utilizzato a fini agricoli (art. 55 cpv. 1 lett. d OG) né è ravvisabile come tale circostanza potesse risultare dalla planimetria o dall'estratto del registro fondiario. Anche il fatto che le conclusioni tratte dalla Corte cantonale in merito alla presenza di due accessi al fondo dominante non coincidono con quelle dell'attrice non può essere considerato una svista manifesta, poiché questa, per costante giurisprudenza, presuppone che il giudice non abbia preso in considerazione un determinato documento dell'incartamento, o l'abbia mal letto scostandosi, per inavvertenza, dal suo tenore esatto, in particolare da quello letterale (DTF 115 II 399 consid. 2a, 109 II 159 consid. 2b).
 
3.- a) I giudici cantonali hanno stabilito che dagli atti non risulta che il diritto di passo sia rimasto inutilizzato a partire dal momento in cui l'impresa di costruzione del convenuto si è insediata sul fondo dominante.
 
Del resto una servitù non decade qualora essa non venga esercitata. Inoltre, il fatto che il fondo dominante dispone di due accessi non permette di concludere per un'esigua utilità della servitù: una situazione analoga già si verificava al momento della sua costituzione. Ancora meno si può affermare che l'onere a carico del fondo serviente sia aumentato, poiché l'uso della servitù è diminuito dagli anni sessanta, il fondo dominante è stato più volte frazionato e il diritto di passo grava oramai unicamente una particella con una superficie di m2 878 rispetto agli originari m2 4551.
 
b) L'attrice ritiene invece che la servitù ha perso ogni interesse per il fondo dominante, poiché esso dispone di due accessi, di cui uno, che sfocia comodamente e direttamente sulla pubblica via, e l'altro, disagevole e oggetto della servitù, che si immette unicamente su una stradina secondaria. Inoltre, sempre secondo l'attrice, l'attività svolta dalla ditta del proprietario del fondo dominante non ha alcuna relazione con lo scopo originario della servitù, legato all'attività di una masseria, che doveva beneficiare di un accesso ai campi adiacenti. Infine vi è pure una sproporzione tra la ridotta utilità della servitù per l'attore, non titolare di una fattoria, rispetto all'aggravio causato all'attrice, che vedrebbe transitare i mezzi pesanti della controparte sul suo fondo.
 
c) Giusta l'art. 736 CC quando una servitù abbia perduto ogni interesse per il fondo dominante, il proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione (cpv. 1); se pel fondo dominante vi è ancora un interesse, ma di lieve importanza in confronto alla gravità dell'onere, la servitù può essere riscattata o ridotta mediante indennità (cpv. 2). L'interesse per il fondo dominante si definisce con quello del suo proprietario a esercitare la servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto.
 
Occorre inoltre tenere conto del principio dell'identità della servitù, in base al quale essa non può essere mantenuta per uno scopo diverso a quello per cui è stata costituita (DTF 121 III 52 consid. 2 con rinvii).
 
In concreto la critica ricorsuale si rivela già di primo acchito in larga misura inammissibile, poiché l'attrice si fonda su una fattispecie non risultante dalla sentenza impugnata, affermando ad esempio che il diritto di passo era unicamente esercitato in relazione all'attività agricola di una masseria. Per il resto essa pare dimenticare che - in base ai vincolanti accertamenti di fatto della sentenza impugnata - già al momento della sua costituzione l'allora fondo dominante disponeva di due accessi. Si può inoltre rilevare che la possibilità di intendere un diritto di passo con carro come un diritto di passo con veicoli a motore è ammessa da dottrina e giurisprudenza (cfr. sentenza inedita del 27 aprile 1992 in re T. c. M. [causa 5C.22/1992]; Liver, Commento zurighese, n. 168 all'art. 730 CC e n. 33 all'art. 737 CC; Piotet, Traité de droit privé suisse, vol. V/3, pag. 67). Nemmeno la DTF 117 II 536 soccorre l'attrice, poiché contrariamente al caso in esame, in cui pochi anni dopo la costituzione della servitù sul fondo dominante si è insediata l'impresa di costruzione del nuovo proprietario, dalla fattispecie posta a fondamento di tale sentenza risulta che la servitù era stata utilizzata per decenni a fini agricoli. Una violazione del principio dell' identità della servitù non è pertanto ravvisabile. Infine, l'attrice non può nemmeno essere seguita laddove rimprovera ai giudici cantonali di aver a torto negato - a causa della sensibile diminuzione dell'uso del passo dagli anni sessanta - un aggravio dell'onere. Da un lato essa si basa inammissibilmente su fatti non accertati nella sentenza impugnata e, dall'altro, essa dimentica di aver sostenuto, per negare l'esistenza di un interesse al mantenimento della servitù, che l'impresa del convenuto ha utilizzato e potrebbe servirsi di tale disagevole accesso unicamente in situazioni di emergenza o di rara necessità.
 
4.- L'attrice lamenta pure una violazione dell' art. 2 cpv. 2 CC per il fatto che in corso di causa il convenuto ha frazionato il fondo dominante, scorporando la particella n. HHH, la quale può accedere alla pubblica via unicamente tramite la servitù litigiosa, avendo egli rinunciato a far iscrivere pure a favore di tale fondo un secondo diritto di passo che permette di raggiungere in altro modo la strada comunale. I giudici cantonali avrebbero dovuto fare astrazione da tale abusiva mutazione, che ha creato una giustificazione per l'esistenza della servitù.
 
Ora, dai suesposti considerandi risulta che la sentenza impugnata non viola il diritto federale indipendentemente dal citato frazionamento. In queste circostanze il quesito sollevato dall'attrice concernente un eventuale abuso di diritto s'avvera pertanto privo d'importanza. A titolo abbondanziale giova tuttavia rilevare che giusta l'art. 743 cpv. 1 CC in caso di divisione del fondo dominante, la servitù persiste, di regola, a favore di tutte le sue parti. Inoltre, l'attrice pare dimenticare che l'inviso frazionamento, riducendo considerevolmente la superficie del fondo dominante, non comporta alcun aggravio dell'onere causato dalla servitù.
 
5.- Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare una risposta.
 
Per questi motivi
 
il Tribunale federale
 
pronuncia :
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata confermata.
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 18 febbraio 2002 MDE
 
In nome della II Corte civile
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
Il Presidente, Il Cancelliere
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).