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Informationen zum Dokument  BGE 127 V 289  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Diritto:
1. Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale ...
2. La lite verte essenzialmente sul punto di sapere se l'assicura ...
3. La Cassa cantonale di compensazione e l'UFAS fondano la loro o ...
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45. Estratto della sentenza del 24 settembre 2001 nella causa Ufficio federale delle assicurazioni sociali contro P. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
 
 
Regeste
 
Art. 3 Abs. 3 AHVG: Befreiung von der Beitragspflicht.  
- Die Regelung der Beitragsbefreiung in Art. 3 Abs. 3 AHVG, wonach nichterwerbstätige Versicherte keine Beiträge zu leisten haben, wenn ihr erwerbstätiger Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages bezahlt hat (lit. a), gilt jedoch nicht für das ganze Kalenderjahr, in welchem die Eheschliessung oder die Scheidung erfolgt oder der Tod des Ehegatten eingetreten ist, sondern nur für diejenigen Monate, während welchen die eheliche Gemeinschaft bestanden hat.  
 
Sachverhalt
 
BGE 127 V, 289 (290)A.- Mediante decisione 14 novembre 1997 la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino ha determinato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti quale persona senza attività lucrativa per il 1997 da P., vedova dall'8 marzo di quell'anno. Ai fini del calcolo dei contributi, è stata presa a base una sostanza netta di 1'851'474 franchi, dedotta dalla tassazione 1993/94, riservata essendo una rettifica conformemente all'art. 25 OAVS.
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B.- L'assicurata, tramite l'avv. R., ha deferito la decisione amministrativa con ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino affermando in via principale di essere tenuta al pagamento di contributi solo a far tempo dal 1o gennaio 1998, ritenuto che il defunto marito, il quale fino al momento del decesso era stato attivo, aveva per il 1997 pagato entro l'8 marzo dello stesso anno più del doppio del contributo minimo previsto dalla legge, per cui essa andava esonerata dall'obbligo contributivo per l'anno 1997. In via subordinata chiedeva di essere esonerata dall'obbligo fino al 31 marzo 1997. (...)
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Per giudizio del 21 settembre 1998 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il gravame per quanto atteneva alla domanda principale, accogliendolo limitatamente alla domanda subordinata, nel senso che ha dichiarato iniziare il periodo contributivo il 1o aprile 1997. (...)
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C.- L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, postulando il ripristino della decisione amministrativa.
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Mentre l'assicurata, sempre rappresentata dall'avv. R., postula la reiezione del gravame, la Cassa cantonale di compensazione ne propone l'accoglimento.
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BGE 127 V, 289 (291)Diritto:
 
1. Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente esposto il disciplinamento legale applicabile alla presente vertenza, specificando in particolare come a decorrere dal 1o gennaio 1997, e diversamente dal precedente ordinamento, siano attualmente obbligate a versare contributi anche le vedove che non esercitano un'attività lucrativa e le mogli di assicurati senza alcuna attività lucrativa. Ha ricordato che, conformemente all'art. 29 cpv. 2 OAVS, il contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza, il periodo di calcolo comprendendo il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Ha poi precisato che, per l'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi, osservando infine che, tuttavia, conformemente all'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, i coniugi senza attività lucrativa non devono versare alcun contributo qualora il coniuge con attività lucrativa versi contributi pari al doppio del contributo minimo.
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L'ufficio ricorrente osserva al riguardo che l'ordinamento alla base dell'esonero prende fondamento sulla considerazione che il BGE 127 V, 289 (292)disposto legale in questione, come quello di cui all'art. 28 cpv. 4 OAVS, troverebbero applicazione solo per quel che concerne persone non esercitanti un'attività lucrativa sposate su tutto l'arco dell'anno civile in questione; l'obbligo di assistenza secondo il diritto civile esiste solo durante il matrimonio e qualora l'obbligo di assistenza non possa essere preso in considerazione, la moglie "povera" non deve pagare contributi conformi alle condizioni sociali del marito "ricco". Inoltre, sempre secondo l'ufficio federale ricorrente, ai sensi dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS in relazione con l'art. 50b cpv. 3 OAVS, si ripartiscono solo i redditi realizzati durante anni civili di matrimonio completi. Infine, asserisce l'UFAS, gli alimenti possono essere conteggiati come reddito conseguito in forma di rendite della persona che li riceve solo se sono trattati separatamente dalla persona che li versa.
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Circa le considerazioni che precedono, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di pronunciarsi, disattendendole, nella sentenza in DTF 126 V 421, in cui si trattava di vagliare la conformità all'OAVS delle cifre marginali 2064 e 2069.1 delle summenzionate direttive, che prevedono l'obbligo di pagare contributi calcolati in funzione della sostanza personale e del reddito individuale conseguito in forma di rendita per l'intero anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il matrimonio, il divorzio o la morte del coniuge.
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La Corte, per quel che attiene all'asserto secondo cui l'obbligo di assistenza esiste limitatamente al periodo di matrimonio, ha affermato che il disciplinamento predisposto dall'art. 28 cpv. 4 OAVS tiene squisitamente conto della riflessione dell'UFAS, nella misura in cui prevede l'obbligo contributivo sulla base della sola metà della sostanza coniugale e dei redditi ottenuti sotto forma di rendite per tutta la durata del matrimonio, quindi comprensiva anche dei mesi dell'anno in cui è avvenuto il cambiamento di stato civile: ne consegue, come corollario, che la regola di esonero di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS - che l'UFAS giustamente mette da questo profilo sullo stesso piano dell'art. 28 cpv. 4 OAVS - non può non valere essa pure per tutta questa durata e che solo anteriormente, rispettivamente posteriormente, sono richiamabili le regole sulla percezione dei contributi in funzione della sostanza personale e del reddito conseguito in forma di rendite.
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Il Tribunale ha poi ritenuto irrilevanti le argomentazioni dell'ufficio ricorrente fondate sulla relazione fra l'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS e l'art. 50b cpv. 3 OAVS, così come quelle inerenti alla natura degli alimenti dal profilo contributivo (cfr. DTF 126 V 427 consid. 5b).
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BGE 127 V, 289 (293)Si noti peraltro che la soluzione proposta dall'UFAS condurrebbe, come per quel che attiene alla problematica oggetto della vertenza in DTF 126 V 421 surricordata, a risultati urtanti, specie qualora il matrimonio intervenga agli inizi di un anno, rispettivamente lo scioglimento del medesimo si verifichi verso la fine dell'anno, nel senso che in una certa qual misura essa soluzione sarebbe, se del caso, suscettibile di comportare una doppia imposizione.
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Da quanto precede emerge che pure la cifra marginale 2043 delle direttive edite dall'UFAS non è conforme all'ordinamento legale.
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In concreto, l'esenzione dall'obbligo contributivo dell'assicurata deve pertanto valer sino a fine marzo 1997, per cui il giudizio querelato non può che essere tutelato al riguardo.
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