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Informationen zum Dokument  BGE 80 IV 258  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considerando in diritto:
1. L'art. 17 della nuova legge federale sulle monete recita: "Le  ...
2. Siccome in virtù dell'art. 17 LM le vecchie monete d'or ...
3. Giusta gli accertamenti vincolanti delle giurisdizioni cantona ...
4. Per quanto riguarda in modo particolare la correità di  ...
5. La sentenza querelata va quindi annullata e la causa rinviata  ...
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53. Sentenza della Corte di eassazione penale 3 dicembre 1954 nella causa Mmistero pubblieo della Confederazione contro Schnorf e liteconsorti.
 
 
Regeste
 
1. Art. 244, 242 StGB. Gemäss Art. 17 des BG über das Münzwesen vom 17. Dezember 1952 schützen diese Bestimmungen auch die bisherigen Goldmünzen zu 100, 20 und 10 Franken (Erw. 1 und 2).  
3. Subjektiver Begriff der Mittäterschaft (Erw. 4).  
 
Sachverhalt
 
BGE 80 IV, 258 (259)A.- Nel maggio 1953 il commerciante Arrigo Arnaboldi, cittadino italiano domiciliato a Como, si accordava con lo spedizioniere Egidio Frigerio, pure cittadino italiano, domiciliato a Vacallo, allo scopo d'introdurre e spacciare in Svizzera monete d'oro contraffatte in Italia. Si trattava di dischi aurei, che per lega, peso e conio rassomigliavano ai marenghi svizzeri a tal punto che la contraffazione era difficilmente riconoscibile a un profano. Frigerio interpellava Enrico Schnorf, orefice a Chiasso, il quale, esaminato un esemplare delle monete contraffatte, chiedeva di procurargliene 50 al prezzo di 33 fr. ciascuna. Ricevuta questa prima partita, Schnorf ne ordinava una seconda di 100 monete. Successivamente gli erano fornite ancora altre 172 monete, il che portava a 322 il numero complessivo dei falsificati importati da Frigerio e Arnaboldi, di concerto con lo Schnorf. Questi rivendeva le monete al prezzo di 34 fr. 50 ciascuna, senza rivelare agli acquirenti che si trattava di falsificati. In appresso le monete trovavano altri acquirenti e rivenditori, tutti convinti però che si trattasse di monete genuine, finchè erano infine rintracciate e sequestrate (salvo alcuni pezzi venduti da Schnorf a clienti occasionali) dalla polizia cantonale.
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B.- Per questi fatti Frigerio, Schnorf e Arnaboldi erano deferiti alla Corte delle Assise correzionali di Mendrisio. Con sentenza 28 gennaio 1954 il Presidente delle Assise li dichiarava coautori colpevoli d'importazione e messa in circolazione di monete false a'sensi degli art. 242 e 244 CP e li condannava ciascuno a 8 giorni di detenzione (da dedursi il carcere preventivo sofferto), col beneficio della sospensione condizionale, e ad una multa di 200 fr.
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BGE 80 IV, 258 (260)C.- Con sentenza 5 maggio 1954 la Corte di cassazione e revisione penale del Cantone Ticino, adita da Enrico Schnorf, annullava la sentenza del Presidente delle Assise, dichiarava Frigerio, Schnorf e Arnaboldi coautori colpevoli d'infrazione all'art. 14 della legge federale sulle monete 17 dicembre 1952 e li condannava ciascuno ad una multa di 400 fr., essenzialmente per i seguenti motivi:
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Gli art. 242 e 244 CP, che il giudice di prime cure ha ritenuti applicabili alla fattispecie, puniscono colui che mette in circolazione o importa, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte. L'espressione "mettere in circolazione", che ritorna in questi disposti, significa "spendere" una moneta, cioè usarla per l'adempimento d'un'obbligazione pecuniaria. Questa funzione liberatoria è peculiare al denaro avente corso legale. Quando la moneta è dichiarata fuori corso, perde il suo potere liberatorio e contemporaneamente la tutela penale, la quale si prefigge appunto di reprimere l'immissione in circolazione di oggetti che non hanno qualifica di denaro avente corso legale. Orbene, con l'entrata in vigore della legge federale sulle monete 17 dicembre 1952 (abbr. LM) le vecchie monete d'oro da cento, venti e dieci franchi sono state dichiarate fuori corso. Ne consegue che la loro contraffazione e messa in circolazione non sono più punibili a norma degli art. 242 e 244 CP.
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Il giudice di prime cure ha ammesso che le vecchie monete d'oro continuavano nondimeno a godere della piena tutela penale in virtù del rinvio dell'art. 17 LM alle "disposizioni penali per la protezione delle monete". Egli ha disatteso che le disposizioni penali proteggono unicamente la circolazione monetaria e non le monete messe in circolazione; gli art. 242 e 244 CP non tornano applicabili quando una moneta è dichiarata fuori corso. Può darsi che il legislatore avesse l'intenzione di punire con le pene previste da dette norme anche colui che importa e commercia nel territorio della Confederazione oggetti simili alle vecchie monete auree, ma la sua intenzione non BGE 80 IV, 258 (261)si è tradotta in una valida norma legale. Nel campo del diritto penale, retto dal principio fondamentale "nulla poena sine lege", le norme legali devono descrivere compiutamente l'azione punibile e non lasciare campo a congetture. Siccome gli art. 242 e 244 CP proteggono soltanto la circolazione monetaria, essi non possono essere applicati alla contraffazione di monete fuori corso neppure in virtù dell'art. 17 LM. Il legislatore ha omesso di precisare in modo sufficiente gli elementi della fattispecie punibile, in particolare non ha sostituito con altro concetto quello di "messa in circolazione" (vendita?, donazione?, tesaurizzazione?, ecc.).
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Invece gl'imputati hanno contravvenuto all'art. 14 LM, che punisce con multa chiunque, senza il permesso del Dipartimento federale delle finanze e dogane, fabbrica o importa oggetti analoghi per conio, peso e dimensioni alle monete svizzere e destinati al commercio o alla circolazione. Ai privati è vietata la fabbricazione e l'importazione di oggetti simili alle monete aventi corso legale e, in virtù dell'art. 17 LM, anche alle vecchie monete precedentemente coniate dalla zecca federale. L'applicazione di tale disposto è atta a proteggere il mercato svizzero dall'invasione di marenghi contraffatti e indirettamente a proteggere il valore commerciale delle vecchie monete. Viceversa i disposti del codice penale rimangono a tutelare il valore incommensurabilmente più grande che è rappresentato dalla sicurezza della circolazione monetaria.
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D.- Contro questa sentenza il Ministero pubblico della Confederazione ed Enrico Schnorf si sono aggravati alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Ambedue i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa alla precedente giurisdizione: il Ministero publico perchè abbia a condannare i prevenuti in applicazione degli art. 242 e 244 CP e non dell'art. 14 LM; Schnorf perchè abbia ad assolverlo dall'imputazione di aver contravvenuto all'art. 14 LM. Dei loro argomenti si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
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BGE 80 IV, 258 (262)Arnaboldi e Frigerio non hanno presentato osservazioni al gravame del Ministero pubblico della Confederazione.
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Considerando in diritto:
 
1. L'art. 17 della nuova legge federale sulle monete recita: "Le disposizioni penali per la protezione delle monete si applicano parimenti alle vecchie monete d'oro da cento, venti e dieci franchi". Il tenore letterale e la sede di questa norma, che figura sotto le "Disposizioni transitorie e finali" (Capo IV della legge), potrebbero indurre a ritenere che alle vecchie monete auree siano applicabili solo le "Disposizioni penali" di cui al Capo III della legge stessa (art. 13 e 14). Ma tale non può essere il senso dell'art. 17. La prima di dette disposizioni penali punisce colui che importa, acquista o mette in circolazione monete fuori corso (art. 13). Uno speciale accenno alle vecchie monete d'oro sarebbe riuscito superfluo se si pon mente che praticamente esse non entrano in considerazione quale moneta corrente già a motivo del loro valore intrinseco assai superiore a quello nominale. La seconda disposizione penale dichiara passibile di multa colui che senza autorizzazione fabbrica o importa oggetti analoghi alle monete svizzere (p. es. gettoni da giuoco, talleri di cioccolata, ecc.), che siano stati confezionati senza fine di falsificazione, ma che per conio, peso e dimensioni possano essere scambiati con le monete (cf. messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge sulle monete, F.F. ed. francese, 1949 I p. 539; HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, Parte speciale, p. 576, HOLZER, Die Gelddelikte, p. 148 sgg.; inoltre, per la fattispecie analoga dell'art. 327 CP: HAFTER, loc.cit., THORMANNOVERBECK, Schweizerisches Strafgesetzbuch, ad art. 327 nota 3). Neppure questo caso - quantunque non affatto escluso anche per quanto riguarda l'imitazione di monete auree - non fornirebbe una giustificazione sufficiente per il disposto dell'art. 17. Il rinvio di questa norma alle BGE 80 IV, 258 (263)"disposizioni penali per la protezione delle monete" acquista invece il suo vero senso se posto in relazione con le disposizioni del codice penale reprimenti la falsificazione delle monete (art. 240 sgg.), che hanno sostituito in modo particolare le disposizioni penali degli art. 13 a 18 della vecchia legge federale sulle monete 3 giugno 1931 (art. 398 cp. 2 lett. n CP).
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Quest'interpretazione, che estende alle vecchie monete d'oro la tutela penale di cui godono le monete in virtù degli art. 240 sgg. CP, è corroborata dai lavori preparatori. Particolare importanza assumono a tale proposito le deliberazioni parlamentari, le quali hanno condotto all'inserimento nel disegno di legge d'un art. 16 bis, diventato l'attuale art. 17; dalle medesime risulta in modo chiaro e univoco l'intenzione di equiparare, agli effetti della tutela penale, le vecchie monete auree alle nuove (cf. boll. sten. CN 1952 p. 466 e 472/3; CS 1952 p. 337). Sebbene l'art. 17 LM non richiami espressamente gli art. 240 sgg. CP, la loro applicabilità anche alle vecchie monete auree non fa quindi alcun dubbio. La volontà del legislatore si è tradotta in una valida norma legale e non è rimasta mera intenzione. A torto la Corte cantonale di cassazione ha invocato il principio "nulla poena sine lege". L'art. 1 CP statuisce bensì che è punibile soltanto il fatto cui la legge commini espressamente una pena; sennonchè, ad una norma espressa va in massima equiparata una norma che può essere desunta dalla legge mediante interpretazione. Colui che trasgredisce ad una siffatta norma viola la legge ed è punibile alla stessa guisa di colui che trasgredisce ad una norma espressa (RU 77 IV 183).
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L'equipollenza agli effetti penali delle nuove e delle vecchie monete d'oro, voluta dal legislatore, toglie il fondamento all'argomentazione della Corte cantonale di cassazione, secondo cui le vecchie monete auree non sarebbero suscettibili di essere "messe in circolazione" a'sensi degli art. 242 e 244 CP, perchè dichiarate fuori corso e decadute dalla funzione liberatoria propria al denaro. Per lo stesso motivo è senza pertinenza la distinzione che il ricorrente Schnorf intende fare tra la "messa in circolazione" ("Inumlaufsetzen"), concetto che ricorre negli art. 240-244 CP e 13 LM, e la "messa in commercio" ("Inverkehrbringen"), concetto che si ritrova agli art. 154 CP e 14 LM: col primo il legislatore avrebbe inteso l'immissione nella circolazione di falsificati di monete aventi corso legale; col secondo lo spaccio sul mercato interno di merci contraffatte, quali i falsificati delle vecchie monete d'oro dichiarate fuori corso. Giova comunque rilevare che soltanto nel testo italiano dell'art. 14 cp. 1 LM figura l'aggiunta "destinati al commercio o alla circolazione" (reminiscenza dell'art. 22 della LM abrogata) e che, per quanto riguarda la distinzione stessa, essa non corrisponde ad una differenza sostanziale tra i due concetti (cf. HAFTER, op.cit., Parte speciale, p. 578), i quali servono indistintamente a designare l'immissione di falsificati nel corso delle cose genuine. Opportuno è inoltre avvertire che, contrariamente all'opinione della Corte cantonale di cassazione, la messa in circolazione a'sensi degli art. 240 sgg. CP non significa soltanto la spendita, vale a dire l'uso delle monete quale mezzo di pagamento con forza liberatoria, ma la loro diffusione in generale, sia per l'acquisto o l'alienazione di beni, sia per tutt'altra transazione a titolo oneroso o gratuito che ne provochi il passaggio di mano in mano. Concedesi che la funzione della moneta come mezzo di pagamento BGE 80 IV, 258 (265)è preminente; ma essa è altresì specie rappresentativa di valore e misuratrice dei prezzi (RU 76 IV 164).
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3. Giusta gli accertamenti vincolanti delle giurisdizioni cantonali, Arnaboldi, Frigerio e Schnorf hanno importato e messo in circolazione come genuine delle monete d'oro svizzere che sapevano contraffatte per opera di terzi in Italia. Si sono quindi resi colpevoli del crimine e del delitto previsti dagli art. 242 e 244 CP (RU 77 IV 14 sgg.). La fattispecie dell'art. 242 CP (Messa in circolazione di monete false) è realizzata non solo da chi intenzionalmente usa monete false quale mezzo di pagamento, ma anche da chi consegna a un terzo delle monete false come tali, sapendo che questi o i detentori successivi le metteranno in circolazione come genuine (RU 76 IV 165 consid. 3). Il carattere proprio ai reati di falsità in moneta fa sì che punibile è già la messa in pericolo del bene protetto, sia che lo si voglia identificare nella moneta (metallica o cartacea) quale mezzo legale di pagamento (cf. THORMANN-OVERBECK, op.cit., ad art. 240 CP nota 1) o quale mezzo di prova (indirettamente nell'interesse patrimoniale di ottenere mezzi di pagamento genuini: cf. SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, p. 344 n. 705), sia che lo si voglia identificare nella circolazione del denaro e negli interessi giuridici connessi, quali la difesa del monopolio monetario statale o la tutela della buona fede negli affari (cf. HAFTER, op.cit., Parte speciale, p. 572). Non si può ad ogni modo condividere l'opinione della Corte cantonale di cassazione, secondo cui gli art. 240-244 CP sarebbero predisposti soltanto alla tutela della circolazione monetaria e non delle monete messe in circolazione. L'invasione di marenghi contraffatti e l'inquinamento della circolazione che ne è risultato hanno indubbiamente pregiudicato le vecchie monete d'oro nel loro valore e nell'uso cui sono destinate.
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4. Per quanto riguarda in modo particolare la correità di Schnorf nell'importazione delle monete contraffatte, che è da lui contestata, le giurisdizioni cantonali BGE 80 IV, 258 (266)hanno accertato in modo vincolante pel Tribunale federale che non solo era al corrente dell'introduzione clandestina delle monete, effettuata materialmente da Arnaboldi e Frigerio, ma che tale operazione è avvenuta col suo assenso, nel suo interesse e, in parte, addirittura a sua richiesta. Egli non si è limitato ad acquistare le monete, ma ne ha provocato l'importazione con le sue ordinazioni. Schnorf si è associato alla decisione dalla quale è sorto il delitto, in condizioni e in un grado che lo fanno apparire come un partecipante principale e pertanto come un correo, giusta la concezione soggettiva della correità costantemente ammessa dal Tribunale federale (RU 69 IV 97, 70 IV 102 e 76 IV 106).
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Il Tribunale federale pronuncia:
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Il ricorso del Ministero pubblico della Confederazione è accolto, la querelata sentenza annullata e gli atti sono rinviati all'autorità cantonale per nuovo giudizio a norma dei considerandi.
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Il ricorso di Enrico Schnorf è respinto.
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