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Informationen zum Dokument  BGE 118 III 7  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Dai considerandi:
4. Il ricorso di diritto pubblico, per i motivi elencati all'art. ...
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3. Estratto della sentenza 9 settembre 1992 della II Corte civile nella causa X contro Pretore del Distretto di Lugano e Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
 
 
Regeste
 
Art. 84 Abs. 2 OG; Subsidiarität der staatsrechtlichen Beschwerde.  
 
Sachverhalt
 
BGE 118 III, 7 (8)A.- Il 13 dicembre 1991 l'Amministrazione ticinese delle contribuzioni ha chiesto a X di costituire garanzie per l'equivalente delle imposte (inclusi gli interessi), per le successioni dei suoi genitori A e M, di fr. 398'455.65 e fr. 425'000.--. Il 3 febbraio 1992, il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato, ad istanza dello Stato del Cantone Ticino e a carico dell'erede, il sequestro, fondato sulla predetta richiesta di garanzie, dei diritti ereditari - somme, titoli, crediti e beni di ogni tipo - vantati dal debitore nelle successioni citate ed esistenti presso la banca I a Zurigo. X ha chiesto, il 27 febbraio 1992, al Pretore la revoca del decreto, sostenendo che non era data la competenza dell'autorità di sequestro di Lugano, ove non erano posti i beni e dove il debitore non aveva domicilio. Egli ha contemporaneamente presentato reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, quale autorità di vigilanza, chiedendo l'annullamento del sequestro.
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B.- Il 25 marzo 1992 X ha pure introdotto al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui postula l'annullamento sia del decreto di sequestro sia del precetto esecutivo emesso dall'Ufficio di esecuzione di Lugano a convalida del sequestro. Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso.
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Dai considerandi:
 
4. Il ricorso di diritto pubblico, per i motivi elencati all'art. 84 OG, è tuttavia ammissibile solo se la pretesa violazione del diritto non può essere sottoposta al Tribunale federale mediante un altro rimedio (art. 84 cpv. 2 OG). Costituisce un tale rimedio, in particolare, il ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti previsto dagli art. 78 segg. OG (DTF 109 III 124 consid. 6). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che un sequestro eseguito da un ufficio di esecuzione territorialmente incompetente è nullo (DTF 103 III 88 consid. 1 in fine e le sentenze ivi citate). D'altra parte, la stessa BGE 118 III, 7 (9)giurisprudenza ha affermato che il decreto di sequestro e la sua esecuzione da parte dell'Ufficio hanno il medesimo oggetto, ossia la costituzione di una garanzia in favore del creditore procedente, e formano un'unità, di cui il secondo elemento non rappresenta che l'adempimento del primo. Di conseguenza la decisione dell'autorità di vigilanza di annullare l'esecuzione di un decreto di sequestro toglie automaticamente ogni forza esecutiva a quest'ultimo (DTF 107 Ia 173 consid. 2c). Nel caso specifico il Tribunale federale ha pertanto dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 84 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto pubblico che aveva sollevato la censura relativa alla designazione dei beni indicati nel decreto di sequestro ed è entrato, sulla medesima questione, nel merito di un ricorso introdotto a mente dell'art. 78 OG. I principi enunciati nella sentenza appena citata hanno subito un'attenuazione in una successiva decisione (DTF 109 III 124 consid. 6). Così, trattandosi della pretesa di un terzo sui beni sequestrati, è stato affermato che la via del reclamo gli è aperta quando egli è manifestamente proprietario dei beni sequestrati, mentre qualora sia unicamente inverosimile che i beni elencati nel decreto di sequestro siano di proprietà del debitore, il terzo deve far capo al ricorso di diritto pubblico (DTF 109 III 127). È esatto che le autorità di sequestro non sono subordinate alle autorità di esecuzione e che quest'ultime non sono autorizzate ad annullare le decisioni prese dalle prime. Inoltre, l'Ufficio di esecuzione non può riesaminare le condizioni di merito da cui dipende la concessione del sequestro (DTF 114 III 89 consid. 2a, DTF 109 III 126 e DTF 105 III 141 consid. 2b con rinvii). Tuttavia l'Ufficio deve rifiutarsi di eseguire un decreto di sequestro non conforme alla legge o che viola, segnatamente, le disposizioni sul pignoramento, ad esempio, relative ai beni impignorabili o posti al di fuori della propria giurisdizione (DTF 112 III 117 consid. 2 e rinvii). In quest'ultimo caso, l'esame dell'Ufficio si identifica praticamente con quello dell'autorità di sequestro, poiché il criterio per determinare ove sia posto un bene o un credito da sequestrare è il medesimo per entrambe le autorità. Un rifiuto dell'Ufficio di sequestrare beni che si trovano fuori dalla propria giurisdizione - sulla base di un esame che incontestabilmente gli spetta - rende ineseguibile e toglie fondamento allo stesso decreto di sequestro. Sul punto a sapere se al sequestro dei beni indicati nel decreto si opponga l'incompetenza territoriale dell'autorità che lo ha ordinato si giustifica, di conseguenza, di non ammettere che la via del reclamo all'autorità di vigilanza e il ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, ad esclusione del ricorso di diritto BGE 118 III, 7 (10)pubblico - rimedio sussidiario - previsto dall'art. 84 cpv. 1 lett. d OG. Infine, qualora si volesse prescindere da una tale massima e limitarsi ad applicare per analogia i principi contenuti nella sentenza pubblicata in DTF DTF 109 III 124 consid. 6, bisognerebbe allora constatare, per il caso in esame, la manifesta ed evidente impossibilità per l'autorità di Lugano di ordinare il sequestro a Zurigo di quei beni - titoli, il contenuto delle cassette di sicurezza, "valori", "beni di ogni tipo" e "tesori" - che non possono essere assimilati a crediti, per i quali soli vale la finzione, riguardo al titolare domiciliato all'estero, del domicilio presso il terzo debitore (DTF 112 III 118 consid. 3b, DTF 107 III 149 consid. 4 con rinvii). Ciò condurrebbe nuovamente ad escludere il ricorso di diritto pubblico e a ammettere solo il reclamo (art. 17 LEF) e il ricorso giusta l'art. 78 OG, rimedio del resto, secondo le indicazioni del ricorrente, pendente davanti all'autorità di vigilanza cantonale.
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