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Informationen zum Dokument  BGE 114 III 33  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Dai considerandi:
2. L'autorità di vigilanza richiama più volte, nel  ...
3. Il ricorrente ha fatto sequestrare due volte il veicolo d'epoc ...
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11. Estratto della sentenza 10 giugno 1988 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa X. contro Y. e Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano (ricorso)
 
 
Regeste
 
Arrestierung einer Sicherheitsleistung (Art. 277 SchKG): Böser Glaube des Gläubigers?  
 
Sachverhalt
 
BGE 114 III, 33 (33)Il 22 ottobre 1987 X. ha ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, il sequestro per Fr. 7'000.-- più interessi di una vettura d'epoca appartenente a Y. Causa del credito era un "residuo rimborso prestiti accordati all'escusso nel 1986". L'Ufficio esecuzione e fallimenti ha operato il sequestro lo stesso 22 ottobre. Il 12 novembre 1987 l'Ufficio ha comunicato a X. che Y. aveva depositato una garanzia di Fr. 10'000.-- e che pertanto il veicolo sarebbe stato rimesso a quest'ultimo. X. si è opposto alla riconsegna della vettura con lettera del 13 novembre 1987.
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Adito da X., il Pretore del Distretto di Lugano ha concesso il 16 novembre 1987 un secondo sequestro sull'automobile per Fr. 26'170.-- oltre accessori. Causa del credito era un risarcimento danni. L'Ufficio esecuzione e fallimenti ha attuato il sequestro.
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Sempre su istanza di X., il Pretore del Distretto di Lugano ha decretato il 18 novembre 1987 un nuovo sequestro per il credito di Fr. 26'170.--, vertente questa volta sull'importo di Fr. 10'000.-- depositato presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti. L'Ufficio ha dato seguito al sequestro il giorno stesso prendendo atto che la somma era rivendicata in proprietà da un terzo. Se non che, il 19 novembre 1987, esso ha riesaminato la questione e deciso BGE 114 III, 33 (34)formalmente di non eseguire il sequestro perché contrario alle regole della buona fede.
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X. è insorto il 30 novembre 1987 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, autorità di vigilanza, chiedendo che il sequestro fosse attuato. Il 18 aprile 1988 la corte ha respinto il reclamo.
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Il 6 maggio 1988 X. ha presentato alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale un ricorso in cui propone che la sentenza predetta sia annullata e che all'Ufficio sia fatto ordine di attuare il sequestro in conformità al decreto del 18 novembre 1987.
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Dai considerandi:
 
2. L'autorità di vigilanza richiama più volte, nel giudizio impugnato, il principio esposto in DTF 108 III 101 secondo cui è contrario alle regole della buona fede far sequestrare una garanzia prestata dal debitore in applicazione dell'art. 277 LEF ove venga meno il sequestro per il quale la garanzia è stata fornita. Nel caso attuale non si versa però in un'ipotesi del genere. La nota somma di Fr. 10'000.-- è stata depositata dal debitore per riottenere l'auto d'epoca, colpita da un primo sequestro di Fr. 7'000.-- il 22 ottobre 1987. Tale sequestro non è mai stato annullato. Certo, la vettura non è stata rimessa a disposizione del debitore perché il 16 novembre 1987 è stata oggetto di un altro sequestro relativo a un'ulteriore pretesa di Fr. 26'170.--, e per quest'ultima il debitore ha rinunciato a prestare una garanzia completiva. In circostanze simili, non potendo riconsegnare il veicolo, l'Ufficio di esecuzione avrebbe dovuto restituire l'importo di Fr. 10'000.-- prelevato per una finalità impossibile da conseguire. Ciò non significa tuttavia che il deposito dovesse ritenersi ormai estraneo al patrimonio del debitore e che X., conosciutane l'esistenza, non potesse più chiederne il sequestro. Che vi fossero i requisiti per un sequestro non è controverso e che un terzo rivendicasse la proprietà della somma non ostava al provvedimento (DTF 109 III 125 segg.). L'unico punto litigioso riguarda la buona fede del creditore. L'autorità di vigilanza reputa che costui non dovesse abusare di una situazione da egli stesso provocata e che quindi l'Ufficio abbia respinto a giusto titolo l'esecuzione della misura (DTF 112 III 48 consid. 1 con rinvii). Occorre chiarire se, in base ai fatti accertati dalla corte cantonale, BGE 114 III, 33 (35)si ravvisino davvero nel comportamento del creditore gli estremi della malafede.
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3. Il ricorrente ha fatto sequestrare due volte il veicolo d'epoca: la prima per un credito di Fr. 7'000.--, la seconda per un altro credito di Fr. 26'170.--. Tale situazione è senza dubbio pregiudizievole per il debitore, ma è perfettamente lecita, tanto più che non spetta all'Ufficio di esecuzione riesaminare nel merito la verosimiglianza delle pretese su cui si fonda il sequestro (DTF 109 III 126 con citazioni). Quanto alla garanzia di Fr. 10'000.--, essa è stata fornita per volontà del debitore, non del sequestrante (art. 277 LEF). X. non ha commesso dunque alcun abuso. Non vi è nemmeno il minimo indizio ch'egli sia venuto a sapere del deposito con mezzi sleali o irregolari (DTF 108 III 119; GILLIERON in: JdT 1984 II 83); al contrario: egli ha acquisito conoscenza del bene patrimoniale legittimamente, come parte in causa al primo sequestro. In realtà la corte cantonale dimentica due fatti essenziali: anzitutto che la ricorrente non ha chiesto di sequestrare la garanzia di Fr. 10'000.-- per il credito cui questa si riferisce (Fr. 7'000.--), bensì per un credito completamente diverso (Fr. 26'170.--); in secondo luogo che il sequestro di Fr. 7'000.-- non è mai venuto meno. Il caso illustrato in DTF 108 III 101 non è perciò di rilievo e non sussidia vagliare le critiche mosse al proposito dalla dottrina (cfr. GILLIERON in: JdT 1984 II 157).
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Ne discende che in concreto l'Ufficio di esecuzione ha rifiutato a torto di attuare il sequestro e dev'essere invitato a procedere senza indugio. Una questione che si porrà all'atto pratico sarà di sapere se, aggiunto al valore dell'automobile già sequestrata per la stessa pretesa, l'importo di Fr. 10'000.-- non sembri eccessivo per coprire un credito di Fr. 26'170.-- più interessi e spese (art. 275 in relazione con l'art. 97 cpv. 2 LEF), ritenuto in ogni modo che l'ammontare di Fr. 7'000.-- più interessi e spese relativo al primo sequestro dev'essere dedotto dal valore del veicolo. In tale evenienza, comunque sia, l'Ufficio non potrà rifiutarsi di eseguire il provvedimento, ma dovrà limitarsi a sequestrare la somma di Fr. 10'000.-- nella misura del necessario (art. 97 cpv. 1 LEF). Ove il debitore dovesse dichiarare che l'importo non gli appartiene o un terzo dovesse intervenire rivendicando la proprietà del medesimo, l'Ufficio darà corso alla procedura degli art. 106 segg. LEF. Tutte queste operazioni riguardano solo l'ultimo sequestro e - come si è accennato dianzi - non contrastano, bensì implicano l'esecuzione del provvedimento.
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