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Informationen zum Dokument  BGE 80 I 52  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considerando in diritto:
1. A norma dell'art. 149 cp. 2 LAVS, le decisioni della Direzione ...
2. L'art. 127 lett. d LAVS ha autorizzato il Consiglio federale a ...
3. La decisione querelata rimprovera a Giamboni di aver violato l ...
4. Le contravvenzioni commesse da Giamboni sono punibili con una  ...
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10. Sentenza 9 aprile 1954 nella causa Glamboni contro Direzione generale delle dogane.
 
 
Regeste
 
Art. 94 Abs. 1 der Tabaksteuerverordnung (Art. 124 AHVG).  
 
Sachverhalt
 
BGE 80 I, 52 (52)A.- I fratelli Gildo e Giacomo Giamboni conducono BGE 80 I, 52 (53)a Chiasso un negozio di tabacchi e generi alimentari, come pure un ufficio di cambio.
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Il 21 ottobre 1953, Gildo Giamboni vendette ad un agente del servizio investigativo delle dogane un pacchetto di sigarette "Stella Filtra" da fr. 0,95 a fr. 0,90, aggiungendovi una bustina di fiammiferi. In sede d'interrogatorio egli ammise che vendeva ed aveva dato istruzioni al personale di vendere le sigarette in franchi svizzeri e in lire italiane a prezzi inferiori (da 5 a 10 centesimi o da 10 a 20 lire per pacchetto) a quelli prescritti, con l'aggiunta d'una bustina di fiammiferi gratuita. A sua discolpa fece valere che i prezzi ufficiali non sono applicati a Chiasso; per non dover chiudere il negozio doveva vendere ai prezzi praticati dalla concorrenza.
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Con decisione 7 dicembre 1953 la Direzione generale delle dogane inflisse a Gildo Giamboni una multa d'ordine di 200 fr. per violazione dell'art. 94 cp. 1 dell'ordinanza 30 dicembre 1947 concernente l'imposizione del tabacco, che vieta le vendite a sottoprezzo o con l'aggiunta d'un regalino di qualsiasi specie.
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B.- Giamboni si è aggravato al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione amministrativa per i seguenti motivi: Non consta al ricorrente che un'autorità o un'associazione professionale qualsiasi abbia fissato il prezzo in lire delle sigarette. Egli non rammenta di aver ricevuto a questo proposito delle circolari della Direzione generale delle dogane. Ad ogni modo, quelle ch'essa invoca non tengono conto dell'evoluzione del cambio e hanno quindi per conseguenza di favorire l'acquirente che paga in lire nei confronti di quello che paga in franchi svizzeri, il che costituisce manifestamente un'ingiustizia. Poichè lo stesso pacchetto di sigarette può essere acquistato in moneta italiana ad un prezzo da 10 a 20 lire inferiore al corrispettivo in franchi svizzeri, non si vede come può costituire contravvenzione il fatto di aver praticato di propria iniziativa un ribasso analogo di 5 o 10 centesimi sul prezzo pagato in moneta nazionale.
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BGE 80 I, 52 (54)C.- Rispondendo al ricorso, la Direzione generale delle dogane ne ha proposto la reiezione. Essa ha addotto segnatamente quanto segue: L'affermazione del ricorrente, secondo cui non avrebbe ricevuto le istruzioni sui prezzi da applicarsi in lire, è smentita dalle deposizioni da lui fatte in sede d'interrogatorio. Ad ogni modo, quale gerente di un ufficio di cambio, egli non può pretendere di aver ignorato il corso di conversione della lira, che a norma dell'art. 94 dell'ordinanza 30 dicembre 1947 fa stato per la determinazione del prezzo in valuta estera. In realtà, lo spaccio generale a sottoprezzo praticato dai negozianti di tabacco a Chiasso ha tutt'altra causa. Le sigarette da loro vendute al minuto sono per la maggior parte destinate alla rivendita nelle regioni limitrofe italiane. Per poter rimanere in concorrenza con le bande organizzate di contrabbandieri, che acquistano la merce direttamente dai fabbricanti e dai grossisti con un ribasso del 25% e sovente a credito, i negozianti al minuto hanno ridotto i loro prezzi. Di tale situazione profittano anche gli abitanti della zona di confine svizzera, in quanto ottengono, pagando in franchi svizzeri, un ribasso di 5 centesimi per le sigarette che costano meno di 1 franco e di 10 centesimi per quelle di prezzo superiore. Siffatti abusi, da attribuirsi all'avidità di lucro di pochi negozianti, non possono essere tollerati, atteso che si tratta di vendite in Isvizzera per le quali vigono dei prezzi uniformi.
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D.- Nella replica il ricorrente insiste sulla differenza di prezzo in favore dell'acquirente in lire voluta dall'amministrazione stessa e ne dà degli esempi sulla base dei prezzi contenuti nella circolare 4 luglio 1950.
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Duplicando, la Direzione generale delle dogane avverte che la circolare 4 luglio 1950 è stata sostituita da quella 21 dicembre 1950, che tien conto dell'affievolimento della lira subentrato a quell'epoca. Il ricorrente non è del resto stato punito per aver trasgredito a queste circolari, ma per aver violato l'art. 94 cp. 1 dell'ordinanza concernente l'imposizione del tabacco.
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BGE 80 I, 52 (55)Considerando in diritto:
 
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2. L'art. 127 lett. d LAVS ha autorizzato il Consiglio federale a disciplinare il commercio al minuto del tabacco e della carta da sigarette. Valendosi di tale facoltà, il Consiglio federale ha istituito la protezione del prezzo di vendita al minuto dei manufatti di tabacco (art. 94 dell'ordinanza 30 dicembre 1947 concernente l'imposizione del tabacco; abbr. OTab). Secondo questo disposto, il prezzo di vendita indicato sugli imballaggi dei manufatti di tabacco a norma dell'art. 87 ha forza vincolante per la cessione al consumatore (cp. 1, frase prima). Fanno eccezione soltanto i casi previsti dal cp. 4, che qui non interessano. La consegna di regalini di giunta di qualsiasi specie è proibita (cp. 1, frase seconda). Se la vendita avviene in valuta estera, la conversione è effettuata in base al corso ufficiale o, in mancanza di esso, a quello fissato dalla Borsa (cp. 1, frase terza).
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Per le vendite di sigarette al minuto in lire italiane la Direzione generale delle dogane ha emanato, d'intesa con l'Associazione svizzera del tabacco, delle istruzioni (circolari), che indicano il corrispettivo minimo in moneta estera per le diverse categorie di prezzo. L'ultima circolare comunicata ai negozianti del Cantone Ticino porta la data del 21 dicembre 1950.
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BGE 80 I, 52 (56)a) La protezione dei prezzi nel commercio del tabacco al minuto è stata istituita nell'interesse comune del consumatore e del venditore (cf. il messaggio 29 maggio 1946 del Consiglio federale sul finanziamento dell'AVS; FF 1946, 720). Per essere efficace e raggiungere lo scopo prefissosi l'ordinamento dei prezzi non può soffrire delle eccezioni sul mercato interno. Di conseguenza, anche se dalle oscillazioni del cambio potesse risultare un vantaggio per l'acquirente di sigarette in moneta estera, ciò non autorizzerebbe il venditore a ragguagliare di propria iniziativa il prezzo in franchi svizzeri, che dev'essere uniforme per tutta la Svizzera.
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Giova comunque rilevare che, applicando le prescrizioni vigenti, il vantaggio conseguibile occasionalmente con l'acquisto delle sigarette in moneta estera sarebbe di poco conto. A norma dell'art. 94 cp. 1 OTab, la conversione in valuta straniera va fatta al corso ufficiale o a quello di Borsa. Per le banconote italiane non esiste un corso ufficiale o di Borsa. In mancanza d'una disposizione precisa della legge deve far stato, per analogia a quanto dispone la norma citata, il corso di conversione praticato dagl'istituti bancari in base alla domanda e all'offerta di banconote estere. Su questo punto non vi è contestazione. Per agevolare il computo del corrispettivo minimo in lire italiane la Direzione generale delle dogane ha emanato delle istruzioni. Nell'ultima circolare 21 dicembre 1950 i prezzi da applicarsi sono stati calcolati al corso di fr. 0,65/0,66 le 100 lire, allorchè quello delle banconote era di circa fr. 0,67. È manifesto che se il venditore si attiene a questi prezzi informativi, il vantaggio conseguibile con l'acquisto in valuta italiana è trascurabile. Esso è praticamente inesistente se la conversione del prezzo stampato sull'imballaggio delle sigarette è fatta al corso del giorno. Gli esempi addotti dal ricorrente per dimostrare l'esistenza d'una differenza di prezzo considerevole in favore dell'acquirente in lire non calzano, poichè poggiano su un corrispettivo in moneta italiana notevolmente più basso (10% circa) di quello prescritto BGE 80 I, 52 (57)dalla circolare 21 dicembre 1950, che sostituì quella 4 luglio 1950. Nel ricorso egli ha bensì affermato di non aver avuto conoscenza di tali circolari. Quest'allegazione è però in aperto contrasto con le deposizioni fatte il 22 ottobre 1953. Del resto, l'amministrazione non gli rimprovera di aver trasgredito alle istruzioni contenute nelle circolari, ma di aver applicato un corso di conversione della lira molto inferiore a quello praticato all'epoca determinante. Il ricorrente, che gerisce anche un ufficio di cambio, non può in buona fede pretendere di aver ignorato il corso di conversione delle banconote italiane. Se l'avesse applicato, avrebbe adeguato il prezzo in lire a quello in franchi svizzeri e evitato la disuguaglianza di trattamento lamentata.
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b) All'addebito di aver venduto delle sigarette in lire a sottoprezzo Giamboni risponde che ha dovuto conformarsi ad un uso ormai invalso sulla piazza di Chiasso. È vero che gli asserti abusi si sono verificati. Ma la competente autorità non li ha tollerati. Il ricorrente non può quindi prevalersene per giustificare il suo modo di agire.
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Le stesse considerazioni valgono per la consegna gratuita d'una bustina di fiammiferi che costituisce un regalino di giunta proibito dall'art. 94 cp. 1 OTab.
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Il Tri bunale federale pronuncia:
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Il ricorso è respinto.
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