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Informationen zum Dokument  BGE 103 Ib 20  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considerato in diritto:
1. L'art. 55 CP, che prevede la pena accessoria dell'espulsione p ...
2. Visto l'esito del ricorso non occorre esaminare e stabilire in ...
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5. Sentenza 1o marzo 1977 della Corte di Cassazione penale nella causa F. c. Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino
 
 
Regeste
 
Wurde das Begehren eines Staates um Auslieferung eines in der Schweiz befindlichen Ausländers abgelehnt, so darf dieser auch nicht im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Landesverweisung diesem Staat zugeführt werden, falls der Verurteilte in einen anderen Nachbarstaat ausreisen kann.  
 
Sachverhalt
 
BGE 103 Ib, 20 (20)La Corte delle assise correzionali di Lugano-Città condannava F., cittadino italiano, alla pena di 9 mesi di detenzione e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 10 anni per i reati di furto e di circolazione senza licenza di condurre. L'autorità cantonale di vigilanza sull'esecuzione delle pene ha deciso che la pena accessoria dell'espulsione sarebbe stata eseguita immediatamente dopo la liberazione condizionale del condannato.
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Una domanda di estradizione di F., presentata dalle autorità italiane, veniva nel frattempo respinta dalla Divisione di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia in quanto i reati imputati al ricercato non erano di natura estradizionale.
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Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino disponeva che l'espulsione sarebbe avvenuta verso l'Italia con il cosiddetto sistema del BGE 103 Ib, 20 (21)"visto uscire" che consiste nel far controllare de visu da parte della polizia che l'espulso, liberato in prossimità di un valico doganale, abbandoni effettivamente il nostro territorio nazionale; con tale sistema viene evitata la consegna dell'espulso nelle mani delle autorità di polizia italiane.
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Così richiesto il Dipartimento federale di giustizia e polizia comunicava al patrocinatore del condannato di non opporsi a che l'esecuzione dell'estradizione avvenisse verso la Francia, ammesso che l'interessato disponesse dei necessari documenti d'identità.
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Con successiva istanza F. ha formalmente chiesto al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino di essere espulso verso la Francia e non verso l'Italia.
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Il Dipartimento di giustizia ha respinto l'istanza.
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A fondamento della propria decisione quel Dipartimento ha rilevato che l'espulsione verso l'Italia sarebbe stata conforme alla sua prassi costante; d'altro canto il sistema del "visto uscire", previsto per l'espulsione di F., sarebbe stato introdotto per evitare la "traditio brevi manu" nei casi in cui l'espulso è ricercato senza aver fatto oggetto di una domanda di estradizione o qualora una tale domanda fosse stata respinta. Secondo l'istanza cantonale all'espulsione del condannato verso la Francia avrebbero fatto inoltre ostacolo motivi di ordine pratico, segnatamente la difficoltà di ottenere la necessaria collaborazione da parte degli organi di polizia dei cantoni di transito.
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F. ha proposto un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e postulando che alla competente autorità di polizia fosse ordinato di disporre che la sua espulsione fosse eseguita verso la Francia.
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Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso.
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Considerato in diritto:
 
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BGE 103 Ib, 20 (22)a) Nella fattispecie in esame deve essere immediatamente rilevato che il ricorrente ha fatto oggetto di una domanda di estradizione formata dalle autorità italiane e che tale domanda è stata respinta dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
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La questione contenziosa del paese verso il quale l'espulsione del ricorrente dovrà essere eseguita viene pertanto esaminata preliminarmente alla luce delle vigenti norme in materia estradizionale.
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b) Secondo un principio generalmente ammesso in tale materia, sia dalla dottrina che dalla prassi, l'autorità deve evitare di rendere illusorio il rifiuto di un'estradizione. L'espulsione di uno straniero perseguito penalmente ma non estradato è di conseguenza ammissibile unicamente se l'interessato è condotto a una frontiera differente da quella dello Stato che ne aveva invano chiesto l'estradizione, con la sola riserva di motivi particolarmente importanti di pubblica sicurezza o di impossibilità di agire in altro modo (cfr. SCHULTZ, Das Schweizerische Auslieferungsrecht, pagg. 27/28; HOFMANN, Die fremdpolizeilichen Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen, RDS 67 (1971 pag. 290)). L'estradizione brevi manu, la consegna cioè dell'interessato senza forme particolari, è contraria alle norme della legislazione in materia estradizionale. Si deve immediatamente rilevare che sia il Consiglio federale che il Dipartimento federale di giustizia e polizia l'hanno espressamente considerata inammissibile, con la riserva, peraltro estremamente restrittiva, dell'accordo dell'interessato nei limiti dell'art. 29 della legge federale d'estradizione (cfr. SCHULTZ, op.cit. pagg. 159, 212; GAAC 1944-1945, fascicolo 17 n. 47 pag. 113; SALIS-BURCKHARDT, Droit fédéral suisse, IV n. 1768, pag. 228).
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Ne consegue che, in materia di espulsione pronunciata dal giudice e nel caso della reiezione di una domanda d'estradizione, l'autorità di esecuzione non deve accompagnare lo straniero alla frontiera dello Stato che lo persegue o lo ricerca.
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Il presente ricorso merita pertanto protezione nel senso che il ricorrente non deve essere espulso verso l'Italia in quanto egli è ricercato in quel paese e in quanto la domanda delle autorità italiane tendente all'ottenimento della sua estradizione è stata respinta.
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c) In via abbondanziale si rileva comunque che l'espulsione BGE 103 Ib, 20 (23)verso l'Italia secondo il sistema del "visto uscire", disposta dal Dipartimento ticinese di giustizia, pur non potendo essere considerata una vera "estradizione brevi manu", fa cionondimeno correre all'espulso un rischio concreto di essere arrestato in quel paese entro breve termine, con l'effetto di rendere illusorio il rifiuto dell'estradizione pronunciato dalle autorità svizzere. Orbene è appunto per evitare questa conseguenza che è stato posto il principio dell'espulsione verso la frontiera di un altro paese.
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d) Neppure i motivi fondati sull'economia di spese di trasporto e sul presumibile rifiuto di collaborazione delle autorità di polizia degli altri cantoni, avanzati dal Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino per giustificare l'espulsione del ricorrente verso l'Italia, possono essere presi in considerazione: le spese occasionate da tali trasporti, come pure quelle relative all'eventuale scorta, sono infatti a carico della Confederazione giusta la Convenzione concernente i trasporti di polizia del 23 giugno 1909 (cfr. in particolare § 3 II e § 6 della Convenzione).
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e) Nessun motivo d'ordine giuridico o di opportunità si oppone da ultimo a che l'espulsione del ricorrente sia effettuata verso la Francia. Le sue conclusioni in tal senso possono pertanto essere accolte.
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