BGE 77 III 97 - Leistungsbefreiung in Schweizer Währung
 


BGE 77 III 97 (97):

Sentenza 5 novembre 1951
nella causa von Thyssen.
Art. 12 LEF. L'obbligo dell'ufficio di accettare, con effetto liberatorio pel debitore, ogni pagamento fatto per conto del creditore procedente presuppone che il pagamento sia offerto in franchi svizzeri, e ciô anche se si tratta di un credito espresso inizialmente in moneta estera.
Art. 12 SchKG. Die Pflicht des Amtes, mit befreiender Wirkung für den Schuldner jede für Rechnung des betreibenden Gläubigers eingehende Zahlung anzunehmen, setzt ein Zahlungsangebot in schweizerischer Währung voraus. Das gilt auch bei ursprünglich auf fremde Währung lautenden Schulden.
 
Sachverhalt
 
A.
Nell'esecuzione 82 979 dell'Ufficio di Lugano, promossa dal dott. Stefano Dajkovich contro Gunhilde von Thyssen-de Fabrice pel pagamento di fr. 39 000.40 e accessori, a dipendenza di un credito originario di 107 242 forint ungheresi, il creditore chiese il pignoramento in data 27 settembre 1950.
Il 18 luglio 1951, la debitrice depositô presso l'Ufficio di esecuzione, pel tramite della Banca Solari S.A. a Lugano,

BGE 77 III 97 (98):

la somma di 125 000 forint ungheresi in biglietti di banca. L'ufficio pignorô questi biglietti, valutati al corso clearing di fr. 26.80 in complessivamente fr. 33 500, e staggì inoltre dei mobili per un valore di stima di fr. 13 770 (verbale 8 agosto 1951).
 
B.
Il creditore Dajkovich adì l'Autorità cantonale di vigilanza, domandando che i biglietti di banca ungheresi fossero valutati al corso di fr. 13 al cento e che l'ufficio avesse a procedere ad un pignoramento complementare.
Nelle sue osservazioni, la debitrice concluse proponendo quanto segue :
    "1) Il reclamo del creditore è respinto.
    2) Il pignoramento è annullato.
    3) Si da atto alla debitrice che, sotto riserva di contraria decisione dell'Ufficio svizzero di compensazione di Zurigo, ha diritto di liberarsi del suo debito pagando direttamente al creditore oppure versando all'ufficio per di lui conto l'importo di forint ungheresi in capitale e interessi portato dal precetto esecutivo 82 979.
    4) In pendenza della decisione dell'Ufficio di compensazione, l'Ufficio di esecuzione di Lugano è invitato a recapitare al creditore un nuovo atto di pignoramento dal quale figurino pignorati a suo favore forint ungheresi 125 000 versati dalla debitrice Thyssen alla cassa dell'ufficio."
 
C.
Con decisione 21 settembre 1951 l'Autorità cantonale di vigilanza accolse il reclamo del creditore ed ingiunse all'ufficio di procedere, a mezzo di periti, ad una nuova stima dei biglietti di banca ungheresi, modificando eventualmente il verbale di pignoramento. Le domande della debitrice furono invece respinte perchè tardive e ingiustificate.
 
D.
Con tempestivo ricorso alla Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale la debitrice von Thyssen ha riproposto le conclusioni formulate in sede cantonale.
 
Auszug aus den Erwägungen:
Considerando in diritto :
 
Erwägung 1
L'art. 67 cifra 3 LEF esige dal creditore che intende promuovere l'esecuzione nella Svizzera per un credito in moneta estera ch'egli abbia a convertire il suo credito nella moneta del paese. Siffatta conversione, dettata da ragioni di ordine pratico, vale non soltanto per la domanda di esecuzione, ma per tutti gli atti della procedura esecutiva. Di conseguenza, l'obbligo dell'ufficio di accettare, con effetto liberatorio pel debitore, ogni pagamento fatto per conto del creditore procedente (art. 12 LEF) presuppone che il pagamento sia offerto in franchi svizzeri. Del resto, indipendentemente da questa considerazione, non puô spettare all'Ufficio di esecuzione di esaminare se e in quale misura il debitore abbia la facoltà di solvere il debito in moneta estera.
Nulla impedisce invece al debitore, anche dopo l'inizio dell'esecuzione, di sodisfare il creditore in moneta estera e di adire in seguito il giudice, con i documenti comprovanti l'estinzione del debito (interessi e spese compresi), per ottenere l'annullamento dell'esecuzione in virti dell'art. 85 LEF (RU 72 III 105).
 
Erwägung 2
L'Autorità di vigilanza ha messo in dubbio l'esattezza della valutazione dei biglietti di banca, eseguita dall'ufficio in base al corso clearing. I dubbi dell'Autorità cantonale erano giustificati, atteso che i biglietti di banca non potranno con tutta probabilità essere realizzati al corso clearing, ma soltanto al corso libero. La decisione querelata, che ingiunge all'ufficio di procedere ad una nuova valutazione a mezzo di periti, non viola quindi il diritto federale. Qualora il risultato della nuova stima dovesse essere inferiore al

BGE 77 III 97 (100):

valore di fr. 26.80 al cento, assegnato ai biglietti di banca nel verbale 8 agosto 1951, l'ufficio dovrà completare il pignoramento.
 
La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia :
Il ricorso è respinto.