BGer 1C_723/2013
 
BGer 1C_723/2013 vom 21.02.2014
{T 0/2}
1C_723/2013
 
Sentenza del 21 febbraio 2014
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Iniziativa popolare costituzionale del 22 marzo 2012 denominata "Circonvallazione del Basso Malcantone tutta in galleria: che sia il popolo a scegliere",
ricorso contro la decisione emanata il 20 agosto 2013
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Il 9 giugno 2013 ha avuto luogo la votazione cantonale sull'iniziativa popolare costituzionale del 22 marzo 2012 denominata " Circonvallazione del Basso Malcantone tutta in galleria: che sia il popolo a scegliere ". Il 18 giugno 2013 il Consiglio di Stato, in qualità di ufficio cantonale di accertamento, ha proclamato i risultati della votazione, pubblicandoli sul Foglio ufficiale n. 50/2013 del 21 giugno successivo (pag. 4938), segnatamente 34'513 voti favorevoli, 39'143 contrari e 3'712 schede bianche.
B. Contro la proclamazione dei risultati, il 26 luglio 2013 A.________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento dello scrutinio e la sua ripetizione. Adduceva che determinati comuni contrari all'iniziativa popolare avrebbero finanziato in maniera illegittima la campagna antecedente la votazione. Con decisione dell'8 agosto 2013 il Governo cantonale ha dichiarato irricevibile il ricorso per difetto di competenza, trasmettendolo per incombenza al Gran Consiglio. Conformemente al rimedio di diritto indicato nella risoluzione governativa, l'insorgente ha adito il Tribunale cantonale amministrativo, che con giudizio del 20 agosto 2013, lasciato aperto il quesito di sapere quale sia l'autorità competente a decidere il ricorso del 26 luglio 2013, l'ha respinto.
C. Avverso questa decisione il 9 settembre 2013 A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede in sostanza che la Corte cantonale lo esamini nel merito.
 
Diritto:
1. 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).
1.2. La legittimazione del ricorrente a proporre un ricorso in materia di diritti politici ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF, quale avente diritto di voto nell'affare in causa (art. 89 cpv. 3 LTF), e la tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) sono pacifiche. In sostanza, egli fa valere un diniego di giustizia, poiché, per quanto è dato di capire, le istanze adite non vorrebbero esaminare il merito dei suoi ricorsi.
 
Erwägung 2
2.1. Le esigenze di motivazione previste per i ricorsi al Tribunale federale valgono anche per i gravami secondo l'art. 82 lett. c LTF. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF occorre quindi spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (cfr. art. 95 segg. LTF). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 136 I 229 consid. 4.1). Inoltre, quando è invocata la violazione di norme del diritto cantonale secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5). Come si vedrà, l'atto di ricorso in esame disattende quasi interamente queste esigenze di motivazione.
2.2. Il ricorrente non si confronta infatti con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato. La Corte cantonale, ammessa la propria competenza a esaminare le critiche d'irricevibilità del gravame, ha stabilito che secondo l'art. 164 cpv. 1 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) i ricorsi contro le decisioni dell'ufficio cantonale di accertamento devono essere inoltrati al Gran Consiglio, mentre quelli contro altre votazioni o elezioni devono essere presentati al Tribunale cantonale amministrativo (art. 164 cpv. 2 LEDP).
Ne ha concluso che il ricorso avrebbe dovuto essere "verosimilmente" inoltrato dinanzi al Gran Consiglio, "se non addirittura, a dipendenza delle contestazioni sollevate nel gravame, direttamente dinanzi al Tribunale federale (o fors'anche a questo stesso Tribunale) come parrebbe potersi dedurre dalla recente decisione 28 gennaio 2013 del Gran Consiglio" inerente al credito di progettazione per il nuovo semisvincolo N2 a Bellinzona (vedi al riguardo sentenza 1C_187/2013 decisa in data odierna). Ha aggiunto che, ai fini del giudizio, non era comunque rilevante determinare preventivamente quale fosse l'autorità competente a vagliare nel merito il ricorso. Ciò poiché nessuna norma legale prevederebbe la competenza del Governo per decidere un ricorso contro una risoluzione da esso emanata: la dichiarazione governativa di irricevibilità sarebbe pertanto legittima. Ha poi ricordato che il Consiglio di Stato ha comunque trasmesso il gravame al Parlamento per evasione (pure al riguardo vedi sentenza 1C_187/2013). Ne ha dedotto che spetterà quindi a quest'ultima Autorità pronunciarsi, se del caso dopo uno scambio di opinioni con la Corte cantonale (art. 4 cpv. 3 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966), sulla propria competenza e sull'ammissibilità, prima facie dubbia, del gravame.
2.3. Il ricorrente non si confronta del tutto con queste argomentazioni. In particolare egli non fa valere né tenta di spiegare perchè la Corte cantonale avrebbe negato a torto la propria competenza a esaminare il gravame nel merito. Al riguardo egli afferma infatti semplicemente che il Tribunale amministrativo "non si sta prendendo la responsabilità di entrare nel discorso del mio ricorso, per principio". Né sostiene che, rilevando l'eventualità di uno scambio di opinioni con il Gran Consiglio riguardo alla competenza, la Corte cantonale avrebbe semmai dovuto sospendere l'esame del ricorso e non trattarlo e respingerlo. Infine, il ricorrente neppure critica la conferma da parte dei giudici cantonali della decisione governativa di irricevibilità.
2.4. Le censure di merito addotte dal ricorrente non possono essere esaminate poichè, oltre al fatto che non si è in presenza di una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza, pronunciatasi al riguardo, egli si limita a rinviare, in maniera del tutto generica e inammissibile, ai suoi allegati, ossia ad atti della procedura cantonale. Ora, la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo, generici rinvii agli atti cantonali non essendo sufficienti al riguardo (DTF 134 I 303 consid. 1.3 e rinvii; 133 II 396 consid. 3.1).
3. Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato irricevibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 21 febbraio 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri