BGer 1C_764/2013
 
BGer 1C_764/2013 vom 27.09.2013
{T 0/2}
1C_764/2013
 
Sentenza del 27 settembre 2013
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
1. C.________ SA,
2. B.A.________,
patrocinati dall'avv. Luca Zorzi,
ricorrenti,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 settembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
Fatti:
A. L'8 novembre 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.A.________ e altre persone per bancarotta fraudolenta e altri reati. L'indagato, mediante operazioni societarie straordinarie, avrebbe consentito di ristrutturare società gravate da forti indebitamenti con l'erario, salvaguardandone la parte attiva e facendola confluire per il tramite di cessioni di rami aziendali in nuovi soggetti giuridici, trasferendo poi all'estero unicamente quelle titolari del debito tributario, utilizzando inoltre le società portate al dissesto per emettere fatturazioni per operazioni inesistenti. L'autorità rogante, sospettando il trasferimento di denaro di origine criminale verso la Svizzera, ha chiesto di sequestrare determinati conti, di cui sarebbe titolare o avente diritto economico B.A.________, o relazioni a lui riconducibili presso una banca elvetica.
B. Mediante tre decisioni di chiusura del 14 maggio 2013, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione all'autorità italiana della documentazione di tre relazioni bancarie intestate a C.________ SA. Adita da questa società, con giudizio del 6 settembre 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ne ha respinto il ricorso.
C. Avverso questa decisione B.A.________ e C.________ SA presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono di annullarla unitamente alle decisioni di chiusura del MPC.
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Secondo l'art. 109 cpv. 1 LTF, la corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi soggetti all'esigenza dell'art. 84 LTF. Questa norma dispone che contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta ai ricorrenti spiegare perché la causa adempirebbe le citate condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3).
 
Erwägung 2
2.1. Contrariamente all'assunto ricorsuale, la legittimazione a ricorrere dev'essere negata a B.A.________, che non ha impugnato dinanzi all'autorità inferiore le decisioni di chiusura. Egli non è d'altra parte titolare delle relazioni bancarie litigiose, come accertato nel giudizio impugnato in maniera vincolante per il Tribunale federale, ritenuto che il ricorrente neppure tenta di dimostrare che i fatti posti a suo fondamento sarebbero stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 139 II 7 consid. 4.2; 138 II 331 consid. 1.4). Ora, la mera qualità di avente diritto economico non è sufficiente per fondare la legittimazione a ricorrere (art. 9a lett. a OIAMP; RS 351.11; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 pag. 138 e rinvii).
2.2. Il ricorso è comunque inammissibile perché la ricorrente, titolare dei conti litigiosi, nemmeno sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF e ciò non è manifestamente il caso in concreto. La ricorrente si limita infatti a rilevare la sua estraneità (e quella dell'imputato) alle indagini e a criticare, peraltro in maniera del tutto generica, il fondamento delle accuse oggetto del procedimento estero, segnatamente l'imputazione di associazione a delinquere e quella di riciclaggio. Ora, l'istanza precedente ha ritenuto, rettamente, che secondo la costante prassi per la concessione dell'assistenza sotto il profilo della doppia punibilità è sufficiente che i fatti addotti nella domanda estera, eseguita la dovuta trasposizione, siano punibili secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184), ciò che nella fattispecie è il caso per il reato fallimentare.
Al riguardo la ricorrente parrebbe misconoscere che la procedura di assistenza costituisce una semplice procedura amministrativa, che non persegue lo scopo di statuire sulla colpevolezza penale dell'interessato. Per di più, il quesito relativo alla contestata colpevolezza di terzi, segnatamente dell'indagato, esula dall'oggetto del litigio.
 
Erwägung 3
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 27 settembre 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri