BGer 4A_41/2013
 
BGer 4A_41/2013 vom 03.05.2013
{T 0/2}
4A_41/2013
 
Sentenza del 3 maggio 2013
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
ricorrente,
contro
B.________Ltd,
patrocinata dall'avv. Antonio Monti,
opponente.
Oggetto
arbitrato internazionale,
ricorso contro il lodo finale emanato il 27 dicembre 2012 dal Tribunale arbitrale ad hoc con sede a Lugano
 
Visto:
che con lodo del 27 dicembre 2012 il Tribunale arbitrale composto dagli avvocati dott. C.________, Presidente, D.________ e E.________, con sede a Lugano, ha condannato la convenuta A.________SA, Lussemburgo, a pagare all'attrice B.________Ltd, Cipro, Euro 82'929.54 con interessi al 5 % dal 31 ottobre 2010, oltre a spese e ripetibili;
che il credito è da ricondurre a fatture emesse dall'attrice per la consulenza commerciale effettuata a favore della convenuta in esecuzione di un contratto, contenente una clausola compromissoria, sottoscritto il 4 febbraio 2009, rescisso di comune accordo il 21 giugno 2010;
che preliminarmente al giudizio di merito il Tribunale arbitrale ha respinto l'eccezione d'incompetenza proposta dalla convenuta;
che la A.________SA, succursale di Massagno (in seguito: la ricorrente), insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 26 gennaio 2013 chiedendo che il lodo sia annullato, che sia accertata l'incompetenza del Tribunale arbitrale e che "la richiesta di arbitrato (...) sia formalmente respinta";
che l'attrice, con osservazioni del 18 febbraio 2013, propone di respingere il ricorso "in ordine", per incapacità processuale della ricorrente e carenza di motivazione, e nel merito;
che la ricorrente replica con osservazioni del 4 marzo 2013, mentre il Tribunale arbitrale non ha preso posizione;
che il 25 febbraio 2013 la Presidente di questa Corte ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata dalla ricorrente;
 
considerando:
che l'attrice eccepisce che la succursale ticinese della convenuta è sprovvista della capacità processuale per impugnare la sentenza emessa contro la casa madre con sede a Lussemburgo;
che la ricorrente, riferendosi alla DTF 120 III 11 consid. 1b, ribatte che, sebbene anche davanti al Tribunale arbitrale fosse comparsa come parte convenuta senza precisare di agire come rappresentante della casa madre lussemburghese, l'attrice non ha mai dubitato dell'identità della controparte, tant'è che ha sollevato la questione per la prima volta davanti al Tribunale federale;
che nella sentenza 4P.146/2005 del 10 ottobre 2005, consid. 5, questa Corte ha stabilito che la giurisprudenza menzionata dalla ricorrente, riguardante la procedura esecutiva, è applicabile anche nelle cause giudiziarie o arbitrali e che di conseguenza la comparsa di una succursale al posto della sede principale è da considerare come un semplice errore nella designazione di una parte e non ne pregiudica la capacità processuale;
che anche in questo caso l'errore di designazione non arreca pregiudizio all'attrice, la quale non dubita dell'identità della parte convenuta, nemmeno davanti al Tribunale federale;
che, avendo il Tribunale arbitrale sede a Lugano ed essendo entrambe le parti domiciliate all'estero al momento della stipulazione del patto d'arbitrato, sono applicabili le norme sull'arbitrato internazionale della LDIP;
che in forza degli art. 77 cpv. 1 LTF e 191 LDIP il ricorso in materia civile contro le decisioni arbitrali è ammesso alle condizioni poste dagli art. 190 - 192 LDIP;
che il Tribunale federale esamina soltanto le censure che la ricorrente propone e motiva correttamente, ovvero indicando chiaramente le norme che ritiene violate e precisando in cosa consista la violazione, in modo analogo a quanto era richiesto a suo tempo per il ricorso di diritto pubblico (art. 77 cpv. 3 e 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 186 consid. 5, 128 III 50 consid. 1c);
che i motivi di ricorso in materia di arbitrato internazionale sono enumerati esaustivamente all'art. 190 cpv. 2 LDIP;
che la ricorrente afferma di fondare il proprio gravame "principalmente" sull'art. 190 cpv. 2 lett. c LDIP (recte: lett. b) per incompetenza del Tribunale arbitrale;
che a suo dire l'attrice agirebbe in modo contraddittorio e di mala fede (art. 2 cpv. 2 CC), poiché prima di avviare la procedura arbitrale essa aveva sporto denuncia penale e fatto notificare tre precetti esecutivi, dimostrando in tale modo per atti concludenti di avere rinunciato alla giurisdizione arbitrale;
che la censura è d'acchito manifestamente infondata, perché il procedimento penale - avviato peraltro contro persone fisiche - non preclude affatto il diritto della parte danneggiata di sottoporre alla giurisdizione civile, ordinaria o arbitrale che sia, le proprie pretese di risarcimento, le quali sottostanno in ogni caso all'esecuzione forzata statale;
che la ricorrente, invece di confrontarsi con la motivazione in tale senso sviluppata nel lodo, si sofferma sulla natura del contratto del 4 febbraio 2009 e su di un altro contratto firmato il 22 febbraio 2010, esprimendosi in modo poco comprensibile e comunque non conforme a quanto richiesto dagli art. 77 cpv. 3 e 106 cpv. 2 LTF;
che la medesima insufficienza nella motivazione è riscontrabile laddove la ricorrente rimprovera al Tribunale arbitrale di non avere assunto prove a suo dire pertinenti e di avere deciso l'eccezione d'incompetenza insieme con il merito della causa;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente, il quale rifonderà fr. 6'000.-- all'opponente per ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore e al Tribunale arbitrale ad hoc con sede a Lugano.
Losanna, 3 maggio 2013
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Hurni