| BGer 5A_834/2008 | 
| BGer 5A_834/2008 vom 06.01.2009 | 
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Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_834/2008
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Sentenza del 6 gennaio 2009
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente.
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Oggetto
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fallimento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 novembre 2008 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che in accoglimento dell'istanza presentata da B.________, il 29 settembre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il fallimento della A.________;
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che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso della A.________ e ha nuovamente pronunciato il fallimento a far tempo da mercoledì 12 novembre 2008;
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che in virtù della sentenza cantonale l'insorgente non ha provato di aver estinto l'esecuzione contro di lei promossa da B.________ (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di aver depositato presso l'autorità giudiziaria superiore l'importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF), né risulta il ritiro della domanda di fallimento da parte di quest'ultima (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF);
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che con ricorso in materia civile del 10 dicembre 2008 la fallita afferma di aver provveduto dopo la sentenza d'appello "a saldare tutti i debiti presso l'UEF di Locarno" e di non avere "più nessun debito e nessuna fattura scoperta", e chiede al Tribunale federale di revocare il fallimento perché ritiene di aver adempiuto i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
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che infatti il gravame non contiene alcuna critica rivolta contro la decisione impugnata, ma si fonda unicamente sull'inammissibile novum, siccome intervenuto dopo la pronuncia cantonale, del pagamento dei debiti;
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che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 6 gennaio 2009
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente:  Il Cancelliere:
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Hohl    Piatti
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