| BGer 5D_131/2008 | 
| BGer 5D_131/2008 vom 03.10.2008 | 
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Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_131/2008 /biz
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Sentenza del 3 ottobre 2008
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Raselli, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente, patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 28 luglio 2008 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che Il 7 luglio 2008 il Pretore del distretto di Leventina ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ a un precetto esecutivo fattogli notificare da B.________ per l'incasso di fr. 2'500.--;
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che con sentenza 28 luglio 2008 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio inoltrato dall'escusso contro il giudizio pretorile;
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che il 16 settembre 2008 A.________ è insorto al Tribunale federale;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che tale termine è sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso in virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF;
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che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 45 cpv. 1 LTF);
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che in concreto la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 12 agosto 2008 e che il ricorso è stato consegnato alla posta svizzera il 16 settembre 2008, e cioè dopo il decorso del termine ricorsuale;
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che infatti tenendo conto delle predette ferie giudiziarie estive e del fatto che il 14 settembre è quest'anno caduto di domenica, l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso era il 15 settembre 2008;
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che pertanto il ricorso si rivela inammissibile, siccome tardivo, e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che non è stato invitato a produrre una risposta;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 ottobre 2008
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente:         Il Cancelliere:
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Raselli         Piatti
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