| BGer 5D_74/2007 | 
| BGer 5D_74/2007 vom 27.07.2007 | 
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_74/2007 /biz
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Sentenza del 27 luglio 2007
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Escher, giudice presidente,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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Associazione A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente,
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Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853,
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6901 Lugano.
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Oggetto
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rigetto dell'opposizione,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione emanata il 21 maggio 2007 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 18 aprile 2007 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha rigettato l'opposizione interposta dall'associazione A.________ al precetto esecutivo fattole notificare da B.________ per l'incasso di fr. 4'647.10, oltre accessori;
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che un ricorso per cassazione inoltrato dall'escussa è stato dichiarato irricevibile dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 21 maggio 2007, siccome tardivo;
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che la Corte cantonale ha a titolo abbondanziale ritenuto infondata la pretesa violazione del diritto di essere sentita sollevata dall'escussa, la citazione all'udienza di contraddittorio essendole stata recapitata;
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che con ricorso datato 2 luglio 2007 l'escussa ha comunicato al Tribunale federale di non aver "alcun sospeso" nei confronti del procedente, ma di poter invece chiedere il rimborso degli assegni familiari versatigli;
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che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata e che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
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che il 24 maggio 2007 la ricorrente è stata invano invitata a ritirare l'invio raccomandato contenente la sentenza impugnata e che quindi questa risulta esserle stata notificata il 31 maggio 2007;
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che  in queste circostanze il ricorso al Tribunale federale, consegnato alla posta unicamente il 6 luglio 2007 e quindi depositato dopo il termine ricorsuale di 30 giorni, risulta inammissibile;
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che inoltre il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di cui all'art. 74 cpv. 1 LTF né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui avrebbe unicamente potuto essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
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che l'impugnativa non soddisfa però le esigenze di motivazione previste dagli art. 116 e 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF per un tale rimedio, non contenendo alcuna censura diretta contro i motivi della sentenza impugnata;
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che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 LTF.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 luglio 2007
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il giudice presidente:                Il cancelliere:
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