BGer 7B.228/2003
 
BGer 7B.228/2003 vom 30.10.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.228/2003 /bom
Sentenza del 30 ottobre 2003
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________ Sagl,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Brenno Martignoni, piazza Indipendenza 6, casella postale 1853, 6500 Bellinzona,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
comminatoria di fallimento,
ricorso 13 ottobre 2003 contro la decisione emanata il
24 settembre 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla B.________ AG, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha notificato il 18 aprile 2003 alla A.________ Sagl la comminatoria di fallimento.
2.
La debitrice ha impugnato il 28 aprile 2003 la predetta comminatoria di fallimento, asserendo che il precetto esecutivo non è stato notificato al gerente C.________. Con sentenza 24 settembre 2003 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso e ha accertato che la notifica del precetto esecutivo era avvenuta il 14 marzo 2003. L'autorità di vigilanza ha constatato, dopo aver sentito quali testi sia l'agente notificatore sia il predetto gerente della debitrice, che il precetto esecutivo non è stato, contrariamente a quanto su di esso indicato, notificato a C.________, che era assente contemporaneamente all'altra socia gerente. La sentenza cantonale indica poi che per il resto le versioni dei due testimoni divergono: l'agente notificatore ha affermato di aver consegnato personalmente il precetto ad un'impiegata della debitrice; secondo il gerente, invece, il precetto sarebbe stato lasciato sul bancone della ricezione e la menzionata dipendente, come lo ha visto, lo ha riposto nel cassetto per la posta in entrata. L'autorità di vigilanza ha ritenuto tale divergenza irrilevante ai fini del giudizio, poiché, anche basandosi sulla versione dell'organo della debitrice, secondo cui il precetto sarebbe stato lasciato sul bancone, la notifica avrebbe avuto luogo nel momento in cui la dipendente lo ha preso in mano per riporlo nel cassetto della corrispondenza.
3.
Con ricorso del 13 ottobre 2003 l'A.________ Sagl chiede al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare sia la decisione dell'autorità di vigilanza che la comminatoria di fallimento. La ricorrente si prevale di una violazione dell'art. 72 LEF e afferma che il ricorso deve già essere accolto per il fatto che il precetto non è stato intimato alla persona fisica su di esso indicata. Inoltre, la notifica del precetto dev'essere considerata nulla, poiché l'autorità non ha potuto dimostrare gli elementi essenziali della notifica e segnatamente la data di notifica e la persona a cui sarebbe stato intimato il precetto. Infine, semplicemente abbandonare il precetto sul bancone costituisce pure una violazione degli art. 65 e 72 LEF e l'errata notifica di un precetto esecutivo costituirebbe un'azione esecutiva nulla.
La presidente della Camera adita ha conferito in via supercautelare effetto sospensivo al gravame.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
4.
4.1 Occorre innanzi tutto rilevare che il provvedimento esecutivo contro il quale la ricorrente si è aggravata è la comminatoria di fallimento, di cui chiede l'annullamento in seguito ad una notifica viziata del precetto esecutivo. Essa non pretende però - a giusta ragione - di aver proposto il proprio rimedio all'autorità di vigilanza entro il termine di 10 giorni da cui ha avuto conoscenza del precetto esecutivo. In queste circostanze, la comminatoria di fallimento può unicamente essere annullata, qualora l'intimazione viziata del precetto esecutivo comporti la sua nullità. L'esistenza di un vizio che avrebbe permesso di annullare la notifica del precetto esecutivo, se fatta valere entro il termine ricorsuale di 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, si rivela invece del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio.
4.2 Per costante giurisprudenza, solo qualora l'escusso non abbia mai avuto conoscenza di un precetto esecutivo notificato in modo erroneo l'atto esecutivo si rivela nullo (DTF 128 III 101 consid. 1b, 120 III 117 consid. 2, 110 III 9 consid. 2). Se invece, nonostante il fatto che non sia avvenuta una notifica conforme alla legge, il precetto è giunto all'escusso, l'atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui il debitore ne ha avuto conoscenza (DTF 128 III 101 consid. 2, 120 III 114 consid. 3b, 110 III 9 consid. 2).
4.3 Ora, in base ai vincolanti accertamenti di fatto (combinati art. 81 e 63 cpv. 2 OG) contenuti nella sentenza impugnata, i soci gerenti dell'escussa hanno preso conoscenza del precetto al ritorno dalla loro assenza di due settimane. Poiché la ricorrente ha avuto conoscenza del precetto esecutivo, i vizi inerenti alla notifica di quest'ultimo invocati nel gravame non hanno per conseguenza la nullità dell'atto esecutivo. In queste circostanze non può nemmeno essere annullata la comminatoria di fallimento.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto. Non si preleva tassa (art. 20a cpv. 1 LEF).
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, a quello della controparte (B.________ AG, patrocinata dall'avv. Gianmaria Mosca, viale Franscini 11, 6901 Lugano), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 30 ottobre 2003
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: