BGer 1P.493/2003 |
BGer 1P.493/2003 vom 08.10.2003 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
1P.493/2003 /bom
|
Sentenza dell'8 ottobre 2003
|
I Corte di diritto pubblico
|
Composizione
|
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
|
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
|
cancelliere Gadoni.
|
Parti
|
A.________,
|
ricorrente, patrocinata dall'avv. Renzo Galfetti, corso
|
San Gottardo 57, casella postale 2264, 6830 Chiasso 1,
|
contro
|
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
|
6528 Camorino,
|
Pretura penale del Cantone Ticino, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona.
|
Oggetto
|
infrazione alle norme sulla circolazione stradale,
|
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
|
il 4 agosto 2003 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
|
Fatti:
|
A.
|
Il 27 febbraio 2003 A.________, al volante della propria VW Golf, circolava sull'autostrada in territorio di Taverne a una velocità superiore al limite massimo di 100 km/h consentito in quel tratto. Un veicolo inseguitore della polizia, dotato di un apparecchio di misurazione, aveva infatti rilevato una velocità di 147 km/h; tenuto conto della deduzione del margine di tolleranza, la polizia ha quindi accertato una velocità punibile di 132 km/h.
|
Con decisione dell'11 aprile 2003 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha riconosciuto l'automobilista colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e l'ha condannata a una multa di fr. 220.--.
|
B.
|
Il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino, con sentenza del 4 agosto 2003, ha respinto un ricorso della conducente e confermato la decisione dipartimentale. Egli ha ritenuto infondate le critiche riguardo all'inattendibilità del tachimetro della VW e rilevato che, pur tenendo conto del suo difetto, la velocità era di almeno 120 km/h, sicché la conducente avrebbe dovuto comunque accorgersi ch'era eccessiva. Il Giudice cantonale ha inoltre rilevato che la Sezione della circolazione aveva stabilito una multa ridotta, commisurandola a un eccesso di velocità di circa 20 km/h, secondo le osservazioni presentate dall'automobilista.
|
C.
|
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa essenzialmente valere una violazione del divieto dell'arbitrio, il Presidente della Pretura penale avendo dedotto dall'esame del tachimetro conclusioni insostenibili.
|
D.
|
La Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni dichiara di condividere le conclusioni contenute nel giudizio impugnato, mentre il Presidente della Pretura penale comunica di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso.
|
Diritto:
|
1.
|
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1 a e rinvii).
|
1.1 La censura di violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) è proponibile con il ricorso di diritto pubblico, mentre non lo sarebbe nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 268 e segg. PP, che la ricorrente non ha comunque presentato (cfr. art. 269 cpv. 2 e 273 cpv. 1 lett. b PP, art. 84 cpv. 1 lett. a OG; DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a, 119 IV 17 consid. 1, 118 IV 88 consid. 2b; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 505 segg.).
|
1.2 Gli altri requisiti di ammissibilità del ricorso di diritto pubblico sono chiaramente adempiuti (art 86 cpv. 1, 87 e 89 cpv. 1 OG) e la legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 88 OG).
|
2.
|
La ricorrente rimprovera al Presidente della Pretura penale di essere incorso nell'arbitrio perché, sulla base della verifica del tachimetro eseguita il 12 marzo 2003 presso un centro diagnostico del Touring Club Svizzero (TCS), non avrebbe considerato che la velocità indicata dalla strumentazione di bordo era del tutto inattendibile.
|
2.1 Secondo la giurisprudenza l'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., non è ravvisabile quando un'altra soluzione potrebbe entrare in considerazione o sarebbe addirittura preferibile, ma solo quando la decisione impugnata sia manifestamente insostenibile, in contraddizione manifesta con una norma o un principio giuridico indiscusso o chiaramente lesiva del sentimento di giustizia e dell'equità. Perché il Tribunale federale annulli una decisione per arbitrio non è d'altra parte sufficiente che la sua motivazione sia insostenibile, ma occorre piuttosto ch'essa sia arbitraria anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il Giudice abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
|
2.2 Il Giudice cantonale ha tenuto conto del controllo del tachimetro di cui l'automobilista ha prodotto i risultati dinanzi alla polizia cantonale. La ricorrente insiste anche in questa sede su tale documento, sottolineando come il tachimetro non indicasse, per nessuno dei valori presi in considerazione, la velocità effettiva. Rileva che questa era sempre superiore a quella indicata dalla strumentazione e che l'errore non era mai constante, né proporzionale all'aumento di velocità. Secondo la ricorrente, dalle misurazioni del TCS il Giudice cantonale avrebbe potuto dedurre unicamente l'assoluta inattendibilità del tachimetro, mentre non v'erano ragioni per ritenere che, al momento dell'infrazione e alla velocità accertata in quell'occasione, l'errore dello strumento sarebbe stato uguale a quello poi misurato.
|
Emerge dall'esame eseguito dal TCS tredici giorni dopo l'infrazione che lo scarto tra la velocità effettiva e quella indicata dal tachimetro non è uguale per ogni valore considerato, né tale differenza è direttamente proporzionale all'aumento della velocità. Risulta tuttavia dalla verifica che la velocità reale è, in tutti i casi considerati, superiore all'indicazione della strumentazione di bordo e che l'ampiezza della discrepanza cresce con l'aumentare della velocità. Il Giudice cantonale poteva quindi, senza incorrere nell'arbitrio, fondarsi sui risultati della verifica tecnica, prodotta peraltro dalla ricorrente medesima, e ritenere le misurazioni del TCS affidabili per valutare l'infrazione litigiosa. Come si è visto, la polizia ha rilevato una velocità di 147 km/h e, dedotto il margine di tolleranza, l'ha stabilita in 132 km/h. Dall'esame eseguito dal TCS risulta che all'indicazione di 100 km/h sul tachimetro corrisponde una velocità effettiva di 112,6 km/h: quest'ultima è chiaramente inferiore rispetto a quella rilevata dalla polizia. Inoltre, sempre secondo le risultanze del controllo, all'indicazione di 120 km/h sul tachimetro corrisponde una velocità effettiva di 135,6 km/h, pure inferiore al rilevamento (prima della riduzione del margine di tolleranza). In queste condizioni, il Giudice cantonale poteva sostenibilmente concludere che, al momento dell'infrazione, la lancetta del tachimetro della VW Golf oltrepassasse in misura non irrilevante i 100 km/h, sicché la ricorrente avrebbe potuto e dovuto avvedersi del superamento del limite di velocità; l'aver considerato il superamento della velocità massima nella misura di 20 km/h, viste le accennate considerazioni, non è costitutivo di arbitrio.
|
3.
|
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
|
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
|
1.
|
Il ricorso è respinto.
|
2.
|
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.
|
3.
|
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e alla Pretura penale del Cantone Ticino.
|
Losanna, 8 ottobre 2003
|
In nome della I Corte di diritto pubblico
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il presidente: Il cancelliere:
|