BGer 1P.503/2003
 
BGer 1P.503/2003 vom 10.09.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.503/2003 /viz
Sentenza del 10 settembre 2003
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano,
Pretura penale del Cantone Ticino, via dei Gaggini1, 6501 Bellinzona,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale (istanza di rinvio del dibattimento),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
30 luglio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Visto:
che con ordinanza del 16 giugno 2003, contenuta in un verbale della stessa data, il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha respinto un'istanza di rinvio del dibattimento presentata il medesimo giorno da A.________ e dichiarate definitive tre sentenze contumaciali pronunciate nei confronti dell'istante dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
che il dispositivo è stato intimato alle parti il 23 giugno successivo;
che, con decisione del 30 luglio 2003, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha dichiarato inammissibile, per assenza di una tempestiva dichiarazione di ricorso, un gravame di A.________ del 14 luglio 2003;
che contro questa decisione A.________ presenta, il 29 agosto 2003, un ricorso di diritto pubblico ove egli chiede, in via principale, di accertare la nullità della decisione della Pretura penale e degli atti successivi, in particolare del giudizio della CCRP, e, in via subordinata, di annullare quest'ultima sentenza e di riformarla nel senso di annullare la decisione della Pretura penale; in via ancora più subordinata, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti alla CCRP con l'invito ad accogliere il suo ricorso e ad annullare la decisione della Pretura penale e, infine, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
che non sono state chieste osservazioni;
Considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1);
che il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria, per cui, ove il ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impugnato, il gravame è inammissibile (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1);
che, di massima una sentenza contumaciale non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico, qualora il condannato possa chiederne, incondizionatamente, la revoca;
che ciò si verifica nell'ordinamento ticinese (art. 277 cpv. 3 CPP/TI), come il Tribunale federale ha stabilito con giudizio odierno in un'altra, analoga vertenza concernente il ricorrente (causa 1P.481/2003) cui, per brevità, si rinvia;
che è nella fattispecie evidente che al ricorrente è aperta la facoltà di presentare al giudice istanza per un nuovo giudizio secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 277 CPP/TI, norma peraltro richiamata nei considerandi di diritto dell'impugnata sentenza;
che pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 86 OG;
che l'ammissibilità del ricorso sarebbe comunque stata dubbia per altri motivi;
che quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 276 cpv. 1 e 2 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
che la CCRP ha rilevato che il Presidente della Pretura penale, accertata l'assenza ingiustificata dell'accusato, avrebbe dovuto pronunciare una nuova sentenza in contumacia e non limitarsi a dichiarare definitive le tre sentenze emesse dal Pretore;
ch'essa ha aggiunto che tale irregolarità non ha tuttavia causato alcun pregiudizio all'insorgente, visto che il merito della lite non poteva formare oggetto d'impugnazione e che l'unico punto suscettibile di ricorso e unico oggetto delle censure ricorsuali, era la dichiarazione di contumacia;
che secondo la Corte cantonale un ricorso per cassazione dev'essere imperativamente preceduto da una dichiarazione di ricorso, da presentare entro cinque giorni dal giudizio (art. 276 cpv. 1 CPP/TI; art. 289 cpv. 1 in relazione con l'art. 278 cpv. 2 CPP/TI);
che la CCRP, rilevato che il ricorrente aveva ricevuto il dispositivo quando tale termine era ormai scaduto, ha nondimeno ritenuto che, in caso di contumacia, non incombe al giudice di raggiungere il condannato per comunicargli il dispositivo della sentenza (art. 276 cpv. 1 e 2 CPP/TI) ma all'assente ingiustificato che ha ricevuto la citazione al dibattimento di informarsi tempestivamente riguardo al verdetto e ai modi per impugnarlo;
che secondo i Giudici cantonali non era ravvisabile una impossibilità del ricorrente, che il giorno stesso del dibattimento aveva presentato un'istanza di rinvio, sicché il gravame, non preceduto da una dichiarazione di ricorso, è stato dichiarato inammissibile;
che il ricorrente accenna alla circostanza di aver presentato, il 26 giugno 2003, una dichiarazione di ricorso;
che questa circostanza, non rilevata dalla CCRP come il ricorrente sostiene, non è decisiva, il termine di cinque giorni essendo a quel momento già scaduto, sicché la dichiarazione era comunque tardiva;
che il gravame è incentrato sul fatto che il termine di cinque giorni per presentare la dichiarazione di ricorso non inizierebbe a decorrere, contrariamente a quanto ritenuto dalla CCRP, dalla data del dibattimento ma dalla notificazione della sentenza;
che l'assunto ricorsuale non regge, come il Tribunale federale ha stabilito con giudizio odierno nella causa 1P.481/2003;
che il ricorrente, richiamando l'art. 289 CPP/TI, sostiene inoltre che la mancata notifica della motivazione scritta della decisione della Pretura penale comporterebbe la nullità di quel giudizio;
che anche questa tesi non può essere seguita;
che, in effetti, come stabilito nella causa 1P.481/2003, risulta con chiarezza dall'art. 276 cpv. 2 CPP/TI che la motivazione è notificata solo su istanza delle parti, se richiesta entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo;
che il ricorrente non fa valere d'aver richiesto, tempestivamente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 276 cpv. 2 CPP/TI, la motivazione della sentenza;
che il ricorrente non dimostra, con un'argomentazione conforme alle esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'incostituzionalità della norma, rispettivamente dell'interpretazione datale dalla CCRP secondo cui si può far capo al principio della notificazione fittizia (cfr., in tale ambito, DTF 126 I 36, 127 I 31);
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dovendo essere respinta, il ricorso non avendo manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG);
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, alla Pretura penale e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 settembre 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: