BGer 1P.333/2002 |
BGer 1P.333/2002 vom 12.02.2003 |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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1P.333/2002 /bom
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Sentenza del 12 febbraio 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e
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presidente del Tribunale federale, Nay, vicepresidente
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del Tribunale federale, e Catenazzi,
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cancelliere Crameri.
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Gerardo Cuomo, Rastignano-Pianoro (I-Bologna),
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Mauro Mini, via Soldino 22, casella postale 218, 6903 Lugano,
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contro
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Procuratore pubblico straordinario dott. Luciano Giudici,
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via Vela 8, casella postale 1044, 6601 Locarno,
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Corte delle assise correzionali di Lugano, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano
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Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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procedimento penale
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(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 30 aprile 2002 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
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Fatti:
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A.
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La Corte delle assise correzionali di Lugano, nell'ambito del procedimento penale contro Franco Verda e Gerardo Cuomo, con sentenza del 27 giugno 2001 ha dichiarato quest'ultimo autore colpevole di complicità in corruzione passiva aggravata, prosciogliendolo invece dall'imputazione di ripetuta infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Cuomo è stato quindi condannato a dieci mesi di detenzione con la condizionale e all'espulsione dal territorio svizzero per cinque anni.
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Per quanto qui interessa, la Corte delle assise correzionali ha dichiarato anche Franco Verda colpevole di corruzione passiva aggravata (oltre che di altri reati). Come Presidente del Tribunale penale cantonale, Verda doveva statuire su un'istanza del Procuratore pubblico generale volta alla confisca di sette conti bancari intestati a Francesco Prudentino (presunto membro di un'associazione criminale di stampo mafioso), rispettivamente a società che facevano capo a lui. Violando i doveri d'ufficio, il Giudice aveva proposto a Prudentino (allora residente nel Montenegro), mediante una telefonata del comune conoscente Gerardo Cuomo effettuata da Montecarlo il 14 maggio 1999, una sentenza di favore, purché gli fosse lasciata a disposizione la metà di quanto sarebbe stato dissequestrato in esito alla sua decisione, e ciò per destinarli alla sua compagna, oberata di debiti; ottenuto l'accordo di Prudentino, il Giudice aveva proposto al Procuratore pubblico generale, nella seconda metà di maggio del 1999, di liquidare il caso senza istruttoria, con una transazione che restituisse tre quarti (o almeno due terzi) dei fondi sequestrati a Prudentino e devolvesse il resto allo Stato del Cantone Ticino. Il Procuratore pubblico aveva immediatamente rifiutato quella chiave di riparto, sicché all'udienza del 14 giugno 1999 il Giudice la modificò, prospettando una suddivisione grosso modo a metà (circa 1.6 milioni di franchi per Prudentino e circa 1.35 milioni di franchi allo Stato); la proposta, approvata dal difensore di Prudentino e, con la riserva di una ulteriore confisca nel caso di nuovi elementi, dal Procuratore pubblico, è sfociata in una sentenza del Giudice, che la riproduceva, del 24 giugno 1999. Prudentino non lasciò nulla al Giudice, nonostante Cuomo gli avesse costantemente trasmesso le informazioni che questi gli forniva sul corso della procedura, gli avesse raccomandato di ritirare al più presto la somma liberata per evitare il pericolo di una nuova confisca e avesse insistito perché fosse onorato l'impegno di pagare al Giudice la metà della somma dissequestrata.
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B.
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Cuomo ha contestato questo giudizio davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) che, con sentenza del 30 aprile 2002, applicando gli art. 315 (corruzione passiva) e 316 (accettazione di doni) vCP, ha ritenuto che il vero atto di rilievo penale imputabile a Cuomo fosse la telefonata fatta da Montecarlo il 14 maggio 1999, mentre le informazioni da lui trasmesse a partire da quella data e sino al 14 giugno 1999, quando il reato principale si era concluso, non erano rilevanti, l'imputato venendo assolto per gli interventi successivi a quest'ultima data. La CCRP ha quindi parzialmente accolto il ricorso, in quanto ricevibile e non divenuto privo di oggetto, e ha riformato la sentenza impugnata nel senso che ha prosciolto il ricorrente dall'accusa di complicità in corruzione passiva aggravata per i fatti posteriori al 14 giugno 1999 (dispositivo 1a); essa lo ha quindi condannato, per i fatti riferiti, alla pena di sette mesi di detenzione (dispositivo 1b), sospendendo condizionalmente la pena accessoria dell'espulsione per un periodo di prova di due anni (dispositivo 1c); gli oneri processuali, di fr. 1'600.--, sono stati posti per metà a carico dell'insorgente e per l'altra a carico dello Stato, invitato a rifondere all'insorgente fr. 1'000.-- per ripetibili ridotte (consid. 3). Per il resto il ricorso è stato respinto.
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C.
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Gerardo Cuomo impugna la sentenza della CCRP con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla parzialmente riguardo ai dispositivi n. 1a e 1b e alle spese; postula inoltre di rinviare l'incarto all'Autorità cantonale competente per le decisioni nel merito. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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La CCRP rinuncia a presentare osservazioni, mentre il Procuratore pubblico straordinario propone di respingere il ricorso.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a).
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1.1 Quando il potere cognitivo dell'ultima istanza cantonale è almeno pari a quello di cui fruisce il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, solo la decisione di ultima istanza, a esclusione di quella dell'autorità precedente, può formare oggetto di ricorso (DTF 125 I 492 consid. 1a, 118 Ia 20 consid. 3b). Nella fattispecie, la CCRP aveva, sui quesiti posti ora nel ricorso di diritto pubblico, una cognizione simile a quella del Tribunale federale, chiamato a risolverli dal profilo degli art. 32 Cost. e 6 CEDU (cfr. art. 288 lett. c CPP/TI). In tal caso, il Tribunale federale non si limita a esaminare, dal punto di vista dell'arbitrio, se l'autorità cantonale di ricorso lo abbia commesso: un siffatto modo di procedere renderebbe praticamente nullo il ruolo assegnato in questo campo al giudice costituzionale. Si tratta invece, in realtà, di sapere se la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice sia arbitraria o no: nella fattispecie, occorre quindi esaminare se la Corte delle assise sia incorsa in una valutazione arbitraria delle prove e se la CCRP abbia pertanto negato a ragione l'arbitrio (cfr. DTF 125 I 492 consid. 1a/cc). Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso da parte dell'Autorità cantonale di ricorso del suo limitato potere cognitivo (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc, 116 III 70 consid. 2b, 112 Ia 350 consid. 1; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001 consid. 4, pubblicata in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 58 n. 140). In altri termini, non vi è la cosiddetta duplice limitazione del potere di esame del Tribunale federale ("Willkür im Quadrat").
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1.2 Il ricorrente rimprovera alla CCRP e alla Corte delle assise correzionali un arbitrario accertamento dei fatti, un'arbitraria valutazione delle prove e una violazione del principio "in dubio pro reo". Queste censure sono proponibili nel ricorso di diritto pubblico, mentre non lo sarebbero nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 268 e segg. PP, che il ricorrente non ha comunque presentato (cfr. art. 269 cpv. 2 e 273 cpv. 1 lett. b PP; DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a, 119 IV 17 consid. 1; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 505 segg.). I presupposti degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 87 e 89 OG sono adempiuti. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG).
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1.3 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il Giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 118 Ia 28 consid. 1b), dai cui margini non deve uscire, pena l'arbitrio. Per motivarlo non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità; secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata quando essa sia insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 128 I 177 consid. 2.1, 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b, 124 IV 86 consid. 2a).
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1.4 Il principio "in dubio pro reo", desumibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. (DTF 127 I 38 consid. 2), trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio (cfr., riguardo al previgente art. 4 vCost., DTF 120 Ia 31 consid. 2a). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 120 Ia 31 consid. 2c; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 228 segg., in particolare n. 11 circa la convinzione del giudice). Il Tribunale federale dispone di un potere cognitivo limitato all'arbitrio in materia di valutazione delle prove (cfr. art. 9 Cost.; DTF 120 Ia 31 consid. 2c-e; cfr. inoltre DTF 125 I 492 consid. 1, 124 IV 86 consid. 2a) e può quindi intervenire unicamente qualora il giudice condanni l'imputato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 4b). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni non corrispondano alla versione dell'istante (DTF 116 Ia 85 consid. 2b) e siano comunque sostenibili nel risultato. Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio (cfr. sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 3b, apparsa in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.). Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., pag. 255, n. 12-15).
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Riferito all'onere della prova, il principio "in dubio pro reo" significa che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato, non a lui dimostrare la sua innocenza. La censura riguardo all'asserita violazione di questo principio, in tale ambito, viene esaminata dal Tribunale federale liberamente (DTF 120 Ia 31 consid. 2c-d).
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1.5 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 71 consid. 1c).
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Il ricorrente non si confronta in modo chiaro e preciso con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata, né spiega, secondo le esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per quali motivi esse sarebbero contrarie al diritto, in particolare perché sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie. Egli si limita in realtà a sostenere che il giudizio impugnato si fonderebbe su puri ragionamenti, essendo pertanto arbitrario, e a sostegno di questa tesi accenna, in modo ripetitivo per ogni censura, a una violazione di norme procedurali cantonali. La critica si esaurisce tuttavia nel richiamare un semplice elenco di norme del CPP/TI, segnatamente l'art. 1 cpv. 1 riguardante la legalità dell'azione penale, gli art. 113 e segg. e 259 concernenti le prove e il loro apprezzamento, l'art. 260 cpv. 3 riguardante la motivazione della sentenza e, infine, l'art. 261 sul contenuto del giudizio di condanna. Il ricorrente non spiega tuttavia, se non con generiche argomentazioni di natura appellatoria, come e perché queste norme sarebbero state disattese: nelle accennate condizioni, le censure sono inammissibili dal profilo dell'art. 90 OG; esse sarebbero inoltre comunque infondate.
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2.
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Secondo il ricorrente, la CCRP, sulla base di "accertamenti-ragionamenti", avrebbe ritenuto, con una prima forzatura arbitraria, che nella proposta del 14 maggio 1999, invece di un'accettazione di doni, fosse insito un favoritismo contrario ai doveri d'ufficio del Giudice.
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Il ricorrente ammette che entrambe le Corti sono partite da accertamenti fattuali precisi, fondati su mezzi di prova assunti in modo regolare, ma aggiunge che la portata di questi accertamenti è stata ampliata non attraverso prove regolari, ma con puri ragionamenti. Secondo il ricorrente ci si troverebbe quindi di fronte, in sostanza, ad accertamenti arbitrari, irriti proceduralmente, contrari ai principi di un processo indiziario e alla presunzione d'innocenza. Questa estensione degli accertamenti avrebbe radicalmente modificato, a dire del ricorrente, la natura e la gravità dell'imputazione: secondo lui i fatti accertati configurerebbero solo la fattispecie dell'art. 316 vCP, per cui gli potrebbe essere rimproverata unicamente la complicità nell'accettazione di doni, non punibile.
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2.1 La CCRP ha ritenuto dal profilo soggettivo che il ricorrente, sostenendo di avere ignorato che la proposta del 14 maggio 1999 a Prudentino si riferisse a un favoritismo, contraddiceva se stesso. Dalla sentenza della Corte delle assise risulta ch'egli in aula ha chiaramente confermato di essere stato consapevole che il suo intervento mirava a far rimunerare "la benevolenza (o il favore) di Franco", cioè un trattamento privilegiato. Secondo la CCRP il ricorrente non ha tuttavia contestato la valutazione degli indizi con cui la prima Corte ha corroborato l'attendibilità della menzionata ammissione; essa ha ricordato che arbitrario doveva essere non solo l'apprezzamento delle prove ma anche il risultato. Quando l'ultima istanza cantonale dichiara una censura ricorsuale irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve far valere e provare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2): le censure relative al merito della vertenza sono invece inammissibili per mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 e 87 OG; cfr. DTF 109 Ia 248 consid. 1).
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2.2 La CCRP ha comunque stabilito che, anche a prescindere dalla citata ammissione, la Corte delle assise non è caduta nell'arbitrio nel ritenere il ricorrente consapevole di offrire a Prudentino un favoritismo del Giudice. Il ricorrente, limitandosi a contestare il modo in cui è stata assunta l'ammissione e a sostenere che la benevolenza non andrebbe confusa con il favore, disattende che la CCRP non ha fondato il giudizio solo sulla menzionata affermazione. Quando la decisione impugnata è fondata su più motivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle tutte e dimostrare che ognuna di esse è incostituzionale (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2, 113 Ia 94 consid. 1a/bb). La censura va pertanto respinta.
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2.3 Il ricorrente censura il riferimento della CCRP alla considerazione dei primi Giudici, secondo cui "pretendere che si possa credere che una persona dell'esperienza e delle capacità di Gerardo Cuomo potesse pensare che il chiedere a Prudentino in cambio del "favore di Franco" il 50% di quanto il magistrato avrebbe dissequestrato, che l'intermediare l'"aiuto" di un giudice dietro un compenso in denaro fosse un agire lecito è certamente pretendere che la Corte creda ad una cosa talmente inverosimile da non poter nemmeno essere inclusa nel novero delle possibilità" (pag. 136). Sennonché la CCRP, come già la Corte delle assise, ha ritenuto che, quand'anche si volesse accennare a un errore di diritto, questo non sarebbe scusabile: tale motivazione, impugnabile nell'ambito di un ricorso per cassazione, non è contestata dal ricorrente.
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2.4 Il ricorrente rimprovera all'impugnato giudizio di fondarsi su un ragionamento e non su un accertamento suffragato da prove. La critica, proponibile, di massima, in un ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 121 IV 104 consid. 2b), non regge. Il ricorrente non dimostra perché la CCRP, ritenendo che la prima Corte non fosse caduta nell'arbitrio considerandolo consapevole di offrire a Prudentino un favoritismo del Giudice, avrebbe a sua volta fatto una deduzione insostenibile. Quanto l'autore sapeva, voleva o accettava si riferisce, come il movente, a questioni di fatto che vanno esaminate, di massima, nel ricorso di diritto pubblico (DTF 128 IV 53 consid. 3a, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a, 242 consid. 2c; Erhard Schweri, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berna 1993, n. 659 seg.). Ora, nel giudizio di primo grado, richiamato nella sentenza impugnata, oltre che sui menzionati accertamenti la Corte delle assise si è fondata sui contenuti delle conversazioni telefoniche tra Cuomo e Prudentino. La CCRP ha aggiunto che un trattamento di favore non poteva, notoriamente e con ogni evidenza, essere un atto conforme ai doveri di ufficio di un giudice; facendo pervenire in Montenegro la proposta incriminata, il ricorrente non poteva pertanto ignorare di prestare man forte alla trasgressione di obblighi di funzione del Magistrato, né era serio o credibile immaginare che l'indebito profitto fosse dovuto per un atto conforme ai doveri d'ufficio. La conclusione non solo non appare arbitraria, ma è addirittura ovvia. In effetti, dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente, consulente commerciale di una società di cui detiene l'intero pacchetto azionario, non è uno sprovveduto, ch'egli anni addietro aveva avuto ripetuti problemi con la giustizia italiana e che il suo casellario giudiziale italiano attesta una vita assai movimentata dal profilo penale, costellata di numerose condanne. Nelle circostanze concrete è pertanto insostenibile la tesi del ricorrente, secondo cui non si sarebbe in presenza di un favoritismo.
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2.5 Il ricorrente sembra addurre che l'accertamento del favoritismo non sarebbe dimostrato da prove certe e concrete. Con questa argomentazione egli disattende tuttavia che un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale: ciò si verifica, in particolare, nell'ambito di dati di fatto interiori, come per esempio il dolo, visto che la conoscenza e la volontà dell'autore sfuggono, di massima, a una deduzione probatoria diretta (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., pag. 255 n. 12 e segg., in particolare n. 14). Del resto, il ricorrente insiste con argomentazioni perlopiù di carattere appellatorio, e quindi inammissibili, nel far risaltare singoli indizi che, considerati isolatamente, potrebbero avvalorare, comunque solo in parte, la sua versione. Un indizio isolato rende spesso possibili soluzioni diverse, sennonché esso dev'essere valutato globalmente, con gli altri indizi: ora, il loro insieme fa escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in: RPS 108/1991, pag. 309 in fine; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 255, n. 13).
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Secondo la CCRP, il ricorrente non avrebbe spiegato l'interesse di Prudentino a lasciare nelle mani del Giudice la metà degli averi dissequestrati; con ciò, la CCRP avrebbe tuttavia rovesciato l'onere della prova e violato la presunzione d'innocenza. Il citato argomento è stato addotto dalla CCRP per confutare la tesi dell'errore in diritto (art. 20 CP) o dell'errore sui fatti (art. 19 CP). Il ricorrente non censura tuttavia questi quesiti, attinenti all'applicazione del diritto federale e proponibili nell'ambito di un ricorso per cassazione; egli non può far valere, in un ricorso di diritto pubblico, che il rifiuto di ritenere adempiuti i presupposti degli art. 19 o 20 CP costituirebbe una violazione della presunzione d'innocenza. Il ricorrente critica pure la circostanza che già la Corte delle assise avrebbe addotto cinque argomenti-ragionamenti, peraltro non meglio precisati, a sostegno del reato di corruzione: su questo punto egli si limita tuttavia a rinviare, in maniera inammissibile visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso (DTF 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30), al gravame presentato alla CCRP. Del resto, adducendo semplicemente che gli accertamenti-ragionamenti sarebbero arbitrari perché contrari alla logica delle norme penali applicate dalle due Corti, il ricorrente critica la sussunzione giuridica dei fatti, questione che riguarda peraltro l'applicazione del diritto federale (cfr. Hans Wiprächtiger, Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, pag. 222 seg., n. 6.85, n. 6.89 e n. 6.94), ma non dimostra perché il giudizio impugnabile sarebbe insostenibile.
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2.6 L'ultima istanza cantonale ha ritenuto inoltre che il ricorrente nemmeno ha tentato di spiegare quale arcano interesse avrebbe avuto Prudentino a lasciare la metà degli averi dissequestrati nelle mani del Giudice se l'offerta del 14 maggio 1999 riguardava un atto conforme ai doveri d'ufficio, cioè una sentenza equa. Secondo il giudizio impugnato, il ricorrente non ha preteso che il giudice, per avventura, minacciasse di procrastinare la sua decisione o lasciasse intendere di voler confiscare una somma esagerata: i giudici cantonali ne hanno concluso che non si vede quindi come il ricorrente poteva seriamente asserire di avere ignorato il favoritismo, contrario ai doveri d'ufficio, insito nella sua proposta. Questo rilievo, contrariamente all'assunto ricorsuale, non è contrario alla presunzione d'innocenza, ma costituisce un ulteriore, serio e convincente indizio a sostegno del giudizio impugnato. Il ricorrente non è stato condannato sulla base di ragionamenti, ma in forza di una valutazione globale, spiegata e motivata, di prove e indizi disponibili; per di più, la sentenza impugnata non è affatto arbitraria nel risultato.
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3.
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Il ricorrente sostiene inoltre che i contestati accertamenti-ragionamenti della CCRP, sbagliati in diritto, poggerebbero su presupposti tali da far escludere la possibilità di applicare l'art. 316 vCP (accettazione di doni): in realtà, non sarebbero stati accertati i fatti giuridicamente rilevanti e pertinenti per poter distinguere l'accettazione di doni dalla corruzione passiva. La critica, di natura appellatoria, non regge. Secondo il ricorrente, il presupposto da cui è partita la prima Corte non lascerebbe sussistere alcuno spazio di applicazione, né teorico, né pratico, dell'art. 316 vCP; egli elenca poi le distinzioni dottrinali e giurisprudenziali tra gli art. 315 e 316 vCP e sostiene che il semplice fatto di accettare un dono, o la promessa di un dono, per un atto futuro, non sarebbe costitutivo di corruzione passiva. La censura, concernente la (contestata) applicazione del diritto penale federale, doveva essere sollevata, se del caso, con un ricorso per cassazione. Pure inammissibile, per gli stessi motivi, è la critica secondo cui per una condanna secondo l'art. 315 vCP, ma non secondo l'art. 316 vCP, occorrerebbe la prova concreta dell'atto contrario al dovere d'ufficio. Del resto, come si è visto, la CCRP ha accertato in maniera non arbitraria la sussistenza di un atto contrario a questi doveri.
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4.
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Il ricorrente rileva inoltre che l'accordo finale raggiunto tra le parti il 14 giugno 1999, ritenuto lecito dalla CCRP, comportava il dissequestro a favore di Prudentino di circa 1,6 milioni di franchi e osserva che il movente che ha spinto il Giudice alla corruzione passiva era di aiutare la sua compagna, contro cui erano state promosse esecuzioni per fr. 800'000.--. Secondo il ricorrente, pertanto, la metà della somma dissequestrata avrebbe permesso alla compagna del Giudice di saldare l'intero importo in esecuzione. L'assunto non dimostra l'arbitrarietà del giudizio impugnato, visto che la CCRP ha rilevato che non si rimproverava al ricorrente d'aver cooperato all'elaborazione della prima proposta di riparto, l'atto di accusa addebitandogli unicamente di avere prestato ausilio al Giudice, con la nota telefonata, perché Prudentino gli lasciasse la metà della somma dissequestrata. Né il ricorrente dimostra l'arbitrarietà della decisione impugnata, limitandosi a rilevare che nella stessa il concetto di favoritismo è ripetuto in modo costante.
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5.
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Il ricorrente ravvisa infine una seconda forzatura nella circostanza che la CCRP, riguardo all'aggravante, ha accertato ch'egli nelle date circostanze sapeva che il Giudice avrebbe messo in pratica l'atto, dando esecuzione concreta al trattamento privilegiato. Egli sostiene che l'accertamento di questo elemento soggettivo non sarebbe fondato su mezzi di prova, ma soltanto su ragionamenti. La critica, appellatoria, non regge. Al riguardo egli si limita ad addurre che sarebbe stata accertata la sua estraneità ai fatti posteriori alla seconda metà di maggio 1999. Egli disattende tuttavia che il vero atto di rilievo penale per cui è stato ritenuto colpevole di complicità in corruzione passiva aggravata è la telefonata fatta da Montecarlo il 14 maggio 1999, le informazioni trasmesse a Prudentino dopo il 14 maggio e fino al 14 giugno 1999 non essendo decisive. La CCRP ha ritenuto che il favoritismo doveva necessariamente essere attuato; in caso contrario Prudentino non avrebbe pagato. Ha aggiunto che lo stesso Prudentino ne ha dato conferma diretta al ricorrente, ricordandogli che per avere ricevuto il "giusto" non era obbligato a onorare il Giudice. Il ricorrente non censura tuttavia questa motivazione.
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6.
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Nelle esposte circostanze, vista la valutazione globale, accurata e oggettiva, degli indizi da parte della CCRP, essa non ha violato gli art. 9 e 32 Cost. e l'art. 6 CEDU.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 febbraio 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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