BGer 5P.314/2002 |
BGer 5P.314/2002 vom 21.01.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.314/2002 /viz
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Sentenza del 21 gennaio 2003
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II Corte civile
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Escher e Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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A.________, ricorrente,
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patrocinato dall'avv. Francesco Naef, via Nassa 21, casella postale 3175, 6901 Lugano,
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contro
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B.________, opponente,
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
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6900 Lugano.
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art. 9 Cost. (rigetto provvisorio dell'opposizione),
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(ricorso di diritto pubblico del 16 settembre 2002 presentato contro la sentenza emanata il 30 luglio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino).
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Fatti:
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A.
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Con contratto del 23 gennaio 2002, steso in forma scritta, B.________ ha venduto diversi mobili a A.________ per fr. 12'000.-- da pagarsi subito. Il punto 3 dell'accordo menziona, quale luogo di consegna, il Comune di domicilio del venditore. Nel febbraio seguente, il venditore ha fatto spiccare dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, per l'incasso della predetta somma con interessi, un precetto esecutivo nei confronti del compratore, che ha interposto opposizione. Con decisione del 19 aprile 2002 la Pretore del distretto di Lugano ha respinto l'istanza con cui B.________ ha chiesto il rigetto della predetta opposizione. Secondo la giudice di primo grado, il contratto di compravendita non costituisce un riconoscimento di debito, poiché il procedente non ha provato di aver consegnato o aver offerto di consegnare i beni menzionativi.
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B.
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Il 30 luglio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un rimedio presentato da B.________, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso per fr. 12'000.--, oltre interessi al 5% dal 24 gennaio 2002. I giudici cantonali rilevano che il contratto di compravendita è un riconoscimento di debito nel senso della giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 82 cpv. 1 LEF e che l'escusso non ha reso verosimile l'eccezione secondo cui il procedente non ha adempiuto il contratto. Secondo la Corte cantonale non sono neppure dati i presupposti dell'art. 40b CO, che permetterebbero di ritenere valida la revoca del contratto espressa dal debitore con lettera del 26 gennaio 2002.
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C.
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Con ricorso di diritto pubblico del 16 settembre 2002 A.________ chiede al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione cantonale. Lamenta un'applicazione arbitraria degli art. 82 LEF, 82 CO, 8 CC e 321 CPC ticinese. Sostiene che un contratto di compravendita assurgerebbe a titolo di rigetto dell'opposizione unicamente nel caso in cui il creditore procedente avesse reso verosimile di aver adempiuto i propri obblighi e di aver consegnato o depositato la merce venduta. Afferma poi che i giudici cantonali si sarebbero inammissibilmente basati sull'asserzione, contenuta per la prima volta nell'atto di appello, secondo cui i mobili sono sempre a disposizione dell'acquirente. Infine, la sentenza cantonale sarebbe pure arbitraria, perché pone a carico dell'escusso l'onere di rendere verosimile la mancata consegna risp. l'assenza di un'offerta in tal senso del venditore.
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La domanda di effetto sospensivo è stata respinta in via supercautelare il 18 settembre 2002.
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Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
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Diritto:
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1.
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Per costante giurisprudenza le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate - come nel caso in esame - dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali ai sensi dell'art. 87 OG e possono essere impugnate al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (DTF 120 Ia 256 consid. 1a, 111 III 8 consid. 1, 98 Ia 532 consid. 1 in fine). Il ricorso, tempestivo (89 cpv. 1 OG) e fondato sul divieto dell'arbitrio, è pertanto in linea di principio ammissibile.
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2.
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Giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata dev'essere firmata dall'escusso - o da un suo rappresentante - e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile (DTF 122 III 125 consid. 2). Il secondo capoverso dell'art. 82 LEF specifica che il giudice pronuncia il rigetto dell'opposizione se il debitore non giustifica immediatamente eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito.
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2.1 Il ricorrente contesta l'esistenza di un valido titolo di rigetto dell'opposizione e afferma che un contratto bilaterale costituirebbe unicamente un riconoscimento di debito, qualora il creditore procedente dimostrasse o rendesse almeno verosimile di aver adempiuto i propri obblighi contrattuali. Nella fattispecie, trattandosi di un contratto di compravendita, il creditore, in caso di semplice contestazione da parte dell'escusso, avrebbe dovuto dimostrare di aver consegnato o depositato - ai sensi dell'art. 92 CO - la merce, cosa che non è manifestamente avvenuta. A prescindere da tale fatto, la decisione impugnata si rivelerebbe pure in contrasto con l'art. 8 CC, poiché porrebbe a carico dell'escusso la prova di un fatto negativo, chiedendogli di dimostrare che il venditore non ha consegnato o depositato la merce.
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2.2
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Occorre innanzi tutto rilevare che il ricorrente pare richiamarsi alla cosiddetta prassi di Basilea-Città, adottata pure da altri Cantoni, inerente a contratti sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee. Siffatta giurisprudenza prevede che il rigetto dell'opposizione è pronunciato unicamente se l'escusso non sostiene che la controprestazione non sia stata effettuata o se tale affermazione risulta manifestamente infondata o, ancora, se il creditore riesce a immediatamente confutare in modo liquido con documenti tale eccezione (cfr. a titolo d'esempio Daniel Staehelin, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 99 all'art. 82 LEF con numerosi rinvii, Basilea 1998; Schraner, Commento zurighese, n. 222 segg. all'art. 82 CO). Il Tribunale federale ha già avuto modo di domandarsi, lasciando indeciso il quesito, se la menzionata prassi sia costituzionale, visto il chiaro tenore dell'art. 82 cpv. 2 LEF, laddove essa non richiede che il debitore renda verosimile l'eccezione di inadempimento. Esso ha nondimeno rilevato che non manca di buon diritto la giurisprudenza di altri tribunali cantonali, che concedono il rigetto dell'opposizione - anche nell'eventualità di contratti sinallagmatici bilaterali - salvo che l'escusso renda quantomeno credibile l'eccezione di inadempimento (sentenza inedita del 13 ottobre 1986, parzialmente riprodotta in Rep. 1987, pag. 149 segg., consid. 3 con rinvii). Per quanto attiene alla dottrina recente si può ancora osservare che Gilliéron, pur affermando che nell'ambito del rigetto dell'opposizione l'escusso può sollevare l'eccezione non adimpleti contractus - che deve rendere verosimile -, indica che un contratto bilaterale costituisce unicamente un riconoscimento di debito se il procedente ha adempiuto i suoi obblighi (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 45 all'art. 82 LEF).
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Nel caso in esame non è tuttavia necessario addentrarsi ulteriormente nella questione. Il ricorrente pare infatti dimenticare di aver espressamente pattuito nel contratto di compravendita il Comune di domicilio della controparte quale luogo di consegna dei mobili. Egli avrebbe pertanto dovuto andare a prenderli dal venditore (Holschuld). L'escusso, in altri termini, si è limitato ad affermare che il procedente non ha adempiuto il contratto, ma non ha nemmeno allegato di aver ossequiato ai propri obblighi contrattuali, tentando almeno di ritirare la merce presso l'alienante. In queste circostanze, il rigetto dell'opposizione avrebbe dovuto essere pronunciato anche in applicazione della prassi richiamata nel gravame. La conclusione dell'autorità cantonale risulta pertanto pure conforme alla giurisprudenza condivisa dalla dottrina maggioritaria: essa non può quindi essere considerata arbitraria e cioè manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b). Il ricorrente, che non pretende di aver sostanziato innanzi al giudice del rigetto dell'opposizione l'eccezione di inadempimento, non può nemmeno essere seguito laddove si duole di una violazione dell'art. 8 CC, norma che regola in primo luogo l'onere della prova. Per il resto si può rilevare che neppure l'argomentazione ricorsuale concernente il rischio di dover pagare la merce senza avere la garanzia di poterne disporre fa apparire arbitraria la sentenza cantonale: le modalità di consegna dei mobili essendo una questione che esula dalla procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione.
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3.
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Il ricorrente lamenta pure una violazione dell'art. 321 CPC ticinese, disposizione che vieta di addurre in sede di appello nuovi fatti, prove o eccezioni. Egli sostiene che nella propria sentenza la Corte cantonale si sarebbe basata sull'affermazione del creditore, contenuta per la prima volta nell'appello, secondo cui i mobili sono sempre stati a disposizione dell'escusso. Sennonché l'esame di tale censura è inutile ai fini del presente giudizio: anche qualora essa dovesse rivelarsi fondata, la decisione impugnata non potrebbe essere annullata, poiché, come già osservato, il ricorrente nemmeno afferma di aver sostanziato l'eccezione di inadempimento.
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4.
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Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla controparte e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 gennaio 2003
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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