BGE 131 IV 160 - Ehrverletzende Aufmachung
 
23. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale nella causa A. contro Procuratore pubblico del Cantone Ticino (ricorso per cassazione)
 
6S.110/2005 del 1settembre 2005
 
Regeste
Art. 173 und 176 StGB; üble Nachrede durch Schrift, Bild oder andere Mittel.
Die Bestimmungen zu den Ehrverletzungen müssen verfassungskonform ausgelegt werden. Notwendigkeit einer Interessenabwägung (E. 3.3.1).
Die Auslegung ehrverletzender Behauptungen ist eine Rechtsfrage und als solche im Rahmen einer Nichtigkeitsbeschwerde vom Bundesgericht überprüfbar (E. 3.3.3).
Voraussetzungen, unter welchen die Seitengestaltung, die Titel und die Fotografien einer Reportage in ihrer Gesamtheit eine Ehrverletzung darstellen (E. 3.3.3).
 
Sachverhalt
Il 25 agosto 2002 sul settimanale "Il Caffè" appariva un servizio con lancio in prima pagina, firmato da B. e A., intitolato "Corruzione a Palazzo. Ecco i nuovi intrighi". A pagina 2 del giornale figuravano due articoli dedicati alla vicenda: il primo intitolato "Le confessioni di C. L'ex funzionario ammette le sue relazioni pericolose con l'avvocato G."; il secondo dal titolo "Così" mi indicarono quel legale. Le rivelazioni di uno svizzero coinvolto nei meccanismi di riciclaggio di denaro dall'Italia". In terza pagina venivano disposti altri tre articoli dedicati alle rivelazioni di C. In cima alle pagine 2 e 3 era posto un cosiddetto "pulsante" o anche "bottone" (accorgimento grafico per consentire al lettore di prendere atto immediatamente del tema principale della pagina) dal titolo "G. connection", con l'immagine di alcune mazzette di denaro su sfondo azzurro.
A pagina 2, subito sotto il citato pulsante, veniva collocata una striscia riassuntiva denominata "I fatti", comprendente due fotografie di D., di cui una con E. e l'altra con F. Sopra la prima fotografia figurava la dicitura "Giugno 2000. Inchiesta sul giudice" e sopra la seconda "Inizio agosto 2000. Amici da alcuni anni". Accanto ad esse veniva inserito un breve trafiletto sulla vicenda E.-D. Al centro della pagina 2 veniva posta una grande fotografia di G. e, di fianco, una striscia verticale colorata dal titolo "I protagonisti", con una breve presentazione di G., H., I., C., E., L. e D. Nella striscia verticale venivano pure inserite le fotografie di I., E. e D.
Il 5 settembre 2002, reputandosi leso nel suo onore, D. presentava al Ministero pubblico un esposto contro B. e A. Con decreti di accusa 14 luglio 2003 il Procuratore pubblico riconosceva entrambi autori colpevoli di diffamazione e li condannava ad una multa di fr. 1'000.-, rispettivamente di fr. 800.-.
Il giudice della Pretura penale, statuendo su opposizione degli interessati e previo congiungimento dei due procedimenti, con sentenza del 22 ottobre 2003 assolveva B., mentre confermava l'imputazione e la pena contenute nel decreto di accusa a carico di A.
In data 25 febbraio 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva nella misura della sua ammissibilità il ricorso per cassazione interposto da A. contro la sentenza pretorile.
A. insorge contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale domandandone l'annullamento per violazione del diritto federale.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Il Procuratore pubblico domanda l'integrale reiezione del ricorso.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui è ammissibile.
 
Auszug aus den Erwägungen:
Dai considerandi:
 
Erwägung 3
3.1  La ricorrente censura anche una violazione dell'articolo 173 CP in relazione alla fattispecie oggettiva del reato. A questo proposito essa rileva preliminarmente come la particolarità di questo caso risieda nel fatto che l'ipotesi del reato di diffamazione non si fondi su ciò che fu scritto bensì" sull'impaginazione e sulla veste grafica. Afferma quindi la necessità in questi casi di procedere a un'interpretazione della fattispecie penale conforme al diritto fondamentale della libertà dei media, nella quale si tengano presenti le difficoltà tecniche e i ritmi di lavoro serrati con cui sono chiamati a lavorare i giornalisti. Al giornale non si rimprovera di avere scritto falsità al riguardo di D., bensì" di aver veicolato diffamazione attraverso un'impaginazione e una veste grafica tali da far sorgere nel lettore l'errata convinzione che egli fosse anche coinvolto nell'inchiesta a carico di G. per riciclaggio ed altri reati. L'insorgente produce quindi tutta una serie di articoli di giornale con analoghi problemi di accostamento fra titoli, giungendo alla conclusione che il servizio in esame non possa lasciare spazio ad equivoci nel lettore medio. Equivoci che verrebbero comunque spazzati via dalla lettura dei contenuti testuali del servizio. Relativizzata viene inoltre la portata del suddetto bottone dal titolo "G. connection", il quale dal profilo dell'impatto visivo non sarebbe nemmeno lontanamente paragonabile ad un titolo.
3.2  La CCRP rileva come la lesione dell'onore non derivi unicamente dalla veste grafica e dall'impaginazione del giornale, ma dalla combinazione di entrambi gli elementi con tre fotografie di D. sotto il pulsante "G. connection", dopo che il tema era già lanciato in prima pagina con il titolo "Corruzione a Palazzo. Ecco i nuovi intrighi". Condividendo le argomentazioni pretorili l'ultima Corte cantonale considera come dal complesso degli articoli, dei titoli e delle fotografie il lettore potesse solo concludere che il tema del servizio fosse il caso di G., con particolare riferimento ai suoi rapporti con taluni funzionari cantonali. Trovando poi le immagini del querelante inserite nel medesimo contesto e collocate in due strisce riassuntive designate con termini eloquenti, il destinatario medio, cioè non prevenuto e di cultura adeguata, poteva legittimamente trarre la conclusione che D. fosse in qualche modo coinvolto anche nella vicenda di riciclaggio imputabile al solo G.
3.3  Si rende colpevole di diffamazione ai sensi dell'art. 173 CP chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, come pure chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate le diffamazioni e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176 CP).
3.3.1  Le norme che puniscono i delitti contro l'onore devono essere interpretate in modo conforme alla Costituzione (DTF 118 IV 153 consid. 4c). Nella fattispecie è quindi a ragione che l'insorgente sottolinea la necessità di applicare l'art. 173 CP in maniera rispettosa della libertà dei media giusta l'art. 17 Cost. (v. anche art. 10 CEDU; in generale sullo statuto dei mass media nella nuova Costituzione federale v. ROBERTO PEDUZZI, Meinungs- und Medienfreiheit in der Schweiz, tesi Zurigo 2004, pag. 17-19; FRANZ ZELLER, Öffentliches Medienrecht, Berna 2004, pag. 91-99; ANDREAS AUER, Les médias dans la nouvelle Constitution fédérale, in Medien, Kriminalität und Justiz a cura di Ursula Cassani/Renie Maag/Marcel Alexander Niggli, Coira/Zurigo 2001, pag. 13-34). D'altro canto non va dimenticato che le norme penali in ambito di delitti contro l'onore e la sfera personale riservata sono a loro volta espressione di diritti fondamentali come il rispetto della dignità umana (art. 7 Cost.) e la protezione della sfera privata (art. 13 Cost. rispettivamente art. 8 CEDU), i quali devono essere parimenti tenuti in considerazione per un'interpretazione conforme alla Costituzione (v. del resto lo stesso art. 10 n. 2 CEDU sui limiti alla libertà di espressione, con la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare le sentenze nelle seguenti cause, con rispettivi rinvii: Cumpcontro Romania del 17 dicembre 2004, n. 88-91; Karhuvaara contro Finlandia del 16 novembre 2004, n. 37-42; Perna contro Italia del 6 maggio 2003, Recueil CourEDH 2003-V pag. 303, n. 39; Feldek contro Slovacchia del 12 luglio 2001, Recueil CourEDH 2001-VIII pag. 117, n. 72-76; più in generale sulla contrapposizione fra libertà dell'informazione e protezione dall'informazione v. ROLF H. WEBER, Informations- und Kommunikationsrecht, Allgemeiner Überblick, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, pag. 26). In questi casi occorre dunque procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, cui nel concreto deve conformarsi la stessa operazione interpretativa (comparativamente v. anche MARTIN LÖFFLER/REINHART RICKER, Handbuch des Presserechts, 5a ed., Monaco 2005, pag. 73 e seg.; YVES MAYAUD, Code pénal, Parigi 2004, pag. 1860 e seg.; ALBERTO CRESPI/FEDERICO STELLA/ GIUSEPPE ZUCCALCommentario breve al Codice penale, Padova 2003, pag. 1900 e seg., con riferimenti alle rispettive prassi costituzionali).
3.3.2  In tal senso, a prescindere dal regime particolare dell'art. 27bis CP, il giornalista non beneficia di alcun privilegio in caso di lesione dell'onore perpetrata per mezzo della stampa. L'autorità giudiziaria può tenere conto delle particolari condizioni di lavoro dei giornalisti, segnatamente dei ritmi di lavoro serrati con i quali essi sono sovente chiamati ad operare, nonché della loro missione specifica solo nelle questioni, come ad esempio quelle poste all'art. 173 n. 3 CP (interesse pubblico alla divulgazione, motivo sufficiente, dovere di verifica delle informazioni), in cui la legge le affida latitudine di apprezzamento. L'interpretazione in quanto tale degli elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 173 CP deve essere invece la stessa per tutti, a prescindere dal fatto che il reo abbia agito o meno per mezzo della stampa (DTF 117 IV 27 consid. 2c; 104 IV 11 consid. 1c).
3.3.3  Analogo discorso vale per l'interpretazione del senso delle affermazioni incriminate, problematica esaminabile, in quanto questione di diritto e non di fatto, nell'ambito di un ricorso per cassazione al Tribunale federale (sentenza 6S.234/1996 del 10 giugno 1996, consid. 2a, Pra 85/1996 n. 242 pag. 947 e segg.; di altra opinione MISCHA CHARLES SENN, Der "gedankenlose" Durchschnittsleser als normative Figur?, Medialex 1998 pag. 150-155, in part. 154 e seg.). Così" nel determinare se un prodotto giornalistico contiene un'offesa all'onore non ci si deve fondare sul significato ad esso dato dalla persona direttamente toccata, ma bensì" su di un'interpretazione obiettiva secondo il senso che il lettore medio ed imparziale gli deve dare considerate le circostanze concrete (DTF 128 IV 53 consid. 1a e rinvii).
Si tratta di un'interpretazione che nel caso in esame deve basarsi sia sull'impostazione grafica che sul contenuto testuale e fotografico del servizio incriminato. A questo proposito l'istanza precedente ha correttamente rilevato, a fronte di un'attenta ed equilibrata analisi sia della forma che della sostanza dello stesso, come a determinarne il carattere di offensività all'onore non concorrano unicamente la veste grafica e l'impaginazione, quant'anche la combinazione di entrambi gli elementi con tre fotografie dell'interessato sotto il pulsante "G. connection". Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame il pulsante in questione non è un elemento secondario del servizio, ma ne costituisce l'architrave grafica visto che oltre ad essere posto in una zona di alta visibilità (sull'importanza ottica dei quadranti superiori della pagina v. ad esempio ALBERTO PAPUZZI, Professione giornalista. Tecniche e regole di un mestiere, Roma 1998, pag. 72) comunica al lettore un ben preciso messaggio, ossia che quanto contenuto all'interno delle due pagine in questione costituisca un'unità tematica, agglutinata appunto attorno alla denominazione "G. connection", che in questo contesto assume quasi la posizione e la funzione di un occhiello, l'elemento della titolazione generalmente destinato ad introdurre con poche parole l'argomento principale dell'articolo (v. LUIGI ALLORI, Dizionario dei mass media, Milano 1992, pag. 297). Si badi bene "G. connection" e non espressioni più generiche come ad esempio "Ticinogate", il termine ispirato al famoso scandalo americano del "Watergate" e sovente utilizzato per riassumere tutta una serie di avvenimenti politico-giudiziari della recente storia ticinese, fra cui lo stesso affare G. Affare poi sfociato nella condanna dell'omonimo protagonista ad una pena di 14 anni di reclusione e fr. 50'000.- di multa per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), ripetuto riciclaggio di denaro (in parte aggravato) e ripetuta organizzazione criminale (sentenza 16 giugno 2003 della Corte delle assise criminali in Lugano, confermata dalla CCRP in data 19 aprile 2004 e dal Tribunale federale mediante sentenza del 3 novembre 2004 nelle cause 6P.82/2004 e 6S.228/2004).
A torto insiste quindi l'insorgente sul fatto che D. e G. sono comunque due protagonisti del "Ticinogate" per cui gli accostamenti fra i due sarebbero frequenti nella stampa. Non è l'accostamento grafico in quanto tale ad essere diffamatorio, bensì" l'inserimento di immagini e testi relativi a D. all'interno di un ben preciso discorso che, in forza della architettura grafica ad esso sottesa, induce il lettore a ritenere, contrariamente al vero, che lo stesso D. fosse direttamente coinvolto (anzi fosse tra "I protagonisti" come testualmente titolato in capo alla striscia verticale colorata a pag. 2 del giornale, di cui sopra nei Fatti) nel procedimento penale a carico di G., allora in detenzione preventiva. Questo per di più a fronte di un lancio d'apertura in prima pagina a titoli cubitali in cui si preannunciavano nuove sconvolgenti rivelazioni (sul decisivo impatto dell'apertura in prima pagina v. WERNER SCHWARZWÄLDER, Modernes Layout - Leitschnur für den Leser, in ABC des Journalismus. Ein Handbuch, a cura di Claudia Mast, 10a ed., Costanza 2004, pag. 365). Poco importa che la sostanza di questo discorso non trovi conferma (ma comunque neppure esplicita confutazione) nel contenuto degli articoli: è proprio la gratuità dell'inserimento a connotare penalmente il fatto, visto che non molti lettori leggeranno nel dettaglio i pezzi del servizio, mentre la gran parte tenderà a formarsi un'opinione, seppur superficiale, sulla base di una lettura trasversale delle pagine in questione, già traendo decisivi contenuti informativi dall'impaginazione, dai titoli e dalle fotografie (sull'importanza per il lettore medio del primo colpo d'occhio sulla pagina, con la connessa problematica del rischio di incoerenza fra titoli e pezzo giornalistico PAPUZZI, op. cit., pag. 75-83; sul ruolo chiave delle fotografie SCHWARZWÄLDER, op. cit., pag. 367), ovvero dai fattori, oggi sempre più importanti, di quella che viene definita la comunicazione visiva (v. ad esempio NICHOLAS MIRZOEFF, Introduzione alla cultura visuale, trad. ital., Roma 2002, pag. 32-38; AVE APPIANO, Comunicazione visiva, 2a ed., Torino 1996, pag. 1-17). Non si tratta quindi, come asserisce la ricorrente, di fare un "processo alle impressioni", pretendendo dal giornale una sorta di "esame preliminare di impatto visivo" per evitare accostamenti suggestivi. Accostamenti più o meno casuali e con portata più o meno suggestiva di due o più articoli sono sempre possibili senza configurare per questo reato di sorta. Penalmente rilevanti sono invece quegli accostamenti che attraverso ben precise soluzioni grafiche - come nel caso qui in esame l'insieme costituito da pulsante, immagini e didascalie ad alta densità informativa - vengono organicamente inseriti in un determinato discorso, che nel suo complesso arriva ad assumere valenza diffamatoria.
3.3.4  Da quanto sopra discende che la CCRP, giudicando adempiuta la fattispecie di diffamazione dal profilo oggettivo, non ha violato il diritto federale, per cui anche su questo punto il ricorso per cassazione va respinto.