BGE 99 IV 145
 
29. Estratto della sentenza 18 settembre 1973 della Corte di cassazione penale nella causa Zocchi contro Sormani
 
Regeste
Sachbeschädigung; Art. 145 Stgb.
 
Sachverhalt
A.- Il 14 novembre 1972, Zocchi, amministratore del condominio City, a Lugano, costatava che una vettura era posteggiata davanti all'accesso dell'autorimessa sotterranea dello stabile. Prese un cartello autoadesivo (cm 43 x 30) con la scritta "Posteggio vietato" e lo incollò sul parabrezza dell'autovettura.
La detentrice di questa, Luigia Sormani, non riusci a levare il cartello e dovette valersi all'uopo di una carrozzeria.
Su querela dell'anzidetta, il Pretore ritenne Zocchi colpevole di trasgressione dell'art. 145 CP e lo condannò a una multa di fr. 30.-, nonchè al risarcimento del danno di fr. 25.-.
B.- Il condannato si aggravò alla Corte di cassazione e di revisione penale, che respinse il ricorso con sentenza 21 agosto 1973.
C.- Zocchi ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della decisione cantonale.
 
Considerando in diritto:
Ciò stante, il ricorrente ha impedito che il veicolo fosse utilizzato conformemente alla sua destinazione, vale a dire l'ha reso inservibile nel senso dello art. 145 CP (GERMANN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht, p. 272; LOGOZ, Commentaire I p. 141; SJZ 1967 p. 245). Il fatto che la querelante sia nondimeno riuscita a condurre la sua macchina ad una carrozzeria - che il ricorrente asserisce distante di km 5 - non annulla l'infrazione, perchè la conducente ha dovuto assumere dei rischi incompatibili con la normale condotta di un veicolo a motore. Le ragioni che l'hanno distolta dal valersi di una più vicina stazione di servizio sono irrilevanti.
È accertato, e peraltro evidente, che Zocchi ha agito con piena coscienza e volontà.