BGE 84 III 100
 
26. Sentenza 4 settembre 1958 nella causa C.
 
Regeste
1. Nichtigkeit der Pfändung. Zuständigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörden, sie von Amtes wegen auszusprechen, auch wenn erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist oder seitens eines dazu nicht legitimierten Dritten Beschwerde geführt wurde (Erw. 1).
3. Enthält ein Begehren um Verwertung implizite dasjenige um endgültige Pfändung? (Erw. 4).
 
Sachverhalt
A.- Il 27 marzo 1956, C. otteneva un sequestro per un suo credito verso F. Conformemente all'art. 281 LEF, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano faceva partecipare C., in via provvisoria, il 21 giugno 1956, a un pignoramento che era stato eseguito a domanda di certo John S. Nell'esecuzione (num. 18612) tempestivamente promossa da C., F. formava opposizione, che il giudice rigettava in via provvisoria con decreto 20 giugno 1956. Il debitore non si aggravava da tale decisione nè promuoveva azione per inesistenza del debito, cosicchè il rigetto provvisorio dell'opposizione diveniva definitivo l'11 luglio 1956.
Invece di chiedere il pignoramento definitivo dei beni sequestrati e già pignorati a domanda di S., C. presentava all'Ufficio, il 10 maggio 1957, una domanda di vendita, che riproponeva il 18 gennaio 1958. In ambedue le istanze, egli si riferiva a una causa di rivendicazione dei beni sequestrati, promossa dalla ditta SG. e che il giudice aveva stralciato dai ruoli, da ultimo con decreto 13 dicembre 1957, per carenza di veste e legittimazione attiva dell'attrice.
Ordinato in un primo tempo l'incanto, l'Ufficio annullava, il 21 marzo 1958, tale sua decisione, in sostanza perchè il pignoramento eseguito a favore di S. era divenuto caduco in seguito a riconoscimento delle rivendicazioni interposte e C. non era, per parte sua, al beneficio di un pignoramento definitivo.
C. reagiva, presentando da una parte reclamo all'autorità di vigilanza contro l'operato dell'Ufficio d'esecuzione e chiedendo dall'altra, il 21 aprile 1958, il proseguimento dell'esecuzione all'Ufficio medesimo. In accoglimento di questa domanda, l'Ufficio procedeva il 28 aprile al pignoramento degli oggetti sequestrati. Su reclamo delle ditte SG. e FP. che già erano intervenute come rivendicanti all'atto del sequestro, il pignoramento veniva dichiarato nullo dall'autorità ticinese di vigilanza, con decisione del 20 giugno 1958.
B.- C. ha interposto tempestivamente ricorso al Tribunale federale, chiedendo che, annullata la decisione impugnata, il pignoramento 28 aprile 1958 sia mantenuto.
 
Considerando in diritto:
In queste circostanze, l'autorità cantonale poteva entrare nel merito dei gravami senza riguardo alla fondatezza delle menzionate eccezioni d'ordine, giacchè essa poteva comunque annullare il pignoramento d'ufficio e in ogni tempo, se il sequestro e l'esecuzione si fossero effettivamente rivelati caduchi (cfr. RU 77 III 58, consid. 1).
2. Come il Tribunale federale ha esposto nella sentenza RU 36 I 445 (ed. speciale 13, 182), la partecipazione, in via provvisoria, del creditore sequestrante a un pignoramento qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento (art. 281 LEF) non ha per effetto che a un determinato momento il pignoramento provvisorio divenga eo ipso definitivo. In realtà, detto pignoramento provvisorio rimane tale anche nell'ipotesi in cui il creditore sequestrante abbia vinto un processo di rivocazione del sequestro. Solo quando il creditore sequestrante abbia manifestato la sua volontà, mediante la presentazione di una regolare domanda di pignoramento, che il pignoramento diventi definitivo a suo favore, il carattere provvisorio del pignoramento può cessare. Circa il termine per la presentazione di tale domanda, il Tribunale federale si è riferito, nella sentenza citata, all'art. 278 LEF, che ha dichiarato applicabile per analogia. Ciô significa, se il debitore ha fatto opposizione al precetto esecutivo, che la domanda di proseguimento dell'esecuzione dovrà essere presentata entro dieci giorni dal rigetto definitivo dell'opposizione o entro dieci giorni dal momento in cui il credito sia stato riconosciuto nella procedura ordinaria, da una sentenza cresciuta in giudicato o da un atto giudiziario equivalente. Se la domanda di pignoramento non è presentata entro tale termine, la partecipazione provvisoria del creditore sequestrante al pignoramento diventa caduca.
Tenuto conto di questi principi che il Tribunale federale ha sanciti nella sua Circolare N. 27 del 10 novembre 1910 e che devono qui essere confermati, giustamente l'autorità cantonale ha ritenuto in concreto che il pignoramento di cui si tratta fosse nullo in seguito a perenzione dell'esecuzione e caducità del sequestro. Infatti, il ricorrente medesimo ammette di avere presentato una domanda di pignoramento solo il 21 aprile 1958. Poichè il rigetto dell'opposizione era stato pronunciato il 20 giugno 1956 e il relativo decreto era cresciuto in giudicato l'11 luglio 1956, è chiaro che la caducità dell'esecuzione e del sequestro non potevano comunque più far dubbio il 21 aprile 1958, alla distanza di quasi due anni.
3. Per giustificare una conclusione diversa, non giova al ricorrente asserire che una domanda di pignoramento non potesse essere presentata in precedenza per il motivo che era in corso una causa di rivendicazione e i termini d'esecuzione rimanevano in sospeso per la durata della medesima. Dal testo dell'art. 107 cp. 2 LEF, che il ricorrente invoca a questo proposito, appare chiaramente che durante la sospensione ordinata dal giudice "non decorrono i termini dell'art. 116 LEF", i termini cioè che si riferiscono alla domanda di vendita. Per la verità, non si vede perchè le rivendicazioni di terzi impedirebbero, nella procedura esecutiva successiva a decreto di sequestro, anche la presentazione della domanda di pignoramento definitivo. Innanzitutto, le pretese dei terzi rivendicanti non subiscono pregiudizio a motivo del pignoramento definitivo. In secondo luogo, non va dimenticato che v è un interesse, tutelato dalla giurisprudenza, a sapere se il creditore sequestrante intenda chiedere o meno il pignoramento definitivo. Tale interesse esige che il creditore sequestrante precisi le sue intenzioni, indipendentemente dall'esistenza o no di procedure di rivendicazione, nell'ambito della procedura esecutiva, mediante presentazione appunto di una tempestiva domanda di pignoramento.
Sotto questo aspetto, il ricorrente invoca a torto la sentenza RU 67 III 154, giacchè si trattava allora di sapere se un creditore sequestrante potesse, senza perdere il beneficio del sequestro, domandare la sospensione della procedura di rigetto dell'opposizione. Nel caso in esame la situazione è del tutto diversa, in quanto la procedura di rigetto dell'opposizione ha seguito il suo regolare corso. Del resto, il termine di dieci giorni per la presentazione della domanda di pignoramento definitivo non sarebbe osservato in concreto neppure se alla sospensione della procedura esecutiva fosse attribuito il valore che le vuol dare il ricorrente. Infatti, la sua domanda di pignoramento è del 21 aprile 1958, mentre il pretore di Mendrisio statuì definitivamente sulla causa di rivendicazione, secondo le dichiarazioni del ricorrente medesimo, già con decreto del 13 dicembre 1957, notificato l'8 gennaio 1958.
Vero è che, già l'11 maggio 1957, il ricorrente aveva presentato una "domanda di vendita" all'Ufficio di Mendrisio. Ciò non significa tuttavia, contrariamente a quanto egli sembra credere, che la preliminare domanda di pignoramento definitivo divenisse senz'altro superflua. Non si può segnatamente ritenere che nella domanda di vendita quella di pignoramento fosse contenuta in modo implicito. Infatti, il ricorrente non aveva unito alla domanda di vendita "una dichiarazione dell'autorità competente che un'azione di disconoscimento non fu promossa o fu ritirata o fu respinta con giudizio definitivo", ma solo una decisione relativa alla conclusione di una causa di rivendicazione. Così stando le cose, egli invoca a torto, già per questo motivo, il num 3. delle "altre spiegazioni" del modulo N. 27, concernente le domande di vendita dei "creditori che procedono in base a pignoramento provvisorio".
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.