BGE 81 III 78
 
22. Sentenza 16 giugno 1955 nella causa Gähwiler e fiolio.
 
Regeste
Art. 7 lit. i der Verordnung des Bundesgerichts vom 19. Dezember 1910 betreffend die Eintragung der Eigentumsvorbehalte.
 
Sachverhalt
A.- Mediante contratto 14 luglio 1954 la ditta Gähwiler e figlio a Crocifisso vendeva a Walter Oetiker un automobile marca IFA al prezzo di 5800 fr. con riserva della proprietà. Le parti stipulavano le seguenti condizioni di pagamento: "Fr. 2500.-- sofort bei Ablieferung, Rest bei monatlichen Raten von Fr. 140.-- auf 2 Jahre".
L'Ufficio d'esecuzione di Locarno si rifiutava d'iscrivere il patto di riserva della proprietà perchè, contrariamente a quanto prescrive l'art. 7 lett. i del Regolamento 19 dicembre 1910 del Tribunale federale, non indicava la scadenza delle singole rate mensili o almeno quella della prima rata.
Contro questo rifiuto la venditrice interponeva reclamo, che era respinto dall'Autorità cantonale di vigilanza con decisione 16 maggio 1955.
B.- La ditta Gähwiler e figlio si è aggravata alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, chiedendo che sia annullata la decisione cantonale e ingiunto all'ufficio d'iscrivere il patto di riservata proprietà.
 
Considerando in diritto:
A norma dell'art. 7 lett. i del Regolamento precitato del Tribunale federale, l'iscrizione d'un patto di riserva della proprietà deve menzionare: La scadenza del credito e, se furono pattuiti dei pagamenti rateali, anche gli importi delle diverse rate ed i rispettivi termini di scadenza. Si tratta quindi di sapere se l'indicazione della scadenza delle rate fosse in concreto una condizione essenziale per la validità dell'iscrizione. La risposta dev'essere negativa. Lo scopo perseguito dal legislatore con la disposizione citata è manifestamente quello di permettere al compratore e soprattutto al pubblico di rendersi conto esattamente delle condizioni in cui dev'essere soluto il residuo prezzo. Generalmente, le parti stabiliscono le modalità del pagamento delle rate in modo preciso; ciò non è però strettamente necessario. Un'indicazione come quella contenuta nel patto litigioso è indubbiamente sufficiente: essa precisa la scadenza del credito (in due anni, ossia il 14 luglio 1956, atteso che ovviamente il termine biennale comincia a correre dalla data del contratto); indica che la somma di 2500 fr. è pagata in contanti, circostanza dalla quale si desume facilmente che il residuo debito è di 3300 fr.; precisa infine che questo importo dovrà essere pagato mediante rate mensili di 140 fr. In siffatte condizioni appare eccessivo chiedere anche il termine di scadenza esatto della prima rata; dal testo del contratto si inferisce senz'altro ch'essa doveva essere pagata il 14 agosto 1954. Concedesi che le autorità di esecuzione non possono modificare le pattuizioni delle parti e debbono iscrivere un patto di riserva della proprietà cosí com'è notificato o, se non soddisfa le esigenze formali della legge, rifiutarne l'iscrizione. In concreto l'ufficio ha però fatto prova d'un formalismo eccessivo considerando che l'indicazione del termine di scadenza della prima rata fosse una condizione essenziale per l'iscrizione del patto.
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è accolto e la querelata decisione 16 maggio 1955 dell'Autorità cantonale di vigilanza è annullata. All'Ufficio d'esecuzione di Locarno è ingiunto d'iscrivere il patto di riserva della proprietà a dipendenza del contratto di compravendita 14 luglio 1954.