BGE 81 III 27
 
9. Sentenza 12 febbraio 1955 nella causa Visa, Intervisa e Visafin.
 
Regeste
1. Im Nachlassverfahren mit Vermögensabtretung sind die Aufsichtsbehörden befugt, die Ernennung des Gläubigerausschusses aufzuheben oder zu ändern (Erw. 1).
2. Die Frist zur Anfechtung der Zusammensetzung des Gläubigerausschusses beträgt fünf Tage und beginnt vom Tage der Gläubigerversammlung an zu laufen, welche die Mitglieder des Ausschusses bezeichnet hat (Erw. 2).
3. Subsidiärer Charakter der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 der Bundesverfassung (Erw. 4).
 
Sachverhalt
A.- In data 14 giugno 1954 il Pretore di Locarno omologava il concordato con abbandono dell'attivo proposto dalla Visa S. A. La sentenza pretoriale, confermata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello con giudicato 5 ottobre 1954, affidava la liquidazione della società ad Alfonso Scamara, Ufficiale di esecuzione e fallimenti a Locarno, con l'assistenza d'una delegazione di cinque creditori da designarsi all'assemblea dei creditori che sarebbe stata convocata dal liquidatore. L'assemblea dei creditori, tenutasi il 29 ottobre 1954, nominava a far parte della delegazione: Aldo Zaccheo, Daniele Codazzi, H. E. Eichenberger, l'avv. Gianluigi Buetti e l'avv. Sergio Salvioni.
B.- Mediante reclamo 9 novembre 1954 le ditte creditrici Visa, Intervisa e Visafin insorgevano contro la composizione della delegazione dei creditori. Ma con decisione 31 dicembre 1954 l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva il gravame.
C.- In tempo utile le ditte Visa, Intervisa e Visafin si sono aggravate alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, concludendo per l'annullamento della decisione querelata e la convocazione di una nuova assemblea dei creditori per procedere alla nomina di altri membri della delegazione in sostituzione di quelli da revocarsi.
 
Considerando in diritto:
1. L'autorità cantonale di vigilanza si è ritenuta competente a statuire sul reclamo interposto contro la composizione della delegazione di cinque creditori prevista dall'autorità dei concordati per assistere il liquidatore. Con ragione. La delegazione dei creditori nella procedura di concordato con abbandono dell'attivo (art. 316 b cifra 2 LEF) può essere equiparata, segnatamente per quanto riguarda la sua nomina, alla commissione di sorveglianza prevista dall'art. 237 LEF. Dal punto di vista della liquidazione, l'affinità tra il concordato con abbandono dell'attivo e il fallimento è tale che giustifica di far capo per via analogetica all'ordinamento previsto da siffatta disposizione legale, così come alla giurisprudenza che consente alle autorità di vigilanza di annullare o modificare la nomina d'una commissione di sorveglianza quando questa decisione dell'assemblea dei creditori loro sembri inopportuna (RU 59 III 132).
2. La decisione querelata ha dichiarato il reclamo tardivo. Le ricorrenti contestano la tardività del gravame, adducendo che il tempo utile per presentarlo non era di cinque (art. 239 LEF), bensì di dieci giorni (art. 316 e LEF). Ma il termine di cui si prevalgono vale unicamente per l'impugnazione delle decisioni concernenti la realizzazione dell'attivo. Nel silenzio della legge e stante l'analogia già rilevata degli istituti del concordato con abbandono dell'attivo e del fallimento appare indicato di attenersi al termine di cinque giorni dell'art. 239 LEF. Siccome questo termine comincia a correre dalla data dell'assemblea dei creditori e non da quella della pubblicazione delle deliberazioni assembleari (cf. JAEGER, commentario, nota 3 all'art. 239 LEF), come sostengono le ricorrenti, il loro reclamo datato del 9 novembre 1954 era effettivamente tardivo.
Eccepiscono le ricorrenti che poichè detti professionisti patrocinano creditori non riconosciuti dalla Visa S. A. e per essa dal suo commissario non possono rappresentare contemporaneamente la massa in liquidazione. Questo argomento non regge. Come rettamente ha fatto osservare l'autorità cantonale, dal momento che gli avv. Buetti e Salvioni rappresentavano anche creditori riconosciuti, avevano senz'altro qualità per essere nominati membri della delegazione.
Sembra che le ricorrenti si lagnino inoltre perchè il credito che vantano verso la società in liquidazione non è valso a procurare loro un rappresentante nella delegazione, quantunque fosse di un importo molto più elevato di quello di altri creditori chiamati a farne parte. Sennonchè, la scelta dei cinque membri della delegazione era di competenza dell'assemblea dei creditori. Dato che quelli designati erano creditori o rappresentanti di creditori riconosciuti, la loro designazione non viola il diritto federale, e le autorità di vigilanza non hanno motivo di intervenire.
4. Sussidiariamente le ricorrenti chiedono che il loro gravame sia trattato quale ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. L'ammissibilità del ricorso alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale esclude però la proponibilità del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cp. 2 OG).
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.