BGE 112 II 463
 
76. Estratto della sentenza 24 febbraio 1986 della II Corte civile nella causa Sabesa S.A. contro "Continentale" Compagnia Generale di Assicurazioni S.A. (ricorso per riforma)
 
Regeste
Voraussetzungen für das Wiederaufleben der Haftung des Versicherers im Sinne von Art. 21 Abs. 2 VVG.
 
Dai considerandi:
1. L'assicurato che non versa il premio stabilito contrattualmente alla scadenza o nel periodo di rispetto concesso dalla polizza "dev'essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida"; se la diffida rimane senza esito l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza di questo termine (art. 20 cpv. 1 e 3 LCA). Ove l'assicuratore abbia richiesto il premio nelle vie legali entro due mesi dalla scadenza del termine o abbia accettato il premio più tardi, "la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio arretrato venga pagato con interessi e spese" (art. 21 cpv. 2 LCA). Quand'anche simili accessori siano di modesta entità, il pagamento dev'essere totale, in difetto di che il contratto non si ripristina (ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, II edizione, pag. 363; KOENIG, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, III edizione, pag. 124; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, II edizione, pag. 275; VIRET, Diritto delle assicurazioni private, Zurigo 1986, pag. 122 supra; cfr. sentenza del 10 maggio 1928 in re "Helvetia" pubblicata in: Sentenze di tribunali civili svizzeri nelle contestazioni di diritto privato in materia d'assicurazione, VI raccolta, pag. 229 n. 111 consid. b). Rimane salva l'ipotesi che una diversa volontà dell'assicuratore abbia a emergere dalle circostanze (art. 69 e 85 cpv. 1 CO).